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Legge 30 luglio
2004, n. 191
Conversione
del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168
Interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica
(G.U. n. 178 del 31 luglio 2004, s.o. n. 135)
Art. 1. Interventi correttivi di finanza pubblica
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004.
A tale fine sono ridotte di pari importo le
risorse disponibili, già preordinate con delibera
CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, al
finanziamento degli interventi per l' attribuzione
di un ulteriore contributo per le assunzioni
effettuate negli ambiti territoriali di cui al
comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche
degli incentivi alle imprese, nonché dei
finanziamenti relativi agli strumenti della
programmazione negoziata, già disposte e da
disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati
per il finanziamento delle iniziative in corso e
per quelle derivanti dai nuovi bandi da
effettuarsi con le procedure di cui al decreto
legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, nonché per quelle relative agli strumenti
della programmazione negoziata. Conseguentemente,
l'autorizzazione di spesa destinata al
finanziamento degli incentivi, di cui al citato
decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, è
ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come rifinanziata dalla tabella D della legge 24
dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli
strumenti di programmazione negoziata di cui
all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e
ai contratti di programma, è ridotta di 250
milioni di euro per l'anno 2004. Le predette somme
sono prelevate dalla contabilità speciale n. 1726
intestata al Fondo innovazione tecnologica per
essere versate all'entrata del bilancio dello
Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese
per contributi a fondo perduto relative
all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legge
n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 488 del 1992, all'articolo 2, comma
203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
legge 1^ marzo 1986, n. 64, e alla legge 17
febbraio 1982, n. 46, non possono superare
l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai
fini del relativo monitoraggio il ministero delle
Attività produttive comunica mensilmente al
ministero dell'Economia e delle finanze i
pagamenti effettuati.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa
al Fondo per le aree sottoutilizzate, come
rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 100
milioni di euro per l'anno 2004.
4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono soppresse le parole: «che
abbiano rilevanza nazionale»;
b) al comma 1 sono soppresse le parole: «a
rilevanza nazionale»;
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Le amministrazioni pubbliche possono
ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del
comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità, come limiti massimi, per
l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto
delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi
ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La
stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma è causa di responsabilità
amministrativa; ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo
a singoli acquisti di beni e servizi sono
trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al
controllo di gestione, per l'esercizio delle
funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai
sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una
apposita dichiarazione con la quale attesta, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 47 e
seguenti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle
disposizioni contenute nel comma 3.».
5. Dopo l' articolo 198 del Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
inserito il seguente:
«Articolo 198-bis. (Comunicazione del referto)
1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di
gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la
struttura operativa alla quale è assegnata la
funzione del controllo di gestione fornisce la
conclusione del predetto controllo, oltre che agli
amministratori ed ai responsabili dei servizi ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche
alla Corte dei conti.».
6. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica sono disposte le
riduzioni di autorizzazioni di spesa e di spese
discrezionali di cui alla allegata Tabella n. 1,
per gli importi ivi distintamente indicati. Al
fine di assicurare la necessaria flessibilità del
bilancio, resta comunque ferma la possibilità di
disporre variazioni compensative ai sensi della
vigente normativa e, in particolare, dell'articolo
2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modifiche, dell'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, e successive modifiche, e dell'articolo 18,
commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre 2003,
n. 351.
7. I residui di stanziamento delle spese in conto
capitale del bilancio dello Stato, accertati alla
data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle
spese relative alla Presidenza del consiglio dei
ministri, al ministero dell'Interno, alle aree
sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo,
alle calamità naturali, ad accordi internazionali,
al federalismo amministrativo, all'informatica e
al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50
per cento.
8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici
si adeguano ai principi di cui al presente
articolo riducendo le proprie spese di
funzionamento per consumi intermedi non aventi
natura obbligatoria in misura non inferiore al 30
per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli
importi derivanti da tali riduzioni sono resi
indisponibili previo accantonamento in apposito
fondo, fino a diversa determinazione da adottare
con decreto del ministro dell'Economia e delle
finanze. La riduzione non si applica,
comunque, alle spese
dipendenti dalla prestazione di servizi correlati
a diritti soggettivi dell'utente.
9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, escluse le università, gli enti di ricerca e
gli organismi equiparati, per studi ed incarichi
di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, deve essere non superiore
alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio
2001 e 2002, ridotta del 15 per cento.
