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La Corte Costituzionale si
pronuncia sul condono 2003
(pronunce depositate il 28 giugno
2004: sentenze
n. 196,
n. 198 e
n. 199; ordinanza
n. 197)
SENTENZA N. 196
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Ugo DE SIERVO (relatore)
- Romano VACCARELLA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.
32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), e dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003
come risultante dalla conversione ad opera della
legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici),
promossi con due ricorsi della Regione Campania,
rispettivamente notificati il 17 ottobre 2003 e il
22 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 25
ottobre e il 30 gennaio successivi ed iscritti al
n. 76 del registro ricorsi 2003 ed al n. 14 del
registro ricorsi 2004, con due ricorsi della
Regione Marche, rispettivamente notificati il 13
novembre 2003 e il 21 gennaio 2004, depositati in
cancelleria il 19 novembre e il 26 gennaio
successivi ed iscritti al n. 81 del registro
ricorsi 2003 ed al n. 8 del registro ricorsi 2004,
con due ricorsi della Regione Toscana,
rispettivamente notificati il 12 novembre 2003 ed
il 21 gennaio 2004, depositati in cancelleria il
21 novembre e il 29 gennaio successivi ed iscritti
al n. 82 del registro ricorsi 2003 ed al n. 10 del
registro ricorsi 2004, con due ricorsi della
Regione Emilia-Romagna, rispettivamente notificati
il 20 novembre 2003 e il 23 gennaio 2004,
depositati in cancelleria il 26 novembre e il 29
gennaio successivi ed iscritti al n. 83 del
registro ricorsi 2003 ed al n. 13 del registro
ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione
Umbria, rispettivamente notificati il 25 novembre
2003 e il 23 gennaio 2004, depositati in
cancelleria il 2 dicembre e il 29 gennaio
successivi ed iscritti al n. 87 del registro
ricorsi 2003 e al n. 11 del registro ricorsi 2004,
con due ricorsi della Regione Friuli-Venezia
Giulia, rispettivamente notificati il 27 novembre
2003 e il 22 gennaio 2004, depositati in
cancelleria il 4 dicembre e il 30 gennaio
successivi ed iscritti al n. 89 del registro
ricorsi 2003 ed al n. 12 del registro ricorsi
2004, con un ricorso della Regione Basilicata,
notificato il 1° dicembre 2003, depositato in
cancelleria il 5 dicembre successivo ed iscritto
al n. 90 del registro ricorsi 2003 e con un
ricorso della Regione Lazio, notificato il 20
gennaio 2004, depositato in cancelleria il 23
gennaio successivo ed iscritto al n. 6 del
registro ricorsi 2004.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri nonché gli atti di
intervento del Comune di Salerno, del Comune di
Ischia e del Comune di Lacco Ameno,
dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund
For Nature (WWF) ONLUS e del CODACONS, del Comune
di Roma;
udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2004 il
Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza per la Regione
Campania, Stefano Grassi per la Regione Marche,
Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione
Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione
Emilia-Romagna, per la Regione Umbria e per la
Regione Friuli-Venezia Giulia, Gennaro Terracciano
per la Regione Basilicata, Pietro Pesacane per la
Regione Lazio, Lorenzo Bruno Molinaro per il
Comune di Ischia e per il Comune di Lacco Ameno,
Antonio Brancaccio per il Comune di Salerno,
Alessio Petretti per il World Wide Fund For Nature
(WWF) ONLUS, Sebastiano Capotorto per il Comune di
Roma, Nicolò Paoletti per il CODACONS e l'avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Le Regioni Campania (con ricorso notificato
il 17 ottobre 2003, depositato il 25 ottobre 2003
e iscritto al reg. ricorsi n. 76 del 2003), Marche
(con ricorso notificato il 13 novembre 2003,
depositato il 19 novembre 2003 e iscritto al reg.
ricorsi n. 81 del 2003), Toscana (con ricorso
notificato il 12 novembre 2003, depositato il 25
novembre 2003 e iscritto al reg. ric. 82 del
2003), Emilia-Romagna (con ricorso notificato il
20 novembre 2003, depositato il 26 novembre 2003 e
iscritto al reg. ricorsi n. 83 del 2003), Umbria
(con ricorso notificato il 25 novembre 2003,
depositato il 2 dicembre 2003 e iscritto al reg.
ricorsi n. 87 del 2003) e Friuli-Venezia Giulia
(con ricorso notificato il 27 novembre 2003,
depositato il 4 dicembre 2003 e iscritto al reg.
ricorsi n. 89 del 2003) hanno impugnato l'art. 32
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), ed in particolare i commi: 1, 2, 3, 5,
14-20; 25-31; 32 e seguenti (reg. ric. n. 76 del
2003); 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41
(reg. ric. n. 81 del 2003); 1, 3, 5, 6, 9, 10,
14-20; 24, 25-40 (reg. ric. n. 82 del 2003); 1, 2,
3, 4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40,
nonché l'Allegato 1 (reg. ric. nn. 83, 87 e 89 del
2003). La Regione Marche ha impugnato anche l'art.
32 citato nel suo complesso.
2. – Preliminarmente le ricorrenti evidenziano
come – dopo la riapertura dei termini del condono
edilizio previsto dalla
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), disposta per
effetto dell'art.
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) – l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003
abbia nuovamente aperto detti termini,
riproponendo, con qualche modifica, le regole
sostanziali e procedurali dei due precedenti
condoni edilizi, di modo che – sostiene la Regione
Emilia-Romagna – “sommando tutti i periodi, ne
risulta che […] chiunque negli ultimi venti anni
abbia effettuato opere edilizie in spregio alle
regole sostanziali e formali di governo del
territorio ha potuto o potrà trarre vantaggio dal
proprio illecito”.
Sostengono le ricorrenti che il comma 2 della
norma censurata dispone che la normativa in
questione è posta “nelle more dell'adeguamento
della disciplina regionale al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, approvato con
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”, e facendo
comunque “salve le competenze delle autonomie
locali sul governo del territorio”. Su tale
base, alcune delle Regioni (ad esempio, la Regione
Toscana) sostengono che quanto appena evidenziato
dovrebbe comportare l'inapplicabilità del medesimo
art. 32 nei territori di quelle Regioni che
abbiano già provveduto a dotarsi di una disciplina
coerente con le linee guida fornite dallo Stato
mediante il citato testo unico. In tale evenienza
verrebbe meno lo stesso motivo di doglianza delle
Regioni in questione. Le censure, viceversa, sono
proposte per il caso in cui si ritenesse che la
prescrizione di cui al comma 2 citato non valga ad
escludere le Regioni che si sono già adeguate al
disposto del testo unico dall'ambito di
applicabilità della disciplina impugnata. In
relazione al citato comma 2, la Regione Marche
ritiene “del tutto formale e pretestuoso”
il richiamo compiuto da tale disposizione al testo
unico dell'edilizia, in quanto quest'ultimo “non
ha innovato il sistema normativo, ma ha confermato
e riordinato i principi vigenti senza peraltro
prevedere alcuna esigenza di sanatoria”.
Il fulcro della disciplina oggetto delle doglianze
regionali è contenuto nel comma 25 dell'art. 32,
il quale prevede che “le disposizioni di cui ai
capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni e integrazioni, come
ulteriormente modificate dall'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dal presente
articolo, si applicano alle opere abusive che
risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che
non abbiano comportato ampliamento del manufatto
superiore al 30 per cento della volumetria della
costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento superiore a 750 metri cubi”, e che
“le suddette disposizioni trovano altresì
applicazione alle opere abusive realizzate nel
termine di cui sopra relative a nuove costruzioni
residenziali non superiori a 750 metri cubi per
singola richiesta di titolo abilitativo edilizio
in sanatoria”. Le ricorrenti riconoscono che
il comma 3 dell'art. 32 afferma che “le
condizioni, i limiti e le modalità del rilascio
del (…) titolo abilitativo sono stabilite dal
presente articolo e dalle normative regionali”,
evidenziando tuttavia come le minute e dettagliate
disposizioni del medesimo art. 32 lascino margini
di manovra del tutto esigui alle autonomie
regionali, per di più da esercitare entro il
termine temporale assai ristretto fissato dal
comma 33.
In definitiva, gli spazi nei quali sarebbe ammesso
l'intervento regionale sarebbero:
a)
l'aumento sino ad un massimo del 10 per cento
della misura dell'oblazione;
b) l'incremento degli oneri di concessione sino ad
un massimo del 100 per cento;
c) la individuazione delle modalità di attuazione
della regola che consente a coloro che intendano
eseguire in tutto o in parte le opere di
urbanizzazione primaria di “detrarre
dall'importo complessivo quanto già versato, a
titolo di anticipazione degli oneri concessori”;
d) la possibilità di prevedere l'obbligo di
allegare “ulteriore documentazione” alla domanda
di condono;
e) la possibilità di consentire con proprie leggi
la sanatoria degli abusi di minore gravità
(restauro e risanamento conservativo, nonché la
semplice manutenzione straordinaria), mentre per
gli abusi più gravi non vi sarebbe alcun margine
di scelta per le autonomie regionali.
3. – Con un primo gruppo di censure le Regioni
lamentano la violazione dell'art.
117 della Costituzione.
In particolare, la Regione Marche sostiene che la
disciplina in esame dovrebbe essere collocata
nell'ambito della materia “edilizia”, la quale,
non essendo “nominata” tra le materie dell'art.
117 Cost., ricadrebbe automaticamente nella
competenza legislativa residuale delle Regioni.
Ciò basterebbe per ritenere costituzionalmente
illegittime le disposizioni impugnate, in quanto
dettate in un ambito nel quale lo Stato non
avrebbe alcuna potestà legislativa. Anche a non
voler considerare la disciplina dell'edilizia come
afferente ad una materia autonoma, secondo la
Regione Marche, essa andrebbe comunque collocata
nell'ambito dell'urbanistica, la quale – dovendo
essere distinta, sulla base di quanto appena
evidenziato, dal “governo del territorio” – non
potrebbe che essere considerata materia di
competenza residuale delle Regioni. Le conclusioni
sarebbero dunque le medesime di quelle più sopra
richiamate, ossia la illegittimità costituzionale
di qualunque normativa statale in detto ambito
materiale.
Analoghe sono le argomentazioni svolte dalla
Regione Campania, la quale – adducendo in termini
meramente formali anche la violazione dell'art.
114 Cost. – considera la normativa oggetto del
presente giudizio ricadente nell'ambito
dell'urbanistica, e quindi afferente alla
competenza residuale delle Regioni.
Quale ulteriore ipotesi interpretativa le Regioni
Marche e Campania suggeriscono la collocazione
della disciplina impugnata nell'ambito della
materia “governo del territorio”, contemplata
dall'art. 117, terzo comma, Cost. A tale
conclusione si giungerebbe considerando
l'urbanistica – cui afferirebbe l'art. 32 del d.l.
n. 269 del 2003 – non quale materia autonoma ma
ricompresa in tale, più ampia, qualificazione. A
sostegno di tale impostazione viene richiamata la
sentenza di questa
Corte n. 303 del 2003, nella quale si
affermerebbe che la disciplina dei titoli
abilitativi alla edificazione rientrerebbe
nell'ambito dell'urbanistica, che a sua volta
sarebbe compresa nel “governo del territorio”.
Anche collocandosi in tale ordine di idee,
l'illegittimità costituzionale della disciplina
impugnata sarebbe del tutto evidente. Ciò in
quanto, nell'ambito della materia “governo del
territorio”, lo Stato potrebbe porre solo norme
idonee ad esprimere principi fondamentali. E tali
non potrebbero certo essere considerate le norme
che prevedono e regolano la sanatoria edilizia.
Le ricorrenti, infatti, evidenziano come la
giurisprudenza costituzionale abbia a più riprese
sottolineato che principi fondamentali possono
essere ritenuti “solo i nuclei essenziali del
contenuto normativo che quelle disposizioni
esprimono per i principi enunciati o da esse
desumibili” e che, comunque, i principi
fondamentali devono essere caratterizzati da “un
livello di maggior astrattezza rispetto alle
regole positivamente stabilite dal legislatore
regionale” (vengono richiamate al riguardo le
sentenze di questa Corte n. 482 del 1995 e n. 65
del 2001).
La disciplina impugnata, invece, sarebbe
senz'altro qualificabile come normativa di
dettaglio, contenendo una disciplina
particolareggiata del procedimento di rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Le
ricorrenti ritengono, in sintesi, che la normativa
posta dalle disposizioni impugnate sia
illegittima, in quanto “minuziosa, dettagliata,
autoapplicativa, direttamente operativa nei
confronti dei privati interessati, laddove,
invece, i principi fondamentali della materia
dovrebbero essere rivolti al legislatore regionale
che poi dovrebbe articolare la normativa
applicabile ai terzi interessati”. Né essa
sarebbe stata configurata come normativa cedevole
rispetto alle leggi regionali.
Più in generale, secondo le ricorrenti, sarebbe la
stessa idea di condono edilizio a porsi
irrimediabilmente in contrasto con la possibilità
di qualificare le norme che lo prevedono quali
principi fondamentali della materia.
A questo riguardo le Regioni richiamano, tra le
altre, le sentenze di questa Corte n. 369 del
1988, n. 416 del 1995 e n. 427 del 1995. Da tali
decisioni emergerebbe con chiarezza come, secondo
il giudice costituzionale, il condono edilizio
possa giustificarsi esclusivamente quale misura
del tutto straordinaria ed eccezionale, in quanto
tale non reiterabile, e tale da dover trovare –
per poter essere ritenuto conforme a Costituzione
– specifiche giustificazioni in punto di
ragionevolezza, le quali, pur se ritenute
sussistenti nel caso dei precedenti condoni,
sarebbero del tutto assenti nel caso presente.