L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze a soggetti estranei
all'amministrazione in materie e per oggetti
rientranti nelle competenze della struttura
burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente
motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti
dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi
straordinari. In ogni caso va preventivamente
comunicato agli organi di controllo ed agli organi
di revisione di ciascun ente. L'affidamento di
incarichi in assenza dei presupposti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale. Le pubbliche
amministrazioni, nell'esercizio dei diritti
dell'azionista nei confronti delle società di
capitali a totale partecipazione pubblica,
adottano le opportune direttive per conformarsi ai
principi di cui al presente comma. Le predette
direttive sono comunicate in via preventiva alla
Corte dei conti. La disposizione di cui al
presente comma non si applica agli organismi
collegiali previsti per legge o per regolamento,
ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi
dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per missioni all'estero e spese di
rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni,
deve essere non superiore alla spesa annua
mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003,
ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti
posti in essere, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in violazione della
disposizione contenuta nel primo periodo del
presente comma costituiscono illecito disciplinare
e determinano responsabilità erariale. Gli organi
di controllo e gli organi di
revisione di ciascun ente vigilano sulla
corretta applicazione del presente comma. Il
limite di spesa stabilito dal presente articolo
può essere superato in casi eccezionali, previa
adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da
comunicare preventivamente agli organi di
controllo ed agli organi di revisione dell'ente.
11. In coerenza con le riduzioni di spesa per
consumi intermedi previste dal presente articolo,
ai fini della tutela dell'unità economica della
Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario,
ciascuna provincia e ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che
la spesa per consumi intermedi, esclusa quella
dipendente dalla prestazione di servizi correlati
a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta
nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua
mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003,
ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si
applica anche alla spesa per missioni all'estero e
per il funzionamento di uffici all'estero, nonché
alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche
e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, inclusi quelli ad alto
contenuto di professionalità conferiti ai sensi
del comma 6 dell'articolo 110 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il
quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonché il
secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma
10.
12. Al fine di potenziare l'attività di formazione
dei pubblici dipendenti, razionalizzandone i
relativi costi, la Scuola superiore della pubblica
amministrazione e le altre Scuole superiori
pubbliche di formazione svolgono prioritariamente
la loro attività a favore dei predetti dipendenti.
Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle
regioni e degli enti locali, per l'espletamento
dell'attività di formazione utilizzano
prioritariamente le predette scuole ed il Formez;
soltanto nel caso di documentata impossibilità di
fare ricorso alle stesse, possono affidare
all'esterno, in tutto o in parte, l'organizzazione
e lo svolgimento di tale attività, nel rispetto
della normativa comunitaria in materia di appalti
di servizi e, comunque, previo espletamento di
procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che
il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello
praticato dalle Scuole anzidette. Resta salva
l'applicazione delle norme vigenti in materia di
formazione del personale della scuola.
13. All'articolo 4, comma 177, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «sono da
intendere», sono inserite le seguenti: «come
contributo pluriennale per la realizzazione di
investimenti, includendo nel costo degli stessi
anche gli oneri derivanti dagli eventuali
finanziamenti necessari, ovvero».
Art. 1-bis. Ulteriori interventi correttivi
1. Nello stato di previsione del Ministero della
difesa è istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell’Amministrazione, con una dotazione, per
l’anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti
del Ministro della difesa, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonché alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le
unità previsionali di base relative a consumi
intermedi del medesimo stato di previsione.
2. Per le esigenze infrastrutturali e di
investimento delle Forze armate, è autorizzata la
spesa di 282,5 milioni di euro per l’anno 2004,
iscritta in un fondo dello stato di previsione del
Ministero della difesa, da ripartire nel corso
della gestione tra le unità previsionali di base
relative a investimenti fissi lordi con decreto
del Ministro della difesa, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonché alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è
autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di 110
milioni di euro.
4. Lo stanziamento del Fondo di solidarietà
nazionale-incentivi assicurativi, di cui
all’articolo 15, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è
incrementato, per l’anno 2004, di 50 milioni di
euro.
5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione
civile è incrementato, per l’anno 2004, di 15
milioni di euro.
6. All’articolo 18 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 601, dopo il secondo comma è aggiunto il
seguente: "Qualora il finanziamento stesso non
si riferisca all’acquisto della prima casa di
abitazione, e delle relative pertinenze,
l’aliquota si applica nella misura del 2 per cento
dell’ammontare complessivo dei finanziamenti di
cui all’articolo 15 erogati in ciascun esercizio".