La correttezza di tali argomentazioni, peraltro,
sarebbe corroborata – secondo le ricorrenti – da
quelle decisioni della Corte costituzionale le
quali evidenziano che, affinché si possa
discorrere di principio fondamentale, è necessario
che la norma in questione esprima una consapevole
scelta di politica legislativa, o, quantomeno, sia
in grado di orientare i futuri interventi
legislativi: ciò che, con tutta evidenza,
mancherebbe nel caso della sanatoria. Anzi, quest'ultima
si porrebbe in contrasto con i principi
fondamentali vigenti nella materia in questione,
travolgendoli senza appello, dal momento che tali
principi contemplerebbero, invece, proprio
l'obbligo di perseguire e sanzionare gli abusi,
nonché la necessità di ridurre ed eliminare per
quanto possibile le conseguenze lesive di questi
ultimi.
Né sarebbe possibile considerare la disciplina
impugnata come espressione della competenza
statale concernente l'ordinamento penale. Al
riguardo, la Regione Emilia-Romagna ritiene che “l'irriducibilità
del condono edilizio alla questione penale [sia]
già stata affermata [dalla Corte costituzionale]
nel momento stesso in cui essa ha dichiarato
ammissibile il ricorso regionale avverso l'art. 39
della legge n. 724 del 1994”. In secondo luogo
– espone la Regione – in contestazione non è
affatto l'esclusività del potere statale nel
disporre del “potere di clemenza in materia
penale”; viceversa, ad essere oggetto di
contestazione “è che disponendo di ciò di cui
lo Stato poteva disporre, lo Stato abbia anche
disposto di ciò di cui non poteva disporre, cioè
della sanzionabilità in via amministrativa degli
illeciti edilizi”. Secondo la Regione Marche,
nel caso di specie, lo Stato, utilizzando una
norma penale di favore, in realtà “disciplinerebbe
procedimenti e norme sostanziali relative
all'ordinato assetto del territorio e al corretto
esercizio delle attività edilizie, determinando la
violazione delle competenze in materia di governo
del territorio”.
Neanche in base alla norma costituzionale
concernente il “coordinamento della finanza
pubblica” sarebbe possibile ritenere lo Stato
legittimato a dettare norme quali quelle
impugnate. In primo luogo, non sarebbe
giustificabile in base a tale competenza
“asservire” la materia urbanistica ed edilizia
alle esigenze finanziarie. In secondo luogo, in
vista del coordinamento della finanza pubblica, lo
Stato potrebbe solo porre principi fondamentali; e
la normativa impugnata non sarebbe in alcun modo
classificabile quale determinazione di principi
fondamentali.
4. – Diverse sono le argomentazioni svolte dalla
Regione Friuli-Venezia Giulia, in considerazione
dei caratteri di specialità che contraddistinguono
il suo regime di autonomia.
In particolare, la ricorrente afferma di essere
dotata – ai sensi dell'art. 14, numero 12, della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia) – di competenza legislativa esclusiva in
materia urbanistica, ossia nella materia in cui
ricadrebbe la disciplina posta dalle disposizioni
impugnate. Quanto alle funzioni amministrative
connesse, esse spetterebbero alla Regione in virtù
dell'art. 8 dello Statuto, e sarebbero state ad
essa trasferite dall'art. 27 del d.P.R. 25
novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione
delle norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia). Quanto alla
normativa regionale, la ricorrente espone di aver
fatto uso della propria potestà primaria con la
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme
regionali in materia di pianificazione
territoriale ed urbanistica).
La Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene, nel
proprio ricorso, essenzialmente ambigua la
clausola che dispone la salvezza delle
attribuzioni previste dagli Statuti per le Regioni
ad autonomia speciale. In particolare, dal comma 4
dell'art. 32 – nel quale è contenuta tale clausola
– non sarebbe possibile desumere con chiarezza la
applicabilità o meno della normativa dettata con
le disposizioni oggetto del presente giudizio. Nel
ricorso si evidenzia che, ove si ritenesse di
interpretare il citato comma 4 nel senso di
escludere la applicabilità dell'art. 32 del d.l.
n. 269 alle Regioni speciali, le doglianze esposte
nello stesso ricorso “verrebbero meno”.
Ad avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia,
stante la propria potestà legislativa primaria
nella materia sulla quale insiste la disciplina
impugnata, potrebbero vincolare legittimamente
l'autonomia regionale esclusivamente la
Costituzione, i principi generali dell'ordinamento
giuridico e le norme fondamentali di grande
riforma economico-sociale. Tra queste, secondo la
ricorrente, non potrebbe certo essere annoverata
la previsione di un condono edilizio. Quest'ultimo,
infatti, sarebbe incompatibile sia con il concetto
di riforma che con quello di norma fondamentale.
5. – Tutte le ricorrenti censurano la disciplina
impugnata anche per violazione dell'art.
118 Cost.; in particolare, le Regioni
Campania, Marche e Toscana affermano che ciò
deriverebbe dal fatto che la disciplina del
condono edilizio determinerebbe la vanificazione
degli interventi di pianificazione e controllo
locale, nonché la necessità di apprestare appositi
strumenti urbanistici e soluzioni di governo del
territorio che tengano conto delle conseguenze
della disciplina statale impugnata, cosicché le
Regioni e gli enti locali sarebbero costretti a
subire anziché governare le destinazioni
urbanistiche del territorio.
6. – In subordine, la Regione Campania sostiene
che la normativa impugnata sarebbe illegittima
anche perché – ove la si volesse ritenere idonea
ad esprimere principi fondamentali – questi ultimi
non potrebbero essere posti mediante un
decreto-legge. Il decreto-legge, in altre parole,
in quanto giustificato esclusivamente
dall'esistenza della straordinaria necessità ed
urgenza di provvedere, non sarebbe
costituzionalmente legittimo ove prevedesse
principi fondamentali, dal momento che la
struttura normativa dei principi non sarebbe
idonea a perseguire obiettivi con assoluta
urgenza. In questa prospettiva, risulterebbe
dunque violato l'art.
77 Cost., dal momento che difetterebbero i
presupposti costituzionali per l'esercizio della
decretazione d'urgenza (il che, in tesi, è
sostenuto anche dalla Regione Marche, secondo la
quale l'esistenza dell'urgenza sarebbe smentita
dalle modalità e dai tempi di attuazione della
stessa disciplina). Ancora, secondo la Regione
Campania, l'art. 32 impugnato sarebbe
incostituzionale in quanto il decreto-legge nel
quale è contenuto difetterebbe del requisito,
costituzionalmente necessario, della omogeneità
del contenuto.
7. – Altro motivo di doglianza esposto nei ricorsi
regionali è la pretesa violazione dell'autonomia
organizzativa, nonché dell'art. 119 Cost. e
dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli
enti locali in esso contemplata.
Il condono edilizio – evidenziano le Regioni – è
disposto in vista di esigenze finanziarie del
bilancio statale, ma comporta spese
particolarmente ingenti, e di vario genere, a
carico delle finanze delle autonomie territoriali,
a fronte di una compartecipazione al gettito delle
operazioni di condono che risulterebbe decisamente
esigua.
Tali spese sarebbero – come nota la Regione
Campania – presumibilmente superiori a quanto lo
stesso condono è in grado di far recuperare
all'erario statale e sarebbero individuabili, in
primo luogo, nelle risorse necessarie allo
svolgimento delle attività amministrative
finalizzate alla attuazione della normativa
impugnata, che è demandata alle amministrazioni
regionali e locali. In secondo luogo, l'autonomia
finanziaria sarebbe violata anche perché sarebbe
necessario – nel caso in cui venissero concessi
titoli di abilitazione a edificare in sanatoria –
procedere alla realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, il cui costo
peserebbe non poco sui bilanci delle autonomie
territoriali.
8. – Secondo la Regione Marche, inoltre, le
disposizioni impugnate violerebbero il principio
di tassatività e certezza delle norme penali
sancito dall'art.
25 Cost. Ciò in quanto la reiterazione con
cadenza novennale della sanatoria edilizia
implicherebbe “non solo la lesione del
principio di legalità”, ma lederebbe “soprattutto
la fiducia dei cittadini nella effettiva capacità
degli organi pubblici di garantire il rispetto dei
valori costituzionali coinvolti nella disciplina
urbanistica ed edilizia”.
9. – L'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003
contrasterebbe, altresì, con il principio di
eguaglianza.
Infatti, la disciplina in esame, riaprendo ed
estendendo i termini del condono, introdurrebbe un
sistema di sfavore nei confronti di coloro che,
rispettando la normativa, non hanno costruito
perché privi del titolo abilitativo, dovendo
subire però le conseguenze in termini di degrado
urbanistico del condono. Tale normativa, in primo
luogo, ingiustamente tratterebbe in modo uguale
situazioni diverse, ossia quella di chi ha
costruito in base ad un titolo legittimo e quella
di chi ha costruito abusivamente; in secondo
luogo, altrettanto ingiustamente, non
consentirebbe “di riportare ad uguaglianza,
attraverso la sanzione, chi si è astenuto da
comportamenti illeciti e chi illecitamente li ha
compiuti”.
Ancora, secondo le ricorrenti, sarebbe
irrimediabilmente violato il principio di
ragionevolezza.
Come statuito da questa Corte con la sentenza n.
416 del 1995, la previsione di un provvedimento di
condono deve essere considerata costituzionalmente
legittima solo a patto di essere del tutto
straordinaria ed eccezionale, e di essere
giustificata da situazioni altrettanto
straordinarie ed eccezionali. Viceversa, una
ulteriore reiterazione del condono edilizio
farebbe venir meno tali caratteri, e costituirebbe
una indubbia violazione dei parametri
costituzionali, secondo quanto affermato
esplicitamente nella sentenza richiamata.
Dunque, per le Regioni ricorrenti, la
illegittimità costituzionale delle disposizioni
impugnate dipenderebbe già semplicemente – alla
luce della citata giurisprudenza costituzionale –
dalla circostanza che esse pongono in essere una
reiterazione del condono; in secondo luogo, nel
caso in questione mancherebbero del tutto quelle
circostanze eccezionali che, nelle precedenti
situazioni, hanno portato la Corte costituzionale
a ritenere giustificata la sanatoria. Inoltre, si
afferma che se i precedenti condoni trovavano una
giustificazione costituzionale nelle carenze
legislative e gestionali delle Regioni e degli
enti locali, oggi ciò non sarebbe più vero, poiché
le Regioni si sarebbero ormai dotate degli
strumenti normativi ed amministrativi necessari al
fine di reprimere e sanzionare gli episodi di
illegalità, ed avrebbero in concreto intrapreso
con incisività l'attività di controllo.
Il principio di ragionevolezza, peraltro, secondo
la Regione Campania, sarebbe violato anche per il
fatto che la normativa introdotta dall'impugnato
art. 32 inciderebbe in modo significativo su
numerosi principi costituzionali senza però
riuscire a perseguire adeguatamente l'obiettivo
per il quale essa è stata posta. Ciò sarebbe vero
innanzi tutto in relazione all'obiettivo
“dichiarato”, desumibile dal comma 2 dell'art. 32,
in quanto “non si riesce in alcun modo a
comprendere in qual maniera si possa collegare
questa terza sanatoria edilizia con una eventuale,
già intervenuta, modifica legislativa di settore”;
né sarebbe comprensibile “il rapporto tra
questa disciplina e la successiva di livello
regionale”.
La Regione Campania, peraltro, evidenzia come il
fine esclusivo della disciplina impugnata sia
quello di “recuperare gettito all'erario”:
ma anche in relazione a tale fine lo strumento del
condono sarebbe del tutto inadeguato – e quindi
viziato da irragionevolezza – in quanto non
terrebbe conto “degli effetti ulteriori e
deleteri” determinati a carico degli enti
territoriali, i quali “dovranno far fronte a
spese per l'urbanizzazione e il recupero
ambientale”. Spese che – si prosegue – solo in
modo molto limitato potranno essere coperte dagli
oneri di urbanizzazione a carico di coloro che si
avvantaggeranno della sanatoria.
Quanto detto, peraltro, secondo le ricorrenti,
renderebbe palese anche la violazione di altri
parametri costituzionali. In particolare,
risulterebbero violati il principio di
imparzialità dei pubblici poteri, nonché il
principio di buon andamento dell'amministrazione.
Tale principio, infatti, sarebbe frustrato dalla
inanità degli sforzi compiuti dalle
amministrazioni locali al fine di reprimere
l'abusivismo.
10. – Altro parametro che secondo le ricorrenti
sarebbe violato dalla normativa oggetto del
giudizio è l'art. 9 Cost., nonché, secondo la
Regione Campania, la competenza regionale in tema
di valorizzazione dei beni ambientali e, secondo
la Regione Emilia, il principio costituzionale di
indisponibilità dei valori costituzionalmente
tutelati. Tra questi rientrerebbe sicuramente “l'ordinato
assetto del territorio”, il quale non potrebbe
“essere scambiato con valori puramente
finanziari”, come invece avviene nel caso
della sanatoria edilizia. Da questo punto di
vista, ben diversa sarebbe la situazione del
condono edilizio rispetto al condono fiscale, dal
momento che in quest'ultimo caso lo Stato “rinuncia
ad una pretesa economica in vista di una diversa,
e sia pure più ridotta, pretesa economica: sicché
la questione acquista, nel suo oggetto specifico,
un connotato quasi di transazione ordinaria in
relazione ad una lite patrimoniale”.
Viceversa, il condono edilizio finirebbe per
sacrificare ad un interesse economico “beni e
interessi indisponibili e costituzionalmente
tutelati della comunità”.
Similmente, la Regione Marche censura la norma
impugnata anche con riferimento agli artt. 9, 32,
41 e 42 Cost., dal momento che la sanatoria
prevista dalla disciplina impugnata inciderebbe
negativamente nei confronti di valori
costituzionali che tutti i livelli di governo – e
in particolare le Regioni – hanno il
diritto-dovere di tutelare nella loro effettività:
i valori paesistico-ambientali, il valore della
salute, il valore del corretto e ordinato
svolgimento dell'attività imprenditoriale in
materia edilizia, la tutela del diritto di
proprietà.
In relazione a tali parametri costituzionali,
nonché a tutti i parametri invocati che risultino
diversi da quelli che specificamente presiedono al
riparto di competenze tra Stato e Regioni, le
ricorrenti sostengono la sussistenza del proprio
interesse a dedurne in giudizio la violazione. Ciò
in quanto i vizi di costituzionalità derivanti da
tali violazioni si tradurrebbero automaticamente
in un danno alla sfera di competenza delle
Regioni, che vedrebbero irrimediabilmente
frustrata la propria attività legislativa ed
amministrativa di governo del territorio, dal
momento che gli abusi futuri potrebbero sfuggire
alle sanzioni amministrative risultando così
incentivati.
11. – Ancora, a risultare violato – a giudizio
delle Regioni – sarebbe il principio di leale
collaborazione tra i diversi livelli di governo,
dal momento che né in sede di adozione del
decreto-legge, né in sede di adozione del disegno
di legge di conversione, le autonomie regionali
sono state consultate attraverso la Conferenza
Stato-Regioni. In particolare, sarebbe stato
contraddetto l'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 1997,
n. 281 (Definizione e ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali), il
quale prevede che la Conferenza debba
obbligatoriamente essere sentita “in ordine
agli schemi di disegni di legge e di decreto
legislativo o di regolamento del Governo nelle
materie di competenza delle regioni o delle
province autonome di Trento e di Bolzano”.
D'altra parte, il contrasto con le prescrizioni
del d.lgs. n. 281 del 1997 sarebbe evidente anche
ove si reputasse che nel caso in questione la
Conferenza non dovesse essere sentita
preventivamente, a causa dell'urgenza di
provvedere: in situazioni similari, infatti,
l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo
prevede la consultazione successiva della
Conferenza, e dispone che “il Governo tiene
conto dei suoi pareri: a) in sede di esame
parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di
conversione dei decreti-legge”. Quindi, anche
in caso di urgenza, il coinvolgimento della
Conferenza – secondo le ricorrenti – non sarebbe
potuto mancare.
Ad ulteriore sostegno delle argomentazioni appena
richiamate, la Regione Emilia-Romagna ritiene che
dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione) sarebbe desumibile –
pur in assenza dell'attivazione della “speciale
composizione integrata della Commissione
parlamentare per le questioni regionali” in esso
prevista – l'esistenza di un principio
costituzionale che prescrive “la partecipazione
regionale al procedimento legislativo delle leggi
statali ordinarie, quando queste intervengono in
materia di competenza concorrente”.
12. – Secondo la Regione Campania, inoltre, a
risultare travolto per effetto della normativa
impugnata sarebbe lo stesso giudicato
costituzionale; in particolare, sarebbero state
violate le sentenze di questa Corte n. 427 del
1995, n. 416 del 1995, n. 231 del 1993, n. 369 del
1988 e n. 302 del 1988, concernenti i precedenti
condoni edilizi. Con tali decisioni, infatti, il
giudice costituzionale avrebbe chiaramente
riconosciuto al regime di sanatoria carattere
episodico, delimitandolo temporalmente, pena la
illegittimità costituzionale.
13. – Le Regioni ricorrenti, in subordine, per il
caso in cui le censure appena illustrate fossero
ritenute infondate, prospettano alcune doglianze
rivolte nei confronti di specifiche disposizioni
dell'art. 32 impugnato.
In particolare, viene dedotta anzitutto
l'illegittimità costituzionale del comma 26,
lettera a), nella parte in cui subordina alla
legge regionale la sanabilità degli abusi minori
in zone non vincolate, mentre sottrae alla
decisione regionale gli abusi maggiori e gli abusi
minori in zone vincolate. Ciò determinerebbe la
evidente violazione dei principi di eguaglianza e
ragionevolezza, nonché, in via mediata, degli artt.
117 e 118 Cost.
Ancora, incostituzionale sarebbe il comma 25, “in
quanto non eccettua dal condono gli abusi per i
quali il procedimento sanzionatorio sia già
iniziato” (così la Regione Emilia-Romagna). La
illegittimità costituzionale dipenderebbe dal
fatto che in casi di questo tipo la possibilità
del condono risulterebbe “ancor più
irragionevole”, in quanto il condono edilizio
non porterebbe nessun vantaggio al pubblico
interesse, né – ovviamente – in termini di “uscita
allo scoperto” di situazioni di illegalità, né
in termini economici.
Incostituzionali sarebbero, altresì, i commi 3,
25, 26, lettera a), 28, 32, 35, lettere b) e c),
37, 38 e 40, nonché l'Allegato 1, in quanto – con
disciplina dettagliata ed autoapplicativa –
stabiliscono le modalità, i termini e le procedure
relative al condono edilizio, così violando l'art.
117 Cost. La competenza dello Stato a dettare
norme non cedevoli non sarebbe giustificata, nel
caso di specie, né dall'art. 117, secondo comma,
Cost., né dall'attrazione di funzioni
amministrative allo Stato in base all'art. 118,
Cost.
Le Regioni censurano inoltre i commi 25 e 35 per
violazione del principio di ragionevolezza, dal
momento che, estendendo il condono agli abusi
compiuti sino a sei mesi prima dell'entrata in
vigore del decreto-legge impugnato, renderebbero
particolarmente difficile distinguere le opere
ultimate da quelle non ultimate, complicando
notevolmente l'attività di vigilanza
amministrativa. Peraltro, tale norma – collegata
al disposto del comma 35 in forza del quale è
sufficiente, ove l'opera abusiva non superi i 450
metri cubi, una autocertificazione per la prova
dello “stato dei lavori” – consentirebbe di
far passare per già costruite opere in corso di
costruzione. Il comma 25 non andrebbe esente da
censure di incostituzionalità anche da un
differente punto di vista: esso sarebbe infatti
lesivo degli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost.,
nella parte in cui prevede un limite di volume
(750 metri cubi) per ogni singola richiesta di
sanatoria, senza però precisare che non sono
ammesse più richieste riferite alla medesima area.
Costituzionalmente illegittimo sarebbe inoltre il
comma 37, nella parte in cui prevede la formazione
del silenzio-assenso nei confronti delle istanze
di sanatoria, dal momento che sarebbe palese la
irragionevolezza di una norma che sana gli abusi
in virtù del solo decorso del tempo. La norma,
inoltre, contrasterebbe con gli artt. 9, 97, 117 e
118 Cost. (e con gli artt. 4 e 8 dello Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),
perché renderebbe eventuale il controllo dei
Comuni sull'ammissibilità delle domande di
condono, ledendo altresì le competenze regionali
in materia di governo del territorio.
Secondo le ricorrenti, andrebbero dichiarati
incostituzionali anche i commi da 14 a 20 ed il
comma 24, i quali disciplinano la sanatoria degli
abusi commessi sulle aree di proprietà statale,
facendola dipendere unicamente dalla volontà e
dalla decisione dello Stato proprietario, senza
dare “alcuna rilevanza a quanto in merito
stabilito dal legislatore regionale, cui, invece,
l'art. 117 Cost. affida la competenza a
disciplinare l'ammissibilità urbanistica degli
interventi anche sulle aree di proprietà dello
Stato” (in questi termini la Regione Toscana).
Le norme in parola violerebbero altresì gli artt.
118 e 119 Cost., perché la decisione sulla
ammissibilità della sanatoria verrebbe riservata
al soggetto proprietario dell'area, senza
possibilità di contraddittorio con gli enti locali
interessati e in assenza di una previa intesa con
le Regioni.
Specifiche censure sono rivolte anche nei
confronti del comma 6, il quale affida al Ministro
delle infrastrutture l'individuazione degli
interventi da ammettere a finanziamento tra quelli
di riqualificazione urbanistica attivati dalle
Regioni previo parere della Conferenza unificata.
Tale disposizione sarebbe incostituzionale, nella
prospettazione delle ricorrenti, perché in una
materia regionale determinerebbe la avocazione di
funzioni amministrative al centro senza prevedere,
come richiesto dalla sentenza n. 303 del 2003,
l'intesa con la Regione interessata; essa
contrasterebbe, peraltro, anche con l'art. 119
Cost., il quale non ammette finanziamenti
vincolati alla realizzazione di interventi scelti
dal Ministro. Incostituzionali, infine, sarebbero
i commi 9 e 10, per ragioni analoghe a quelle
appena illustrate.
14. – Le Regioni Campania, Marche, Toscana ed
Emilia-Romagna (quest'ultima con atto separato,
notificato il 9 febbraio 2004 e depositato il 10
febbraio 2004) hanno formulato istanza di
sospensione in via cautelare dell'atto impugnato,
ritenendo sussistenti le condizioni previste
dall'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), come sostituito
dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3). In particolare, vi sarebbe il
rischio di un pregiudizio irreparabile
all'interesse pubblico, in quanto in caso
contrario si dovrebbe dar luogo alla attivazione
delle procedure di condono da parte dei Comuni,
con notevoli spese per far fronte
all'organizzazione dell'attività. Peraltro,
ulteriore danno deriverebbe dal fatto che – come
insegnerebbe la passata esperienza – provvedimenti
legislativi del tipo di quello impugnato, “producendo
nella società una notevole aspettativa di
sanatoria, inevitabilmente [determinerebbero] un
aumento vertiginoso […] dei fenomeni di abusivismo”
(così la Regione Campania). Tutto ciò quando,
invece, l'eventuale sospensione dell'efficacia
dell'atto impugnato non comporterebbe alcuna
conseguenza dannosa.
15. – In tutti i giudizi si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, contestando i singoli motivi che i
ricorsi pongono a fondamento della richiesta
declaratoria di incostituzionalità.
Infondata sarebbe la violazione dell'art. 77 Cost.,
dal momento che la sussistenza dei presupposti di
straordinaria necessità ed urgenza formerebbe
oggetto di una valutazione “rimessa a ciascuna
Camera”, e comunque la loro eventuale mancanza
sarebbe destinata ad essere sanata per effetto
della conversione in legge. In ogni caso, tale
doglianza sarebbe inammissibile in quanto non
sarebbe ravvisabile alcun interesse delle Regioni
a farla valere. Peraltro, la situazione di
straordinaria necessità ed urgenza sarebbe in
concreto ravvisabile nella finalità dell'art. 32
in esame di “supportare la manovra annuale
finanziaria e di bilancio attraverso gli introiti
del condono edilizio”.
Quanto alle censure concernenti la presunta
violazione del riparto di competenze legislative
costituzionalmente garantito, l'Avvocatura dello
Stato ritiene che il titolo abilitativo
dell'intervento statale, nel caso de quo, sarebbe
ravvisabile nell'art. 117, secondo comma, lettera
l), Cost., riguardante l'ordinamento penale,
nonché, “seppur indirettamente”, nella
competenza legislativa statale in materia di
ordinamento civile. Ciò in quanto la sanatoria
edilizia sarebbe “rilevante in occasione delle
compravendite immobiliari”. Ancora, titolo di
intervento statale sarebbe ravvisabile nell'art.
81 Cost. e nell'art. 119 Cost., in quanto
“essenziale dovere costituzionale dello Stato è
assicurare a se stesso e agli enti a finanza
derivata le risorse occorrenti”.
Del resto, secondo l'Avvocatura, sarebbe infondata
la pretesa di alcune delle ricorrenti di
ricondurre la normativa in esame all'edilizia o
all'urbanistica, e dunque al quarto comma
dell'art. 117 Cost. Se peraltro si volesse
considerare l'art. 32 in questione insistente
nella materia “governo del territorio”, egualmente
le doglianze regionali dovrebbero essere respinte,
giacché la disciplina dei titoli abilitativi è
stata riconosciuta spettare allo Stato dalla
sentenza n. 303 del 2003, in quanto relativa alla
competenza statale a dettare i principi
fondamentali della materia.
La normativa in esame, inoltre, sfuggirebbe anche
alle censure che ne denunciano la natura “di
dettaglio” anziché “di principio”, poiché
“esigenze tecnico-giuridiche impongono una
normazione esaustiva, self executing, unitaria per
l'intero territorio nazionale, e […] idonea a
confluire nell'ordinamento penale”.
La pretesa lesione dell'art. 9 Cost. sarebbe
anch'essa infondata, dal momento che la normativa
in esame conterrebbe l'indicazione di una serie di
tipi di opere abusive non suscettibili di essere
sanate, proprio in considerazione del valore in
tale articolo cristallizzato.
Le censure concernenti gli artt. 32, 41 e 97 Cost.,
mosse dalla Regione Marche, sarebbero
inammissibili, in quanto non argomentate. Analogo
discorso dovrebbe farsi per la dedotta violazione
dell'art. 25, secondo comma, Cost., il quale
peraltro opererebbe “a senso unico”, posto che
esso non escluderebbe la costituzionalità di norme
che eliminino la rilevanza penale di determinati
fatti.
In relazione al preteso contrasto con il principio
di eguaglianza, l'Avvocatura osserva che, al fine
di poter ritenere sussistente la violazione
dell'art. 3 Cost., è necessario che la
comparazione compiuta nella relativa doglianza sia
“non diacronica” e sia possibile “tra
situazioni uguali o almeno confrontabili”:
cosa questa che non accadrebbe nel caso di specie.
Quanto alle spese per l'urbanizzazione cui
dovrebbero far fronte gli enti territoriali,
l'Avvocatura osserva, in primo luogo, che si
tratterebbe di una doglianza “attinente alla
convenienza politico-economica”, e quindi
inammissibile; in secondo luogo, tale censura
sarebbe comunque infondata, in quanto le Regioni
potrebbero far fronte a tali spese aumentando fino
al 100 per cento gli oneri di concessione relativi
alle opere abusive oggetto di sanatoria. Del
resto, secondo la difesa erariale, sarebbe
inammissibile la doglianza in questione nella
parte in cui intendesse far valere un preteso
squilibrio finanziario degli enti locali, non
rappresentati dalle Regioni.
Quanto alla coerenza del condono con il disposto
della sentenza n. 416 del 1995, l'Avvocatura dello
Stato osserva come “eccezionalità e
straordinarietà si ripropongono ora, a distanza di
dieci anni, ove si consideri la persistenza del
fenomeno dell'abusivismo, con conseguente
indefettibile esigenza di recupero della legalità”.
La richiesta di sospensione avanzata dalle
ricorrenti, secondo l'Avvocatura, sarebbe del
tutto inammissibile, in quanto l'atto impugnato
“non è un provvedimento amministrativo”, e
comunque non sussisterebbero le condizioni
previste dall'art. 35 della legge n. 87 del 1953,
come sostituito dall'art. 9 della legge n. 131 del
2003.