La disposizione del periodo precedente si applica
ai finanziamenti erogati in base a contratti
conclusi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto.
7. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di
abitazione, ai soli fini delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori
previsti dal comma 5 dell’articolo 52 del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
sono rivalutati, in luogo del 10 per cento
previsto dall’articolo 2, comma 63, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per
cento. La disposizione del periodo precedente si
applica agli atti pubblici formati, agli atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture
private autenticate e a quelle non autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni
apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, per beni
immobili diversi dalla prima casa di abitazione si
intendono quelli per i quali non ricorrono le
condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1
della tariffa, parte I, annessa al testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
9. Limitatamente all’esercizio in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, la
misura dell’acconto dell’ammontare dell’imposta
sostitutiva relativa alle operazioni da effettuare
nel secondo semestre del medesimo esercizio,
prevista dall’articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202, è elevata al 300 per cento relativamente alle
operazioni indicate nell’articolo 15 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 601.
10. Al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, concernente
la disciplina dell’imposta di bollo, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, primo comma, dopo il numero 3),
è aggiunto il seguente:
"3-bis) mediante pagamento dell’imposta ad
intermediario convenzionato con l’Agenzia delle
entrate, il quale rilascia, con modalità
telematiche, apposito contrassegno che
sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da
bollo.";
b) all’articolo 4, dopo il terzo comma, è aggiunto
il seguente:
"Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate sono stabilite le caratteristiche e
le modalità d’uso del contrassegno rilasciato
dagli intermediari, nonché le caratteristiche
tecniche del sistema informatico idoneo a
consentire il collegamento telematico con la
stessa Agenzia";
c) all’articolo 39:
1) al primo comma, è aggiunto il seguente periodo:
"Il pagamento con modalità telematiche può
essere eseguito presso i rivenditori di generi di
monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri
distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004,
alla vendita di valori bollati, previa stipula da
parte degli stessi di convenzione disciplinante le
modalità di riscossione e di riversamento delle
somme introitate nonché le penalità per
l’inosservanza degli obblighi convenzionali";
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Ai soggetti di cui al primo comma compete
l’aggio calcolato:
a) sull’ammontare complessivo dei valori bollati
prelevati nell’anno, nella seguente misura:
1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per
cento;
2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri
1) e 2): del 2 per cento;
b) sulle somme riscosse all’atto del rilascio del
contrassegno di cui all’articolo 3, primo comma,
numero 3-bis), nella misura stabilita dalla
convenzione prevista dal primo comma del presente
articolo";
d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 196 del 21 agosto 1992:
1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 11";
2) all’articolo 1:
2.1) nel comma 1-bis, le parole: "lire 320.000"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 176";
2.2) nel comma 1-ter, le parole: "euro 41,32"
sono sostituite dalle seguenti:
"a) se presentate da ditte individuali, euro
32;
b) se presentate da società di persone, euro 45;
c) se presentate da società di capitali, euro 50";
3) all’articolo 6:
3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole:
"per ogni mille lire o frazione di mille lire"
sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di
imposta "12", "9" e "11",
sono aggiunte le parole: "per mille";
3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: "per ogni
milione di lire o frazione di milione" sono
soppresse e la rispettiva aliquota di imposta "100"
è sostituita dalla seguente: "0,1 per mille";
4) all’articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le
parole: "per ogni mille lire ad anno" sono
soppresse e, dopo le rispettive aliquote d’imposta
"6" e "4", sono aggiunte le parole:
"per mille per ogni anno";
5) all’articolo 14, comma 1, le parole: "quando
la somma non supera lire 100.000" e le parole:
"oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000",
nonché i corrispondenti importi di lire "1.000"
e "2.000" sono sostituiti, rispettivamente,
dalle parole: "quando la somma non supera euro
129,11" e "euro 1,29";
6) all’articolo 29, comma 1, lettera c), le
parole: "per ogni milione di lire o frazione di
milione" sono soppresse e l’importo di lire "100"
è sostituito dal seguente: "0,1 per mille";
7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1,
lettera a).
11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni
contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo, quantificati in euro 1032,5 milioni per
l’anno 2004, si provvede:
a) quanto ad euro 553,5 milioni, con le maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 6, 7, 8, 9 e 10;
b) quanto ad euro 479 milioni per l’anno 2004,
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2. Disposizioni in materia fiscale
1. All'articolo 1 del decreto legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «a decorrere dall'anno 2007, se
l'ammontare complessivo delle predette imposte
sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno
è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo
periodo del presente comma e del comma 2-bis per
il quinto anno precedente, la differenza può
essere computata, in tutto o in parte, in
compensazione delle imposte e dei contributi ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite
previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o
enti appartenenti al gruppo con le modalità
previste dall'articolo 43-ter del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602»;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2004, la
percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo
0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta
il versamento è effettuato, a titolo di acconto,
entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo
0,25 per cento delle riserve del bilancio
dell'esercizio per il quale il termine di
approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004
e l'eccedenza entro il termine di versamento a
saldo delle imposte sui redditi.».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le lettere e) ed n) sono abrogate;
b) al comma 2, le parole: «i proventi di cui
alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1»,
sono sostituite dalle seguenti: «i proventi di
cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1».
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto; per il
medesimo periodo d'imposta l'acconto dovuto è
calcolato applicando le disposizioni dell'articolo
6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, come modificate dal comma 2. Se il termine
per il versamento del primo ovvero del secondo
acconto è scaduto alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il
conguaglio è effettuato in occasione,
rispettivamente, del versamento della seconda rata
ovvero del saldo.
4. All'articolo 12 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 5 le parole: «La disciplina
prevista dai commi 1 e 2» sono sostituite
dalle seguenti: «La disciplina prevista dal
comma 1».
5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto. I
soggetti di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano
l'acconto dell'Ires dovuto per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto applicando l'aliquota del 25
per cento. Se il termine per il versamento del
primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla
data predetta, il conguaglio è effettuato in
occasione, rispettivamente, del versamento della
seconda rata ovvero del saldo.
6. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7
marzo 1985, n. 76, è sostituito dal seguente:
«Per le sigarette le tabelle di cui al primo
comma sono stabilite con riferimento alle
sigarette della classe di prezzo più richiesta,
determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati
al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.».
7. Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei
prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono
rideterminate con riferimento alle sigarette della
classe di prezzo più richiesta in base ai dati
rilevati al 1° luglio.
8. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 30
gennaio 2004, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,
sono soppresse le parole: «al 31 dicembre 2004
e del novantotto per cento successivamente».
Art. 3.
Disposizioni in materia di finanza regionale
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:
«21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma
18, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per
finanziare contributi agli investimenti a privati
entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al
netto di quelli già coperti con maggiori entrate o
minori spese, derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate, finanziati con
ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito
prospetto da allegare alla legge di assestamento
del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004,
derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate e risultanti dalla elencazione
effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati
alla data di approvazione della legge di bilancio
per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi
variazione in aumento che dovesse essere apportata
successivamente.
21-ter. L'istituto finanziatore può concedere i
finanziamenti destinati ai contributi agli
investimenti a privati soltanto se compresi nei
prospetti di cui al comma 21-bis; a tal fine, è
tenuto ad acquisire apposita
attestazione dall'ente territoriale.».
2. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per l'anno 2004 le
predette aliquote e compartecipazioni sono
rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base
dei dati consuntivi del penultimo anno precedente;
per l'anno 2003 restano determinate nelle misure
definite alla predetta data.»;
b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal
seguente:
«3. Alla determinazione delle aliquote e
compartecipazioni per l'anno 2005 si provvede, in
via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla
base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il
31 luglio 2005 si provvede alla definitiva
determinazione delle aliquote e compartecipazioni
sulla base dei dati di consuntivo risultanti per
l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di
rimodulazione derivanti dall'eventuale minor
gettito dell'imposta regionale sulle attività
produttive (Irap) da riequilibrare preferibilmente
mediante la rideterminazione dell'aliquota
dell'addizionale regionale all'Irpef, ove
compatibile con gli andamenti finanziari delle
singole regioni. Il relativo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso
alle competenti Commissioni parlamentari per il
parere.»;
c) all'articolo 6, il comma 2, è sostituito dal
seguente: «2. Nella determinazione delle
aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli
2, 3 e 4 per l'anno 2005 si tiene conto delle
risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad
assicurare la copertura degli oneri connessi alle
funzioni attribuite alle regioni a statuto
ordinario.»;
d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: «triennio
2001-2003» sono sostituite dalle seguenti: «periodo
2001-2004».