16. – Con atto depositato il 27 novembre 2003 il
Comune di Salerno è intervenuto ad adiuvandum nel
giudizio concernente il decreto-legge n. 269 del
2003 promosso con il ricorso della Regione
Campania. Il Comune espone innanzi tutto di essere
dotato di competenze costituzionalmente garantite
– in virtù dell'art. 118 Cost., così come
riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001
– inerenti l'esercizio di tutte le funzioni
amministrative non espressamente conferite ad enti
“superiori”. Tra tali funzioni rientrerebbe anche
quella di “pianificazione del territorio”, a mezzo
del piano regolatore generale. Ciò basta al Comune
interveniente per affermare che “l'ennesimo
condono edilizio […] pregiudica […] gli interessi
pubblici primari perseguiti” dallo stesso in
ordine “alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e
del corretto sviluppo del territorio”.
Il Comune di Salerno propone poi argomentazioni a
sostegno delle censure prospettate dalla Regione
Campania, per vero spesso coincidenti con quelle
contenute nel ricorso di quest'ultima.
17. – Hanno presentato atto di intervento ad
opponendum, depositato per entrambi in data 3
marzo 2004, il Comune di Ischia e il Comune di
Lacco Ameno, anch'essi nel giudizio introdotto con
il ricorso della Regione Campania. Tali Comuni,
con deduzioni sostanzialmente identiche, dopo aver
affermato la propria legittimazione ad intervenire
in virtù di una “posizione individualizzata”
in relazione alla normativa impugnata, nonché in
virtù della qualità di “destinatari” di quest'ultima,
argomentano nel senso della declaratoria di
infondatezza del ricorso, “previa reiezione”
dell'istanza di sospensione cautelare.
18. – Con atti depositati rispettivamente il 3
febbraio 2004 e 13 gennaio 2004 il CODACONS –
Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati
per la tutela dei consumatori e dell'ambiente è
intervenuto ad adiuvandum nei giudizi
aventi ad oggetto il d.l. n. 269 del 2003 promossi
con i ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della
Regione Toscana.
Quanto alla propria legittimazione ad intervenire
in giudizio, il CODACONS ritiene che questa
derivi, da un lato, dalla circostanza secondo la
quale il perseguimento di obiettivi di tutela
ambientale e sanitaria è previsto dal proprio
statuto; dall'altro, dal fatto che svariati atti
normativi riconoscono allo stesso CODACONS la
legittimazione ad agire in giudizio a tutela degli
interessi diffusi di rango costituzionale dei
quali è portatore.
Nel merito, il CODACONS espone argomentazioni a
sostegno delle doglianze proposte dalla Regione
Emilia-Romagna, tali peraltro da coincidere spesso
con quelle contenute nel ricorso di quest'ultima.
19. – Anche il Comune di Roma, con atto depositato
il 2 febbraio 2004, è intervenuto ad adiuvandum
nel giudizio promosso dalla Regione Umbria avverso
il d.l. n. 269 del 2003, chiedendo l'accoglimento
delle questioni di legittimità costituzionale
sollevate nel ricorso.
Preliminarmente, a sostegno della ammissibilità
del proprio intervento, il Comune sostiene che le
competenze normative riconosciute ai Comuni dagli
artt. 117, sesto comma, e 118 Cost. renderebbero
gli enti locali titolari di interessi
costituzionalmente qualificati che li
legittimerebbero ad agire avanti alla Corte a
tutela di tali interessi.
Nel merito, l'interveniente ritiene che un nuovo
ed esteso condono incida negativamente sulle
capacità normative e sulle funzioni amministrative
dell'ente locale, azzerandone il ruolo, oltre ad
“alterare” il principio della legislazione
concorrente.
20. – La Regione Marche (con ricorso notificato il
21 gennaio 2004, depositato il 26 gennaio 2004 e
iscritto al reg. ricorsi n. 8 del 2004), ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale
anche nei confronti della legge 24 novembre 2003,
n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici); in particolare, la ricorrente
impugna l'art. 32 del decreto-legge, così come
convertito dalla legge sopra indicata, nel suo
complesso, nonché, più specificamente, i commi 1,
2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41.
La Regione Toscana (con ricorso notificato il 21
gennaio 2004, depositato il 29 gennaio 2004 e
iscritto al reg. ricorsi n. 10 del 2004), ha
impugnato i commi 1, 3, 5, 14-20; 25-43 e 49-ter,
mentre la Regione Emilia-Romagna (con ricorso
notificato il 23 gennaio 2004, depositato il 29
gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 13 del
2004) ha impugnato i commi 1, 2, 3, 25, 26,
lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, e l'Allegato
1.
La Regione Campania (con ricorso notificato il 22
gennaio 2004, depositato il 30 gennaio 2004 e
iscritto al reg. ricorsi n. 14 del 2004) ha invece
sollevato questioni di legittimità costituzionale
sia nei confronti dell'art. 32 del d.l. n. 269 del
2003, così come convertito dalla legge n. 326 del
2003, nel suo complesso, sia specificamente con
riguardo ai commi 1, 2, 3, 5, 14-20, 25-50.
Peraltro, la Regione Toscana ha proposto
impugnazione anche dell'art. 14 del decreto-legge
in questione, così come risultante dalla
conversione in legge, il quale introduce modifiche
in tema di servizi pubblici locali di rilevanza
economica; la Regione Emilia-Romagna contesta la
legittimità costituzionale anche dell'art. 21 del
medesimo atto normativo (concernente l'assegno per
ogni secondo figlio e l'incremento del fondo
nazionale politiche sociali), nonché dell'art. 32,
commi 21 e 22 (sull'aumento dei canoni per le
concessioni d'uso del demanio marittimo per
finalità turistico-ricreative); la Regione
Campania invece coinvolge nell'impugnativa, in
ambedue i suoi ricorsi, i commi 21-23 del citato
art. 32.
Hanno sollevato questione sull'art. 32 del d.l. n.
269 del 2003, nel testo risultante dalla
conversione in legge, anche la Regione Lazio (con
ricorso notificato il 20 gennaio 2004, depositato
il 23 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 6
del 2004), la Regione Umbria (con ricorso
notificato il 23 gennaio 2004, depositato il 29
gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 11 del
2004), la Regione Friuli-Venezia Giulia (con
ricorso notificato il 23 gennaio 2004, depositato
il 29 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n.
12 del 2004) e la Regione Basilicata (con ricorso
notificato il 1° dicembre 2003, depositato il 5
dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 90 del
2003). Da evidenziare, peraltro, che tale ultima
Regione ha impugnato congiuntamente sia il
decreto-legge che la legge di conversione.
In particolare, la Regione Lazio – nel ricorso
notificato solo all'Avvocatura dello Stato e non
anche al Presidente del Consiglio dei ministri –
impugna i commi 1, 2, 3, 9, 14-23; 25, 26, 32-38;
41 e 42 dell'art. 32 così come risultante a
seguito della conversione; le Regioni Umbria e
Friuli-Venezia Giulia impugnano i commi 1, 2, 3,
4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40 e
l'Allegato 1, mentre la Regione Basilicata rivolge
le proprie censure in generale nei confronti
dell'intero art. 32.
21. – Tutti i ricorsi ripropongono sostanzialmente
le censure già prospettate nelle impugnazioni
dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 nel testo
originario, tenendo tuttavia conto sia delle
modifiche introdotte in sede di conversione, sia
della abrogazione – per effetto della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge finanziaria 2004) – dei commi
6, 9, 11, e 24.
I ricorsi espongono innanzi tutto doglianze di
carattere generale, fondate sull'assunto secondo
il quale il difetto dei presupposti di necessità
ed urgenza – che contraddistingueva, secondo la
prospettazione delle ricorrenti, il d.l. n. 269
del 2003 – si estenderebbe, quale vizio in
procedendo, anche alla legge di conversione, con
conseguente violazione dell'art. 77 Cost.
Ancora, secondo la Regione Marche sarebbe violato
anche l'art. 79 Cost., in quanto il provvedimento
impugnato costituirebbe, nella sostanza, una vera
e propria amnistia, adottata senza percorrere le
vie del procedimento aggravato previsto dalla
citata disposizione costituzionale.
Inoltre, secondo le ricorrenti, dalla normativa
risultante dalle modifiche operate in sede di
conversione e derivanti dalle abrogazioni disposte
dalla legge finanziaria per il 2004, emergerebbe
chiaramente che sarebbe rimasto soltanto il
condono edilizio, mentre sarebbero stati abrogati
i fondi per la riqualificazione urbanistica e
ambientale, pur ritenuti evidentemente
insufficienti dalle Regioni. Ciò renderebbe
palese, secondo la Regione Emilia-Romagna, “la
irragionevolezza e la scarsa attendibilità del
meccanismo congegnato attraverso le varie
disposizioni di cui all'art. 32, per realizzare
finalità di reale e credibile intento di
riqualificazione del territorio”.
La Regione Friuli-Venezia Giulia propone
argomentazioni sostanzialmente coincidenti con
quelle svolte in occasione dell'impugnazione, da
parte di questa Regione, del d.l. n. 269 del 2003.
La Regione Lazio evidenzia di aver favorito
numerose opere di demolizione, nella logica di una
inversione di tendenza rispetto al passato. Tali
scelte politiche regionali sarebbero tuttavia
irrimediabilmente frustrate dalla legge impugnata.
La ricorrente, inoltre, sottopone alla Corte
ulteriori ragioni per le quali la disciplina in
esame dovrebbe essere considerata irragionevole:
in particolare, osserva che la modifica dell'art.
32 della legge n. 47 del 1985, ad opera della
norma censurata, renderebbe applicabile il condono
anche alle pratiche restate inevase sotto l'egida
di precedenti condoni, con il risultato di
realizzare l'effetto di un «condono 'open'».
Sarebbe violato, secondo tale Regione, anche il
principio di eguaglianza. Al riguardo, oltre a
proporre le medesime argomentazioni svolte negli
altri ricorsi, si evidenzia come tale principio
costituzionale verrebbe leso anche dalla perdita
di valore degli immobili dei cittadini rispettosi
della legge a causa della immissione sul mercato
di immobili abusivi, nonché dall'aumento della
pressione fiscale a carico dei medesimi cittadini
al fine di reperire le risorse finanziarie volte
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
22. – Le ricorrenti censurano, inoltre, talune
disposizioni modificate in sede di conversione e
successivamente abrogate. Così, il comma 6, che,
anche dopo la conversione, continuerebbe ad
attribuire la competenza al Ministro. Il comma 9,
nel testo risultante a seguito della conversione,
prevedrebbe l'intesa con la Conferenza unificata,
laddove prima disponeva che questa dovesse essere
soltanto sentita; tale disposizione, tuttavia – e
di qui il persistere della doglianze regionali –
prevederebbe comunque che sia data priorità alle
aree oggetto di programmi di riqualificazione
approvati con decreto del Ministro dei lavori
pubblici.
Quanto ai commi da 14 a 20 e al comma 24,
concernenti la sanatoria in terreni di proprietà
statale, nei ricorsi si ripropongono le medesime
doglianze già illustrate in precedenza, con la
precisazione che il comma 24, modificato in sede
di conversione nel senso di prevedere un programma
di interventi di riqualificazione delle aree
demaniali in relazione al quale era previsto che
fosse “sentita” la Conferenza Stato-Regioni, è
stato successivamente abrogato dalla legge n. 350
del 2003 (art. 2, comma 70). Comunque, secondo
quanto espongono le ricorrenti, sarebbe necessario
acquisire non il mero parere, ma l'intesa della
Regione interessata.
Viene ribadita anche la censura concernente il
comma 25, pur modificato in sede di conversione. A
seguito di tale modifica, la norma prevede un
limite massimo per la costruzione abusiva
considerata nel suo complesso pari a 3000 metri
cubi. Tale disposizione violerebbe gli artt. 9,
97, 117 e 118 Cost., per la parte in cui non
preciserebbe che non sono ammesse più richieste
riferite alla medesima area. Poiché tuttavia gli
emendamenti – si afferma nel ricorso – potrebbero
valere solo pro futuro, le censure sono rivolte al
presente comma sia nella sua versione originaria
che in quella risultante a seguito della
conversione.
È inoltre censurato il comma 49-ter, introdotto in
sede di conversione. Tale disposizione viene
ritenuta costituzionalmente illegittima per
violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118
Cost., in quanto determinerebbe l'accentramento
della competenza concernente le demolizioni in
capo al prefetto. La norma – si osserva – non
esprimerebbe un principio fondamentale, né del
resto sarebbe giustificabile in base ad esigenze
unitarie, in quanto l'amministrazione statale non
sarebbe adeguata allo svolgimento della funzione
di demolizione, non disponendo nemmeno dei dati
per effettuare il controllo degli interventi
edilizi.
23. – Le Regioni Marche, Toscana e Campania, nei
rispettivi ricorsi, hanno proposto anche istanza
di sospensione dell'atto impugnato ai sensi
dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, così come
novellato dall'art. 9 della legge n. 131 del 2003,
con argomentazioni non dissimili da quelle poste a
fondamento dell'istanza di sospensione degli
effetti del decreto-legge. La Regione
Emilia-Romagna ha proposto istanza di sospensione
con il già richiamato atto autonomo, separato
dall'atto introduttivo del giudizio e formalmente
relativo al ricorso n. 83 del 2003, ma rivolto
congiuntamente a decreto-legge e legge di
conversione.
24. – In tutti i giudizi si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, proponendo argomentazioni non
dissimili da quelle, più sopra esposte, contenute
negli atti di costituzione nei giudizi aventi per
oggetto l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003.
L'Avvocatura dello Stato evidenzia, in aggiunta,
come “se la spettanza regionale di alcuni
(invero moltissimi) settori costituisse limite
alla potestà legislativa del Parlamento nazionale,
questo in pratica solo in pochi casi potrebbe
deliberare interventi o manovre di politica
economica”.
In relazione alle doglianze svolte con riguardo ai
commi da 14 a 20, l'Avvocatura rileva che la
Regione non sarebbe legittimata a ricorrere, in
quanto essa pretenderebbe di far valere non una
competenza propria, ma, semmai, degli enti locali.
Quanto alle censure concernenti il comma 25,
l'Avvocatura ritiene che esse prospettino un
inammissibile intervento additivo della Corte; e
inammissibile sarebbe anche l'intervento additivo
richiesto in ordine al comma 37, anche se – si
riconosce – tale intervento “potrebbe fugare le
addotte preoccupazioni”.
Con riferimento al giudizio promosso dalla Regione
Lazio, la difesa erariale evidenzia come a suo
avviso andrebbe delimitata, in ragione della
motivazione offerta nel ricorso, la materia del
contendere, escludendo da quest'ultima i commi da
14 a 24 e il comma 41, in quanto ad essi non
sarebbe riferita alcuna doglianza.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ritiene
innanzi tutto che il “monito” indirizzato al
legislatore dalla sentenza n. 416 del 1995 – ed
orientato nel senso di vietare una ulteriore
reiterazione del condono – non varrebbe ad
escludere la legittimità costituzionale della
normativa oggetto del giudizio, in quanto, dinanzi
ad un abusivismo “di massa” (quale sarebbe quello
che ha contraddistinto il periodo successivo alla
citata sentenza), il legislatore statale non
potrebbe rimanere “indifferente o estraneo”,
dovendo viceversa intervenire per necessità “sia
di carattere economico […] sia di carattere
giuridico”.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost.,
e del principio di eguaglianza, nelle difese
dell'Avvocatura si evidenzia come, nel caso de
quo, si tratterebbe di disuguaglianze di mero
fatto, “empiriche”, e in quanto tali non
suscettibili di essere censurate in punto di
legittimità costituzionale.
In relazione alle pretese spese di urbanizzazione
che conseguirebbero al condono edilizio,
l'Avvocatura nota come tali spese sussisterebbero
comunque, dal momento che, per quanto le
costruzioni abusive possano soddisfare un
effettivo fabbisogno abitativo od un fabbisogno di
spazi per attività produttive, le spese per
l'urbanizzazione sarebbero ineludibili.
Il fulcro dei ricorsi regionali, secondo la difesa
erariale, sarebbe però non già
l'incostituzionalità in sé del condono, ma la
circostanza che la disciplina in questione
pretermetta il ruolo delle autonomie territoriali.
L'Avvocatura, al riguardo, ribadisce che “esigenze
tecnico-giuridiche” imporrebbero, nel caso
de quo, “una normazione esaustiva, self
executing, unitaria per l'intero territorio
nazionale, e – in sintesi – idonea a confluire
nell'ordinamento penale”.
25. – Il Comune di Salerno ha depositato atto di
intervento ad adiuvandum nel giudizio
promosso con il ricorso della Regione Campania
avverso l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come
convertito dalla legge n. 326 del 2003, sostenendo
nel merito la fondatezza del ricorso e
associandosi alla richiesta di sospensione
dell'atto impugnato.
Il Comune di Roma è intervenuto ad adiuvandum
nel giudizio promosso dalla Regione Lazio,
chiedendo l'accoglimento della questione di
legittimità costituzionale con motivazioni
identiche a quelle addotte a sostegno
dell'intervento nel ricorso proposto dalla Regione
Umbria avverso l'art. 32 nel testo originario di
cui al d.l. n. 269 del 2003.
Nello stesso giudizio, promosso dalla Regione
Lazio, nonché in quello promosso dalla Regione
Marche avverso l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003,
come convertito dalla legge n. 326 del 2003, ha
presentato atto di intervento ad adiuvandum
l'Associazione italiana per il World Wide Fund for
Nature (WWF) – ONLUS, la quale svolge
argomentazioni sostanzialmente coincidenti con
quelle proposte nei ricorsi introduttivi dei
giudizi, e conclude nel senso della declaratoria
di illegittimità costituzionale delle disposizioni
impugnate.
26. – In prossimità della camera di consiglio del
24 marzo 2004, fissata per la trattazione delle
istanze di sospensione degli atti impugnati, la
Regione Marche, la Regione Campania e la Regione
Toscana hanno depositato memorie nelle quali
espongono le proprie argomentazioni in relazione
alle istanze proposte, oltre che in relazione al
merito dei ricorsi.
La Regione Marche evidenzia come lo strumento
predisposto dall'art. 35 della legge n. 87 del
1953, così come modificato dall'art. 9 della legge
n. 131 del 2003, sarebbe utilizzabile non solo nel
caso di giudizi promossi dallo Stato nei confronti
di leggi regionali, ma anche ove siano state le
Regioni ad impugnare un atto normativo primario
dello Stato.
Quanto alle motivazioni poste a fondamento
dell'istanza, la Regione osserva come la
disciplina impugnata esponga l'ordinamento
giuridico al rischio di numerosi pregiudizi
irreparabili. Tra questi, innanzi tutto, vi
sarebbe quello della ineffettività, con
particolare riguardo alla “funzione preventiva
delle norme penali, […] all'efficacia delle
funzioni di polizia amministrativa e locale […],
alla coerenza e alla certezza nell'attuazione
delle funzioni di programmazione in materia di
gestione del territorio”. Viceversa, la
tempestiva sospensione delle disposizioni oggetto
del giudizio sarebbe in grado di restituire,
almeno in parte, effettività ai valori
costituzionali conculcati. Peraltro, si nota,
l'utilità della sospensione sarebbe ancor maggiore
ove risultasse fondata la notizia di un
provvedimento normativo del Governo di proroga del
termine per la presentazione delle istanze di
sanatoria. Secondo la Regione Marche sarebbero
pregiudicati dalla mancata sospensione della
normativa statale anche i diritti dei cittadini.
Infatti, se la legge di conversione impugnata
fosse dichiarata incostituzionale, le norme penali
di favore in essa previste non potrebbero essere
applicate a quei soggetti che nel frattempo
avessero già presentato l'istanza di sanatoria,
denunciando spontaneamente gli illeciti commessi,
e ciò in virtù del principio secondo il quale le
norme penali che prevedono un trattamento più
favorevole non possono trovare applicazione, se
dichiarate incostituzionali, ai fatti anteriori
rispetto alla loro entrata in vigore. Di qui la
menzionata lesione dei diritti dei cittadini, ed
in particolare di quelli tutelati dall'art. 24
Cost.
La Regione Toscana ribadisce le motivazioni già
esposte in sede di ricorso, evidenziando come il
rigetto dell'istanza di sospensione comporterebbe
la necessaria attivazione delle procedure di
condono da parte dei Comuni, con conseguenti spese
a carico degli stessi. In relazione a tale
profilo, peraltro, la Regione Marche sottolinea
come la irreparabilità del suddetto danno
risulterebbe chiaramente dalla circostanza che,
ove la disciplina del condono fosse dichiarata
incostituzionale, verrebbero meno i pur esigui
finanziamenti, da quest'ultimo derivanti, previsti
in favore delle autonomie territoriali. Ancora, si
evidenzia come l'esecuzione della normativa
statale determinerebbe la necessità di adeguare
gli strumenti urbanistici di programmazione, “piegando
così le esigenze pubbliche di corretta
pianificazione territoriale alla volontà di alcuni
che, pur avendo commesso illeciti, sono riusciti
ad incidere sull'uso del territorio”. La
sospensione della normativa statale sarebbe
inoltre necessaria al fine di preservare il ruolo
della Regione “quale ente di governo del
territorio”. Rilevante sarebbe inoltre –
sempre nel senso dell'accoglimento dell'istanza
cautelare – “la situazione di incertezza che si
crea, in attesa della definizione del […]
giudizio, per i cittadini destinatari della
normativa”.
Ancora, si evidenzia come la mancata sospensione
della normativa impugnata determinerebbe il blocco
dell'attività di controllo che le amministrazioni
stanno eseguendo sul territorio regionale, nonché
dei procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto
l'irrogazione di sanzioni per abusi che potrebbero
rientrare nel nuovo condono.
La Regione Campania sostiene che la propria
domanda cautelare andrebbe accolta in quanto vi
sarebbe la “ragionevole possibilità di
conformare rapporti in base ad una normativa la
cui legittimità è contestata”: ciò
determinerebbe una situazione di fatto tale da
rendere “assai difficile e costoso”
riportare lo status quo ante nel caso di esito
positivo della decisione nel merito.
Secondo le Regioni ricorrenti le istanze di
sospensione andrebbero accolte anche perché, a
fronte di danni di tale gravità in caso di
perdurante efficacia della normativa statale
impugnata, non deriverebbe nessun pregiudizio ad
interessi costituzionalmente garantiti ove invece
quest'ultima fosse sospesa. Le esigenze di tipo
finanziario cui si intende far fronte con il
condono edilizio, infatti, ben potrebbero essere
soddisfatte con altri strumenti, e comunque lo
Stato ben potrebbe incassare gli stessi introiti
“da condono” successivamente alla decisione di
merito della proposta questione di
costituzionalità, ove tale decisione fosse
orientata nel senso del rigetto dei ricorsi.
27. – L'Avvocatura dello Stato ha depositato una
memoria per argomentare l'infondatezza delle
istanze di sospensione formulate dalle Regioni.
Preliminarmente, la difesa erariale afferma che
dalle espressioni contenute nel novellato art. 35
della legge n. 87 del 1953 per indicare i
presupposti in presenza dei quali la Corte è
chiamata a sospendere l'efficacia degli atti
normativi impugnati sarebbe desumibile la
conseguenza che la sospensione può essere disposta
solo su leggi regionali, e non anche in relazione
a leggi statali. In particolare, la formula “ordinamento
giuridico della Repubblica” sarebbe “sostanzialmente
equivalente” a quella “ordinamento
giuridico dello Stato”, contenuta in diversi
statuti speciali: tale conclusione sarebbe
corroborata, oltre che dall'argomento letterale –
ossia l'utilizzazione del termine “ordinamento” al
singolare – anche dalla considerazione della “intrinseca
unitarietà” dell'ordinamento italiano. Quanto
all'espressione “interesse pubblico” (che
l'Avvocatura qualifica ulteriormente “della
Repubblica”), secondo la difesa erariale esso
andrebbe assimilato – in virtù di argomentazioni
analoghe a quelle appena esposte – all'interesse
nazionale. La possibilità di sospendere solo le
leggi regionali, e non anche quelle statali,
inoltre, risponderebbe anche alla ratio
politico-sistematica legata alla necessità di
porre un “contrappeso” alla abolizione del rinvio
governativo delle leggi regionali previsto dal
previgente sistema di controllo di
costituzionalità di cui all'art. 127 Cost.
Ciò, peraltro, sarebbe confermato anche dal fatto
che la competenza statale non sarebbe “circoscritta
alle sole materie 'elencate' nei commi secondo e
terzo dell'art. 117 Cost.”, risultando
semplicemente “compressa dall'esterno” nei
casi – come quello de quo – “in cui la
pluralità di 'materie' congiuntamente coinvolte
impedisce di assegnare integralmente la competenza”
alla sfera regionale. Lo Stato, non essendo
titolare di una competenza “racchiusa in una
sfera”, potrebbe “esprimere quei parametri
e quei valori […] cui l'art. 35 citato rimanda”.
In relazione all'ultimo dei presupposti in
presenza dei quali può essere sospesa l'efficacia
della legge oggetto di impugnazione, l'Avvocatura
evidenzia innanzi tutto che il “rischio di
pregiudizio” debba ritenersi connesso, non
tanto alla disposizione legislativa in sé, quanto
piuttosto alla illegittimità costituzionale della
stessa, dal momento che, “se tale illegittimità
non fosse ravvisabile, mancherebbe la
configurabilità dei diritti”, e,
conseguentemente, il rischio del pregiudizio agli
stessi.
In astratto, secondo la difesa erariale, anche una
legge dello Stato è idonea a generare un simile
pregiudizio; tuttavia, poiché la Regione può agire
nel giudizio in via principale solo a tutela della
propria sfera di competenza, la sospensione di cui
all'art. 35 citato potrà disporsi nei confronti di
una legge statale solo quando questa comporti
prima facie il rischio di un pregiudizio sia
alla sfera di competenza della Regione che ai
diritti dei cittadini (che, comunque, andrebbero
intesi come “diritti costituzionalmente
garantiti”).
In relazione alla sussistenza in concreto dei
presupposti di cui all'art. 35 della legge n. 87
del 1953 per la sospensione della efficacia degli
atti legislativi impugnati, l'Avvocatura osserva
che gli argomenti proposti dalle Regioni
dovrebbero ritenersi inammissibili, in quanto non
concernenti i “diritti dei cittadini”,
salvo quello addotto dalla Regione Marche, secondo
cui l'esecuzione della normativa oggetto del
giudizio determinerebbe il pregiudizio
irreparabile del diritto dei cittadini ad un
territorio rispettoso dei valori costituzionali.
Tuttavia tale argomento, seppur ammissibile,
sarebbe, secondo la difesa erariale, del tutto
infondato. Ciò, innanzi tutto, in quanto “all'immagine
[…] di un diritto […] al 'territorio rispettoso'
non corrisponde una situazione giuridica
riconosciuta dall'ordinamento ed attribuita ai
singoli individui”; in secondo luogo, in
quanto la compromissione di tali “diritti” non
deriverebbe da fatto del legislatore, ma di coloro
che, in passato, hanno posto in essere i
comportamenti abusivi; infine, in quanto,
comunque, la normativa impugnata escluderebbe la
possibilità di sanare abusi compiuti “in
presenza di vincoli pre-urbanistici o di altre
situazioni di particolare lesività dell'ambiente
e/o di pericolo per l'incolumità”.
Una ulteriore ragione di inammissibilità, propria
delle istanze aventi per oggetto il decreto-legge,
sarebbe inoltre individuabile nella circostanza
che quest'ultimo, in quanto tale, non sarebbe più
esistente, in quanto convertito in legge.
28. – L'Avvocatura dello Stato ha depositato una
memoria separata per difendersi nel giudizio
instaurato dal ricorso della Regione
Emilia-Romagna avverso il d.l. n. 269 del 2003,
nella quale si osserva come l'argomento che fa
perno sull'incertezza dei rapporti giuridici nelle
more della decisione di merito non meriterebbe
considerazione, in quanto tale circostanza
caratterizzerebbe ogni controversia
costituzionale. Peraltro – si evidenzia – il “dubbio
circa l'operatività delle norme impugnate” è
stato provocato dalla stessa Regione
Emilia-Romagna, che non potrebbe dunque
avvalersene in questa sede.