3. Le operazioni di conferimento del patrimonio
disponibile delle regioni e delle province
autonome a favore di enti o società possedute,
anche indirettamente, dalle regioni e province
autonome medesime per almeno il 51 per cento sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da
ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro
tributo o diritto.
Art. 4. Misure per agevolare la costituzione di fondi
d'investimento immobiliare con apporto di beni
pubblici
1. All'articolo 4 del decreto legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «conferendo»,
sono inserite le seguenti: «o trasferendo»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I crediti per finanziamenti o
rifinanziamenti concessi ai fondi di cui al comma
1 godono di privilegio speciale sugli immobili
conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti
ad ogni altro credito anche ipotecario acceso
successivamente. I decreti di cui al comma 1
possono prevedere la misura in cui i canoni delle
locazioni e gli altri proventi derivanti dallo
sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti
al fondo siano destinati prioritariamente al
rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e
siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti
o trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi
in locazione all'agenzia del Demanio, che li
assegna ai soggetti che li hanno in uso, per
periodi di durata fino a nove anni rinnovabili,
secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal
ministero dell'Economia e delle finanze sulla base
di parametri di mercato. I contratti di locazione
possono prevedere la rinuncia al diritto di cui
all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27
luglio 1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma
1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, può essere incrementato anche con quota parte
delle entrate derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e
finanziamento connesse agli apporti e ai
trasferimenti di cui al comma 1, nonché quelle
relative a strumenti finanziari derivati, e tutti
i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalità inerenti ai predetti
apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie di qualunque tipo da chiunque e in
qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali
surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi
incluse le cessioni di credito stipulate in
relazione a tali operazioni e le cessioni anche
parziali dei crediti e dei contratti ad esse
relativi, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta,
nonché da ogni altro tributo o diritto.».
2. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo la parola: «adibiti»
sono inserite le seguenti: «o comunque
destinati»;
b) nel quinto periodo sono soppresse le parole: «da
ripartire»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli
immobili ceduti ai sensi del presente comma si
applicano l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma
6, e l'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410.».
Art. 5. Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in
materia di definizione di illeciti edilizi
1. In esecuzione della
sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28
giugno 2004, la legge regionale prevista dal
comma 26 dell'articolo 32 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, può essere
emanata entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Il termine
indicato nel primo periodo si applica anche alle
leggi regionali di cui al comma 33 del citato
articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326
del 2003. Decorso tale termine la normativa
applicabile è quella contenuta nel citato
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.
Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 31
luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra
l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;
2) al secondo periodo, le parole: «30 settembre
2004» sono sostituite dalle seguenti: «30
aprile 2005»;
b) al comma 16, primo periodo, le parole: «31
dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«31 maggio 2005»;
c) al comma 32 le parole: «entro il 31 luglio
2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra
l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;
d) al comma 37, primo periodo, le parole: «entro
il 30 settembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 giugno 2005».
2. Nell'allegato
1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le parole: «30
settembre 2004» e «30 novembre 2004»,
indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza
rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004»; le parole: «30 settembre
2004», indicate dopo le parole: «deve
essere integrata entro il» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2005».
2-bis. Al fine di salvaguardare il principio
dell’affidamento, le domande relative alla
definizione di illeciti edilizi presentate fino
alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della citata sentenza della Corte
Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a
tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle
leggi regionali di cui al comma 26 del citato
articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326
del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti
penali.
2-ter. Per le domande relative alla definizione di
illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sino
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del medesimo decreto, restano salvi i
soli effetti penali, salva diversa statuizione,
più favorevole, delle predette leggi regionali.
2-quater. Le somme versate dai richiedenti la
definizione di illeciti edilizi a titolo di terza
rata dell’oblazione devono essere riversate in
tesoreria dagli intermediari della riscossione
entro il 31 dicembre 2004.
2-quinquies. Per consentire il completamento degli
accertamenti tecnici in corso, d’intesa con le
regioni interessate, relativamente alla
rideterminazione dei canoni demaniali marittimi
anche in relazione al numero, all’estensione, alle
tipologie, alle caratteristiche economiche delle
concessioni e delle attività economiche ivi
esercitate, e all’abusivismo, il termine di cui
all’articolo 32, comma 22, del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e
successive modificazioni, è differito al 30
ottobre 2004.
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in
legge.
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