A ciò la difesa erariale aggiunge la
considerazione secondo la quale la circostanza che
le autodenunce di abusi non ancora “scoperti”
solitamente attendono la decisione nel merito
della controversia da parte della Corte, “unitamente
al probabile differimento del termine” per
proporre istanza di condono “potrebbe indurre
le parti a non chiedere un duplice esame della
controversia”.
Infine, sarebbe ingiustificata la preoccupazione
addotta dalla Regione secondo cui essa non
potrebbe emanare una disciplina legislativa
dell'attività urbanistico-edilizia finché
permangano i vincoli posti dalle disposizioni
impugnate; la Regione infatti non avrebbe ancora
predisposto “quanto occorre per la produzione
legislativa”.
Chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione,
l'Avvocatura si richiama per ogni altra
considerazione alle memorie relative alle
controversie instaurate con i ricorsi delle
Regioni Toscana, Marche e Campania.
29. – Successivamente, le Regioni Toscana, Marche
e Campania hanno depositato ulteriori atti nei
quali – in considerazione della rinuncia da parte
dello Stato alla immediata pronunzia sulle istanze
di sospensione da essa presentate in separati
giudizi promossi nei confronti delle leggi
regionali concernenti il condono edilizio – hanno
aderito alla “richiesta di differimento”
dell'esame delle istanze cautelari auspicata
dall'Avvocatura contestualmente alla propria
rinuncia.
Preso atto di tale rinuncia, con ordinanza n. 116
del 2004 la Corte ha disposto il rinvio dell'esame
di tali istanze unitamente al merito.
30. – In prossimità dell'udienza pubblica, la
Regione Campania ha depositato una memoria
integrativa delle argomentazioni in precedenza
svolte.
La ricorrente, in particolare, contesta le
affermazioni dell'Avvocatura secondo le quali gli
“scopi di recupero erariale”
determinerebbero la acquisizione della disciplina
oggetto del giudizio all'ambito di una materia
diversa dal “governo del territorio”. Tale tesi
avrebbe, infatti, effetti “devastanti” sul riparto
di competenze tra Stato e Regioni e “sulla
stessa effettiva rigidità della Costituzione”
e contrasterebbe con la recente giurisprudenza di
questa Corte, che avrebbe chiarito come i singoli
ambiti di legislazione devono essere qualificati
in base all'oggetto cui afferiscono e non in base
a criteri finalistici.
Anche la Regione Emilia-Romagna ha depositato una
memoria, replicando alle osservazioni
dell'Avvocatura. In particolare, la Regione
sostiene che allo Stato sarebbe vietato “sovvertire
qualsiasi norma costituzionale” invocando le “ragioni
di bilancio”. Infatti, il riconoscimento del
rilievo costituzionale del valore dell'equilibrio
di bilancio implicherebbe soltanto che “gli
interessi costituzionali che porterebbero ad
imporre spese allo Stato vanno […] contemperati
con le esigenze di bilancio, al quale non si
possono addossare indiscriminatamente ulteriori
spese”. Viceversa, nel reperimento delle
risorse finanziarie lo Stato dovrebbe “rispettare
i limiti posti dalla Costituzione”: da tale
assunto deriverebbe il carattere eccezionale
riconosciuto da questa Corte al condono del 1994.
Quanto alla pretesa dell'Avvocatura di
giustificare il carattere dettagliato ed
autoapplicativo della normativa impugnata in
ragione della competenza penale riconosciuta allo
Stato, la ricorrente nota come “la previsione
del condono penale non giustifichi l'esenzione
dalle sanzioni amministrative, e tanto meno una
disciplina dettagliata della materia”. Ancora,
la Regione sostiene l'infondatezza del rilievo
dell'Avvocatura secondo il quale mancherebbe nella
doglianza regionale avverso il meccanismo del
silenzio-assenso la proposta di “una soluzione
alternativa”, dal momento che,
automaticamente, dall'accoglimento di detta
doglianza risulterebbe “la necessità di un
provvedimento esplicito di sanatoria”.
Anche la Regione Umbria ha depositato una memoria,
relativa ad entrambi i ricorsi da essa presentati,
replicando alle osservazioni contenute nelle
memorie dell'Avvocatura dello Stato con
argomentazioni del tutto analoghe a quelle svolte
dalla Regione Emilia-Romagna nella memoria sopra
richiamata.
La Regione Toscana, nelle memorie depositate in
entrambi i giudizi promossi, afferma innanzitutto
l'infondatezza dell'eccezione, sollevata
dall'Avvocatura nei propri scritti difensivi, di
inammissibilità dell'impugnazione delle norme
della legge di conversione del decreto-legge non
impugnate nel ricorso presentato avverso il d.l.
n. 269 del 2003. La giurisprudenza costituzionale
avrebbe ormai pacificamente affermato che la
mancata impugnazione di una norma di un
decreto-legge convertito in legge senza
modificazioni non preclude l'impugnazione delle
norme della legge di conversione, perché questa
stabilisce in via definitiva la disciplina
normativa. Sarebbe quindi ammissibile
l'impugnazione dei commi 41, 42 e 43 dell'art. 32
del decreto-legge così come convertito dalla legge
di conversione.
La Regione precisa, poi, di non aver riproposto,
nel ricorso avente ad oggetto il testo del
decreto-legge convertito, la censura sui commi 9 e
10, perché modificati in sede di conversione nel
senso di prevedere l'intesa con la Conferenza
unificata per la individuazione degli ambiti
territoriali oggetto di riqualificazione e di
messa in sicurezza; la ricorrente evidenzia
inoltre che il comma 9 è stato successivamente
abrogato dalla legge n. 350 del 2003.
La ricorrente ribadisce che l'art. 32 censurato,
relativamente agli effetti amministrativi del
condono edilizio, non sarebbe applicabile nel
proprio territorio in forza della previsione del
secondo comma dello stesso art. 32. Infatti, la
Regione Toscana si sarebbe già dotata di una
compiuta normativa edilizia che disciplina anche
le conseguenze degli illeciti, consentendo la
regolarizzazione di quelli meramente formali e di
quelli sostanzialmente non rilevanti, secondo
quanto previsto dall'art. 34-ter della legge della
Regione Toscana 5 agosto 2003, n. 43 [Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 1999,
n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni
e le denunce d'inizio delle attività edilizie
disciplina dei controlli nelle zone soggette al
rischio sismico disciplina del contributo di
concessione sanzioni e vigilanza sull'attività
urbanistico/edilizia, modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e
modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n.
69)], nonché escludendo del tutto la sanatoria
degli illeciti compiuti in difformità dalla
disciplina urbanistica ed edilizia (art. 37 della
medesima legge regionale). Conseguentemente, il
ricorso della Regione contro l'art. 32 impugnato
dovrebbe ritenersi inammissibile per carenza di
interesse e parallelamente infondata sarebbe la
questione sollevata dallo Stato avverso la legge
regionale Toscana 4 dicembre 2003, n. 55
(Accertamento di conformità delle opere edilizie
eseguite in assenza di titoli abilitativi, in
totale o parziale difformità o con variazioni
essenziali, nel territorio della Regione Toscana).
In subordine, la Regione Toscana ribadisce le
proprie censure avverso la norma impugnata che
violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto
l'art. 32 sarebbe in contrasto con la politica
regionale in materia di abusi edilizi, volta a
sanare solo quelli minori e non invece quelli più
gravi; inoltre, sarebbe violata la potestà
normativa regionale in conseguenza del carattere
di dettaglio proprio della norma censurata e
dell'impossibilità di configurare il condono
edilizio come un principio fondamentale della
materia del governo del territorio. La ricorrente,
infine, riafferma che l'intervento statale non può
ritenersi legittimo in quanto strumento di
coordinamento della finanza pubblica, sia perché
questo non potrebbe essere utilizzato per
scardinare l'ordine delle competenze posto dalla
Costituzione, sia perché tale coordinamento in
realtà non si realizzerebbe, comportando per i
Comuni spese aggiuntive ed impreviste per lo
svolgimento delle procedure amministrative per
evadere le domande di condono e per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione,
nonché una riduzione delle entrate degli enti
locali conseguente al venir meno degli introiti
delle sanzioni amministrative per gli abusi
edilizi.
La Regione Friuli-Venezia Giulia, nella sua
ulteriore memoria, si richiama esplicitamente alle
argomentazioni esposte dalla Regione
Emilia-Romagna. Inoltre, evidenzia come l'art.
119, secondo comma, – invocato dall'Avvocatura
unitamente all'art. 118 per affermare la
competenza statale in relazione alla “gestione
complessiva della finanza pubblica” – e l'art.
117, terzo comma, Cost., non affiderebbero allo
Stato una potestà esclusiva, ma solo il compito di
dettare principi fondamentali.
Anche la Regione Lazio ha depositato una memoria
integrativa delle argomentazioni svolte nel
proprio ricorso. Innanzi tutto, la Regione
evidenzia come le censure proposte, pur se
riferite specificamente nei confronti di alcuni
commi, debbano essere intese – come già
evidenziato nel ricorso – come relative all'intero
art. 32. In secondo luogo – sempre sul versante
processuale – nella memoria si richiama quella
giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto
ammissibili i ricorsi nei confronti della legge di
conversione di un decreto-legge, anche se non
contenente emendamenti allo stesso, pur quando non
sia stato impugnato il decreto.
Nel merito, la Regione Lazio ribadisce le
argomentazioni già esposte, sottolineando
ulteriormente come solo il carattere di
straordinarietà, eccezionalità e non ulteriore
ripetibilità avesse consentito alla Corte
costituzionale di “salvare” i precedenti condoni
edilizi. Ragionando in termini diversi, infatti,
si giungerebbe a “teorizzare la legittimità
costituzionale di un condono edilizio sine die,
i cui effetti, com'è intuibile, paralizzerebbero
ogni tentativo di dare una soluzione al problema
attraverso lo strumento della legislazione
ordinaria”.
Ancora, del tutto infondato sarebbe l'argomento
dell'Avvocatura secondo il quale il fondamento
della normativa oggetto di impugnazione andrebbe
reperito nell'art. 120 Cost., dal momento che non
vi sarebbero emergenze istituzionali di
particolare gravità che sole possono consentire
l'attivarsi del potere contemplato da tale
disposizione, peraltro esclusivamente nei casi ivi
tassativamente previsti. Da ultimo, si evidenzia
come anche la Corte dei conti avrebbe avanzato
dubbi sulla razionalità, da un punto di vista
finanziario, dell'operazione realizzata con il
d.l. n. 269 del 2003.
La Regione Marche, nella propria memoria, contesta
le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi
sollevate dalla difesa dello Stato. In
particolare, sulle censure concernenti la
violazione dell'art. 77 Cost., richiama la
giurisprudenza costituzionale che ne ha
riconosciuto l'ammissibilità quando “la
violazione denunciata sia potenzialmente idonea a
determinare una vulnerazione delle attribuzioni
costituzionali delle Regioni o delle Province
autonome ricorrenti”.
In ordine alla ammissibilità del ricorso regionale
anche a tutela di posizioni costituzionalmente
garantite agli enti locali, la ricorrente richiama
l'attuale testo dell'art. 32 della legge n. 87 del
1953, che prevede la possibilità per la Regione di
sollevare questione di legittimità costituzionale
anche su proposta del Consiglio delle autonomie.
Nel merito, insiste sulle censure già proposte.
31. – In prossimità dell'udienza pubblica, anche
il Comune di Roma ha depositato una nuova memoria,
svolgendo ulteriori rilievi in ordine alla
ammissibilità dello stesso e richiamando, nel
merito, le argomentazioni dell'atto di intervento
e dei ricorsi delle Regioni Umbria e Lazio.
32. – L'Avvocatura dello Stato ha presentato una
memoria nei giudizi instaurati dalla Regione
Campania, evidenziando come in essi siano
intervenuti alcuni Comuni esponendo punti di vista
differenti. Ciò proverebbe, secondo l'Avvocatura,
la difficoltà degli enti locali minori, che non
sarebbero in grado di fronteggiare le situazioni
in cui si trovano.
Nel merito, si osserva come “una manovra di
finanza statale che ricolleghi introiti
all'esercizio (eventuale) da parte dei proprietari
di edifici in tutto o in parte abusivi della
facoltà di definire gli illeciti commessi, rimane
pur sempre una manovra di finanza statale
autonomamente giustificata dalle esigenze di
questa, e radicata nella competenza legislativa
dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera e), e dell'art. 119, comma secondo, Cost.”.
Da ultimo, la difesa erariale precisa che il
richiamo all'art. 120 Cost. deve essere inteso nel
senso che da tale disposizione sarebbe desumibile
un principio generale, consistente nella
possibilità (anzi, necessità) di interventi di
carattere straordinario e aggiuntivo per evitare
la compromissione di interessi superiori.
Con la memoria depositata nel giudizio instaurato
dalla Regione Lazio, l'Avvocatura dello Stato
ribadisce che il ricorso deve considerarsi
inammissibile, in quanto rivolto nei confronti
della legge di conversione, anche in relazione
alle parti del decreto non modificate, pur non
essendo stato quest'ultimo oggetto di
impugnazione.
Anche nei giudizi instaurati dalla Regione
Toscana, l'ulteriore memoria difensiva
dell'Avvocatura ribadisce l'eccezione di
inammissibilità del ricorso avverso il testo del
decreto-legge convertito, in quanto avrebbe ad
oggetto anche disposizioni vigenti fin dal 2
ottobre 2003, le quali dunque sarebbero state
impugnate oltre il termine fissato dall'art. 127,
secondo comma, Cost. Inoltre l'impugnazione dei
commi 41, 42 e 43 dell'art. 32 non sarebbe
sorretta da alcuna motivazione. Nel merito,
l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della censura
concernente il comma 49-ter dell'art. 32, dal
momento che la norma si limiterebbe ad assegnare
alla prefettura compiti meramente esecutivi delle
ordinanze di demolizione o di acquisizione
gratuita delle opere abusive, disposte dagli enti
locali, e pertanto nessun potere autonomo verrebbe
riconosciuto alla prefettura. In ordine alle altre
censure mosse dalla Regione, la difesa erariale
richiama le argomentazioni già svolte nei
precedenti scritti difensivi.
Nella memoria concernente i giudizi promossi dalla
Regione Marche, l'Avvocatura ribadisce l'eccezione
di inammissibilità conseguente all'impossibilità
per la Regione di far valere parametri
costituzionali diversi da quelli che definiscono
l'assetto delle competenze. Nel merito ritiene che
il ricorso regionale sarebbe carente di attualità
dell'interesse ove fosse vera la situazione di
efficienza di tutela del territorio sotto il
profilo urbanistico-edilizio che la ricorrente
vorrebbe accreditare.
Considerato in diritto
1. – Le Regioni Campania, Marche, Toscana,
Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia Giulia
hanno impugnato l'art. 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), ed in
particolare i commi: 1, 2, 3, 5, 14-20; 25-31; 32
e seguenti (reg. ric. n. 76 del 2003); 1, 2, 3, 5,
6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41; (reg. ric. n. 81 del
2003); 1, 3, 5, 6, 9, 10, 14-20; 24, 25-40 (reg.
ric. n. 82 del 2003); 1, 2, 3, 25, 26, lettera a),
28, 32, 35, 37, 38, 40, nonché l'Allegato 1 (reg.
ric. nn. 83, 87 del 2003); 1, 2, 3, 4, 25, 26,
lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, nonché
l'Allegato 1 (reg. ric. n. 89 del 2003). La
Regione Marche ha impugnato anche l'art. 32 citato
nel suo complesso.
Le prospettazioni contenute nei ricorsi
introduttivi dei giudizi sollevano rilievi di
costituzionalità sostanzialmente analoghi e
sintetizzabili nella pretesa violazione dei
seguenti parametri costituzionali:
- l'art. 117, quarto comma, della Costituzione
(nonché, secondo i ricorsi della Regione Campania,
l'art. 114 Cost.), in quanto la normativa
impugnata interverrebbe nella materia
dell'edilizia, affidata alla competenza residuale
delle Regioni; ovvero, in subordine, l'art. 117,
quarto comma, Cost., in quanto interverrebbe nella
materia dell'urbanistica, affidata alla competenza
residuale delle Regioni (così, in particolare, i
ricorsi della Regione Campania e della Regione
Marche); ovvero, in via ulteriormente subordinata,
l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto
interverrebbe con una disciplina di dettaglio in
una materia, quale quella del “governo del
territorio”, affidata alla competenza concorrente
di Stato e Regioni, e non essendo, più in
generale, la stessa idea di condono edilizio
idonea ad essere qualificata quale principio
fondamentale della materia;
- l'art. 118 Cost., in quanto la disciplina del
condono edilizio determinerebbe la vanificazione
degli interventi di pianificazione e controllo
locale, nonché la necessità di apprestare appositi
strumenti urbanistici e soluzioni di governo del
territorio che tengano conto delle conseguenze
della disciplina statale impugnata, cosicché le
Regioni e gli enti locali sarebbero costretti a
subire, anziché governare, le destinazioni
urbanistiche del territorio (così, in particolare,
i ricorsi della Regione Campania, della Regione
Marche e della Regione Toscana);
- l'art. 77 Cost., dal momento che difetterebbero
i presupposti costituzionali per l'esercizio della
decretazione d'urgenza (così i ricorsi della
Regione Campania e della Regione Marche);
difetterebbe inoltre il requisito,
costituzionalmente necessario, della omogeneità
del contenuto del decreto-legge (così i ricorsi
della Regione Campania); infine, il decreto-legge
sarebbe inidoneo a porre i principi fondamentali
di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.;
- l'art. 119 Cost., e l'autonomia finanziaria
delle regioni e degli enti locali in esso
contemplata, in quanto il condono edilizio,
disposto in vista di esigenze finanziarie del
bilancio statale, comporterebbe spese
particolarmente ingenti e di vario genere a carico
delle finanze delle autonomie territoriali, a
fronte di una compartecipazione al gettito delle
operazioni di condono che sarebbe decisamente
esigua;
- l'art. 25 Cost., in quanto la reiterazione con
cadenza novennale della sanatoria edilizia,
implicando “non solo la lesione del principio
di legalità”, ma ledendo “soprattutto la
fiducia dei cittadini sulla effettiva capacità
degli organi pubblici di garantire il rispetto dei
valori costituzionali coinvolti nella disciplina
urbanistica ed edilizia”, determinerebbe la
violazione del principio di tassatività e certezza
delle norme penali (così i ricorsi della Regione
Marche);
- l'art. 3 Cost., in quanto la disciplina in
esame, riaprendo ed estendendo i termini del
condono, introdurrebbe un sistema discriminatorio
a svantaggio di coloro che, rispettando la
normativa, non hanno costruito perché privi del
titolo abilitativo, dovendo subire però le
conseguenze in termini di degrado urbanistico del
condono, trattando in modo uguale situazioni
diverse, ossia quella di chi ha costruito in base
ad un titolo legittimo e quella di chi ha
costruito abusivamente, e non consentendo “di
riportare ad uguaglianza, attraverso la sanzione,
chi si è astenuto da comportamenti illeciti e chi
illecitamente li ha compiuti”;
- l'art. 3 Cost., sotto il profilo della
ragionevolezza, in quanto la reiterazione del
condono edilizio farebbe venir meno i caratteri di
assoluta straordinarietà, eccezionalità ed
irripetibilità che soli, secondo la giurisprudenza
costituzionale, possono giustificare la sanatoria;
nel caso in questione mancherebbero del tutto
quelle circostanze eccezionali che, nelle
precedenti situazioni, hanno portato la Corte
costituzionale a ritenere giustificata la
sanatoria; sarebbero incisi numerosi principi
costituzionali, senza però che sia perseguito
adeguatamente l'obiettivo della stessa disciplina
impugnata;
- l'art. 97 Cost., ed in particolare i principi di
imparzialità dei pubblici poteri e di buon
andamento dell'amministrazione, che sarebbero
frustrati dalla inanità degli sforzi compiuti
dalle amministrazioni locali al fine di reprimere
l'abusivismo;
- l'art. 9 e l'art. 117, terzo comma, Cost. (che
sancisce la competenza regionale in tema di
valorizzazione dei beni ambientali), nonché il “principio
costituzionale di indisponibilità dei valori
costituzionalmente tutelati”, in quanto il
valore costituzionale dell'ordinato assetto del
territorio non potrebbe “essere scambiato con
valori puramente finanziari”, come invece
avviene nel caso del condono edilizio;
- gli artt. 9, 32, 41 e 42 Cost., dal momento che
la sanatoria prevista dalla disciplina impugnata
inciderebbe negativamente nei confronti di valori
costituzionali che tutti i livelli di governo e in
particolare le regioni hanno il diritto-dovere di
tutelare nella loro effettività, quali: i valori
paesistico-ambientali, il valore della salute, il
valore del corretto e ordinato svolgimento
dell'attività imprenditoriale in materia edilizia,
la tutela del diritto di proprietà (così i ricorsi
della Regione Marche);
- il principio di leale collaborazione tra i
diversi livelli di governo, nonché l'art. 2 del
d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali), che tale principio recepisce, e
il principio costituzionale che prescrive “la
partecipazione regionale al procedimento
legislativo delle leggi statali ordinarie, quando
queste intervengano in materia di competenza
concorrente”, desumibile dall'art. 11 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), dal momento che, in sede di
adozione del decreto-legge, le autonomie regionali
non sono state consultate attraverso la Conferenza
Stato-Regioni;
- il giudicato costituzionale, ed in particolare
le sentenze di questa Corte n. 427 del 1995, n.
416 del 1995, n. 231 del 1993, n. 369 del 1988 e
n. 302 del 1988, con cui sarebbe stato “attribuito
al regime di sanatoria […] carattere episodico e
delimitato temporalmente”, pena la
illegittimità costituzionale (così i ricorsi della
Regione Campania);
- l'art. 4, numero 12, e l'art. 8 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in
riferimento all'autonomia legislativa e
amministrativa della Regione nella materia
urbanistica, in quanto le competenze regionali in
detta materia potrebbero essere legittimamente
vincolate solo dalla Costituzione, dai principi
generali dell'ordinamento giuridico e dalle norme
fondamentali di grande riforma economico-sociale,
tra le quali non potrebbe certo essere annoverata
la previsione di un condono edilizio.
2. – Le ricorrenti hanno altresì proposto, in via
subordinata, le seguenti specifiche censure:
il comma 26, lettera a), dell'art.
32 del d.l. n. 269 del 2003, nella parte in
cui subordina la sanabilità alla legge regionale
nel caso degli abusi minori in zone non vincolate,
sottraendo viceversa alla decisione regionale gli
abusi maggiori e gli abusi minori in zone
vincolate, violerebbe i principi di eguaglianza e
ragionevolezza, nonché gli
artt. 117 e 118 Cost.;
- il comma 25, “in quanto non eccettua dal
condono gli abusi per i quali il procedimento
sanzionatorio sia già iniziato”, violerebbe il
principio di ragionevolezza, poiché – una volta
iniziato il procedimento sanzionatorio – il
condono edilizio non porterebbe alcun vantaggio al
pubblico interesse, né in termini di “uscita
allo scoperto” di situazioni di illegalità, né
in termini economici, poiché le sanzioni
urbanistiche sono essenzialmente di carattere
pecuniario;
- i commi 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35,
lettere b) e c), 37, 38, 40 e l'Allegato 1, in
quanto con disciplina dettagliata ed
autoapplicativa stabiliscono le modalità, i
termini e le procedure relative al condono
edilizio, violerebbero l'art. 117 Cost., perché la
competenza dello Stato a dettare norme non
cedevoli non sarebbe giustificata, nel caso di
specie, né da materie indicate dall'art. 117,
secondo comma, né dall'attrazione di funzioni
amministrative allo Stato in base all'art. 118;
- i commi 25 e 35 violerebbero il principio di
ragionevolezza, in quanto la disciplina del comma
25 estende il condono agli abusi compiuti sino a
sei mesi prima dell'entrata in vigore del
decreto-legge impugnato (mentre nel caso dei due
precedenti condoni il termine era rispettivamente
di un anno e di diciassette mesi) e ciò renderebbe
particolarmente difficile distinguere le opere
ultimate da quelle non ultimate, complicando
notevolmente l'attività di vigilanza
amministrativa; la disciplina risulterebbe
collegata al disposto del comma 35, in forza del
quale è sufficiente, ove l'opera abusiva non
superi i 450 metri cubi, una autocertificazione
per la prova dello “stato dei lavori”, consentendo
così di far passare per già costruite opere in
corso di costruzione o ancora da costruire;
- il comma 25 violerebbe gli artt. 3, 9, 97, 117 e
118 Cost., nella parte in cui prevede un limite di
volume (750 metri cubi) per ogni singola richiesta
di sanatoria, senza però precisare che non sono
ammesse più richieste riferite alla medesima area;
- il comma 37 violerebbe il principio di
ragionevolezza, dal momento che sarebbe “palese”
il contrasto con tale principio di una norma che
sana gli abusi in virtù del solo decorso del tempo
con un meccanismo di “silenzio-assenso”, nonché
gli artt. 9, 97, 117 e 118 Cost. (e gli artt. 4 e
8 dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia), perché renderebbe
eventuale il controllo dei Comuni
sull'ammissibilità delle domande di condono,
ledendo altresì le competenze regionali in materia
di governo del territorio;
- i commi da 14 a 20 ed il comma 24, che
disciplinano la sanatoria degli abusi commessi
sulle aree di proprietà statale, facendola
dipendere unicamente dalla volontà e dalla
decisione dello Stato proprietario, senza dare
alcuna rilevanza a quanto in merito stabilito dal
legislatore regionale, violerebbero l'art. 117
Cost., che affida alle Regioni la competenza a
disciplinare l'ammissibilità urbanistica degli
interventi anche sulle aree di proprietà dello
Stato, nonché gli artt. 118 e 119, perché la
decisione sulla ammissibilità della sanatoria
viene riservata al soggetto proprietario
dell'area, senza possibilità di contraddittorio
con gli enti locali interessati e in assenza di
una previa intesa con le Regioni;
- il comma 5, il quale affida al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti un ruolo di
coordinamento per l'applicazione della normativa
sul condono, violerebbe gli
artt. 117 e 118 Cost., perché non vi sarebbe
alcuna esigenza unitaria in grado di giustificare
l'attribuzione ad un organo statale di tale
funzione, in una materia, come il “governo del
territorio”, attribuita alla competenza regionale;
- il comma 6 violerebbe l'art. 118 Cost., perché
in una materia regionale determinerebbe la
avocazione di funzioni amministrative al centro
senza prevedere, come richiesto dalla sentenza n.
303 del 2003, l'intesa con la Regione interessata,
nonché l'art. 119 Cost., il quale non ammette
finanziamenti vincolati alla realizzazione di
interventi scelti dal Ministro;
- i commi 9 e 10 violerebbero gli artt. 118 e 119
Cost. per ragioni analoghe a quelle appena
richiamate.
3. – Le Regioni Campania, Marche, Toscana ed
Emilia-Romagna (quest'ultima con atto separato,
notificato il 9 febbraio 2004 e depositato il 10
febbraio 2004) chiedono inoltre l'applicazione
dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), come sostituito
dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), ritenendo sussistenti le
condizioni ivi previste perché la Corte possa
sospendere in via cautelare l'esecuzione della
normativa impugnata.
4. – Le Regioni Lazio, Marche, Toscana, Umbria,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Campania
hanno impugnato l'art. 32 del d.l. n. 269 del
2003, così come risultante dalla conversione in
legge ad opera della legge 24 novembre 2003, n.
326 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), ed in particolare i commi: 1, 2, 3, 9,
14-23; 25, 26, 32-38; 41 e 42 (reg. ric. n. 6 del
2004); 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41
(reg. ric. n. 8 del 2004); 1, 3, 5, 14-20; 25-43;
49-ter (reg. ric. n. 10 del 2004); 1, 3, 25, 26,
lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40 e l'Allegato 1
(reg. ric. n. 11 del 2004); 1, 3, 4, 25, 26,
lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40 e l'Allegato 1
(reg. ric. n. 12 del 2004); 1, 2, 3, 25, 26,
lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40 e l'Allegato 1
(reg. ric. n. 13 del 2004); 1, 2, 3, 5, 14-20;
25-50 (reg. ric. n. 14 del 2004). Le Regioni
Marche e Campania hanno impugnato anche l'art. 32
citato nel suo complesso.
Le ricorrenti ripropongono sostanzialmente le
medesime censure già sollevate nei confronti
dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 nel testo
originario, con le seguenti precisazioni e
aggiunte.
L'art. 77 Cost. sarebbe violato anche dalla legge
n. 326 del 2003, dal momento che la carenza dei
requisiti costituzionalmente previsti per la
decretazione d'urgenza si ripercuoterebbe, quale
vizio in procedendo, anche nei confronti della
legge di conversione.
La Regione Marche lamenta la violazione dell'art.
79 Cost., in quanto il provvedimento normativo
impugnato costituirebbe, nella sostanza, una vera
e propria amnistia, adottata senza percorrere le
vie del procedimento aggravato previsto dalla
citata disposizione costituzionale
L'art. 3 Cost. è invocato, nel ricorso della
Regione Lazio, anche in quanto la disciplina
impugnata violerebbe il principio di eguaglianza a
causa della perdita di valore degli immobili dei
cittadini rispettosi della legge conseguente alla
immissione sul mercato di immobili abusivi, nonché
dell'aumento della pressione fiscale a carico dei
medesimi cittadini al fine di reperire le risorse
finanziarie volte alla realizzazione delle opere
di urbanizzazione.
Sempre secondo la Regione Lazio, il principio di
ragionevolezza, sancito dal medesimo art. 3 Cost.,
sarebbe violato anche perché dalla normativa
risultante dalle modifiche operate in sede di
conversione e derivante dalle abrogazioni disposte
dalla legge finanziaria per il 2004, emergerebbe
chiaramente che sarebbe rimasto soltanto il
condono edilizio, mentre sarebbero stati abrogati
i fondi per la riqualificazione urbanistica e
ambientale, pur ritenuti evidentemente
insufficienti dalle Regioni, ciò che renderebbe
palese “la irragionevolezza e la scarsa
attendibilità del meccanismo congegnato attraverso
le varie disposizioni di cui all'art. 32, per
realizzare finalità di reale e credibile intento
di riqualificazione del territorio”; inoltre,
la modifica dell'art. 32 della legge n. 47 del
1985 renderebbe applicabile il condono anche alla
pratiche restate inevase sotto l'egida di
precedenti condoni, con il risultato di realizzare
l'effetto di un «condono 'open'».
Per quel che concerne le singole disposizioni
contenute nell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003,
così come risultante dalla conversione ad opera
della legge n. 326 del 2003, le Regioni ricorrenti
ribadiscono le censure già proposte nei confronti
del testo originario del decreto-legge,
evidenziando, tuttavia, alcuni profili nuovi di
impugnazione connessi con le modifiche normative
introdotte dalla legge di conversione.
Il comma 25 dell'art. 32 viene censurato in
quanto, prevedendo un limite massimo per la
costruzione abusiva considerata nel suo complesso
pari a 3000 metri cubi, violerebbe gli artt. 3, 9,
97, 117 e 118 Cost., poiché non preciserebbe che
non sono ammesse più richieste riferite alla
medesima area; viene peraltro mantenuta ferma la
censura rivolta al medesimo comma 25 nella
versione originaria del d.l. n. 269 del 2003, in
quanto gli emendamenti introdotti in sede di
conversione opererebbero soltanto pro futuro.
Dei commi 9 e 10 si ribadisce il contrasto con
l'art. 118 Cost., nonostante che il comma 9, nel
testo risultante a seguito della conversione,
preveda l'intesa con la Conferenza unificata, in
quanto risulterebbe comunque riconosciuta una
priorità alle aree oggetto di programmi di
riqualificazione approvati con decreto del
Ministro dei lavori pubblici.
Nei ricorsi suddetti si propone, infine, censura
avverso il comma 49-ter, introdotto in sede di
conversione, il quale, determinando
l'accentramento della competenza concernente le
demolizioni in capo al prefetto, violerebbe gli
artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.; ciò in quanto
tale norma non esprimerebbe un principio
fondamentale, né del resto sarebbe giustificabile
in base ad esigenze unitarie, in quanto
l'amministrazione statale non sarebbe adeguata
allo svolgimento di tale funzione, non disponendo
nemmeno dei dati per effettuare il controllo degli
interventi edilizi.
5. – Le Regioni Campania, Marche, Toscana ed
Emilia-Romagna chiedono inoltre, anche nei
confronti dell'art. 32 come risultante dalle
modifiche operate in sede di conversione,
l'applicazione dell'art. 35 della legge n. 87 del
1953, come sostituito dall'art. 9 della legge n.
131 del 2003, ritenendo sussistenti le condizioni
ivi previste perché la Corte possa sospendere in
via cautelare l'esecuzione della normativa
impugnata.
6. – La Regione Basilicata ha impugnato, con un
unico ricorso, l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003,
sia nel testo originario che nel testo risultante
dalla legge di conversione, esponendo censure
rivolte in generale nei confronti dell'intero art.
32, e sostanzialmente corrispondenti, nel merito,
a quelle più sopra richiamate.
7. – La Regione Toscana, con il ricorso n. 10 del
2004, ha impugnato anche l'art. 14, commi 1 e 2,
del d.l. n. 269 del 2003, come convertito della
legge di conversione n. 326 del 2003, mentre la
Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del
2004, ha impugnato anche l'art. 21, nonché i commi
21 e 22 dell'art. 32. Tali ultime disposizioni,
congiuntamente al comma 23, risultano impugnate
altresì dalla Regione Campania, con entrambi i
propri ricorsi (n. 76 del 2003 e n. 14 del 2004).
Per ragioni di omogeneità di materia, tali
questioni di costituzionalità verranno trattate
separatamente da quelle concernenti la disciplina
del condono edilizio di cui all'art. 32 sollevate
con i medesimi ricorsi e appena illustrate, per
essere definite con distinte decisioni di questa
Corte.
8. – In considerazione dell'identità della
materia, nonché dei profili di illegittimità
costituzionale fatti valere, i ricorsi, per la
parte relativa all'art. 32 del d.l. n. 269 del
2003, sia nel testo originario, che in quello
risultante dalla conversione ad opera della legge
n. 326 del 2003, possono essere riuniti per essere
decisi con un'unica pronuncia.
9. – Con ordinanza letta nella pubblica udienza
dell'11 maggio 2004 e allegata alla presente
sentenza, sono stati dichiarati inammissibili gli
interventi spiegati nel giudizio dai Comuni di
Roma, Salerno, Ischia e Lacco Ameno, dal CODACONS
e dal World Wide Fund for Nature (WWF) ONLUS.
10. – Deve essere dichiarata l'inammissibilità del
ricorso n. 6 del 2004, proposto dalla Regione
Lazio, in quanto notificato al Presidente del
Consiglio dei ministri presso l'Avvocatura
generale dello Stato e non presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri (cfr., da ultimo, la
sentenza n. 333 del 2000).
11. – Il ricorso della Regione Basilicata si
rivolge genericamente nei confronti dell'intero
art. 32, pur motivando soltanto in relazione al
condono edilizio. È possibile tuttavia – non
essendo specificamente indicati i commi
dell'articolo nei cui confronti vengono rivolte le
doglianze – interpretare il ricorso come rivolto
esclusivamente nei confronti delle disposizioni
che disciplinano il condono edilizio (cfr., ad
esempio, sentenza n. 15 del 2004). Analogamente è
da dirsi in relazione ai ricorsi delle Regioni
Marche e Campania, nella parte in cui si rivolgono
all'art. 32 nella sua interezza.
12. – Inammissibili, invece, devono essere
ritenute le censure rivolte dalla Regione Campania
specificamente nei confronti dei commi 44, 45, 46,
47, 48, 49 e 50 del d.l. n. 269 del 2003 e dei
medesimi commi, nonché dei commi 49-bis e
49-quater, del testo dell'art. 32 convertito dalla
legge n. 326 del 2003, in quanto non sorrette da
alcuna delle argomentazioni in diritto rinvenibili
nei ricorsi. Ciò a prescindere dal fatto che la
medesima Regione Campania, nel ricorso n. 14 del
2004 avverso il testo del decreto-legge così come
convertito in legge dalla legge n. 326 del 2003,
impugna erroneamente i commi 48 e 49, soppressi in
sede di conversione in legge.
Ancora, va esclusa l'ammissibilità delle censure
sollevate dalla Regione Marche, con i ricorsi n.
81 del 2003 e n. 8 del 2004, in relazione ai
parametri costituiti dagli artt. 32, 41 e 42 Cost.,
in quanto non viene fornita alcuna motivazione
autonoma rispetto agli altri profili di doglianza.
Del pari inammissibile è la censura proposta dalla
Regione Campania, con i ricorsi n. 76 del 2003 e
n. 14 del 2004, in riferimento al parametro
dell'art. 114 Cost., anch'essa non motivata in
alcun modo.
Il rilievo di incostituzionalità di cui alla sopra
indicata lettera h) – fondato sulla violazione
dell'art. 97 Cost., in quanto i principi di
imparzialità dei pubblici poteri e di buon
andamento dell'amministrazione sarebbero frustrati
dalla inanità degli sforzi compiuti dalle
amministrazioni locali al fine di reprimere
l'abusivismo – deve invece essere dichiarato
inammissibile perché eccessivamente generico.
Quanto alla censura concernente il comma 10
dell'art. 32, formulata in entrambi i ricorsi
della Regione Marche e nel ricorso della Regione
Toscana avverso il testo del d.l. n. 269 del 2003,
ne va dichiarata l'inammissibilità con riferimento
al ricorso n. 8 del 2004 della Regione Marche per
carenza di qualunque autonoma motivazione, mentre
le modifiche apportate dalla legge di conversione
debbono ritenersi satisfattive delle doglianze
prospettate delle ricorrenti in relazione al testo
originario del decreto-legge, consentendo – in
assenza di un'attuazione medio tempore della norma
impugnata – di dichiarare la cessazione della
materia del contendere (cfr., da ultimo, ordinanza
n. 137 del 2004).
13. – Numerose tra le questioni proposte dalle
Regioni ricorrenti fanno riferimento a parametri
differenti da quelli specificamente concernenti il
riparto di competenze tra le stesse e lo Stato.
Non possono essere ritenute ammissibili le censure
relative ad aspetti che non siano potenzialmente
idonei “a determinare una vulnerazione delle
attribuzioni costituzionali delle Regioni o
Province autonome ricorrenti” (sentenza n. 303
del 2003; cfr., inoltre, le sentenze n. 353 del
2001, n. 503 del 2000, n. 408 del 1998, n. 87 del
1996). Alla luce di tale criterio deve essere
dichiarata l'inammissibilità della questione di
cui alla sopra indicata lettera f), secondo la
quale la disciplina impugnata violerebbe l'art. 3
Cost., sotto il profilo del principio di
eguaglianza, perché discriminerebbe tra cittadini
rispettosi della legalità e cittadini che non lo
siano, in sfavore dei primi.
È del tutto evidente, infatti, che tale vizio non
sarebbe in grado di incidere in alcun modo sulla
sfera di autonomia delle ricorrenti. Per le
medesime ragioni è inammissibile anche la censura
di cui alla sopra indicata lettera e), secondo la
quale la disciplina impugnata violerebbe l'art. 25
Cost. e, in particolare, i principi di legalità,
tassatività e certezza delle norme penali.
14. – Vanno disattese, invece, le eccezioni di
inammissibilità formulate dall'Avvocatura dello
Stato nei confronti delle censure di cui alle
sopra indicate lettere d) e t), secondo le quali
le Regioni non sarebbero legittimate a ricorrere
avverso la disciplina impugnata, in quanto
pretenderebbero di far valere competenze non solo
proprie, ma anche degli enti locali.
Infatti, la stretta connessione, in particolare in
materia urbanistica e in tema di finanza regionale
e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle
delle autonomie locali consente di ritenere che la
lesione delle competenze locali sia potenzialmente
idonea a determinare una vulnerazione delle
competenze regionali. Ciò al di là del fatto che
il nuovo quarto comma dell'art. 123 Cost. ha
configurato il Consiglio delle autonomie locali
come organo necessario della Regione e che l'art.
32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953
(così come sostituito dall'art. 9, comma 2, della
legge n. 131 del 2003), ha attribuito proprio a
tale organo un potere di proposta alla Giunta
regionale relativo al promovimento dei giudizi di
legittimità costituzionale in via diretta contro
le leggi dello Stato.
15. – Nel periodo intercorrente tra l'approvazione
della legge di conversione n. 326 del 2003 e la
proposizione dei ricorsi nei confronti di quest'ultima,
è intervenuta la legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2004), che ha abrogato i commi 6, 9 e
24 dell'art. 32 in questione.
Tale sopravvenienza normativa, in considerazione
del tenore delle censure rivolte avverso le
disposizioni menzionate, deve essere ritenuta
satisfattiva delle pretese regionali.
Conseguentemente, anche alla luce della evidente
inattuazione medio tempore di tali
disposizioni, deve essere dichiarata la cessazione
della materia del contendere riguardo alle
predette censure.
16. – A questo punto è possibile passare ad
esaminare i profili di merito delle rimanenti
censure prospettate dalle Regioni ricorrenti,
tenendo conto che i riferimenti che si faranno di
seguito alle disposizioni oggetto del giudizio
devono intendersi relativi, salvo diversa
esplicita indicazione, al testo dell'art. 32 del
d.l. n. 269 del 2003 quale convertito in legge
dalla legge n. 326 del 2003.
17. – In via preliminare appare opportuno
evidenziare alcune caratteristiche generali di
questo nuovo condono edilizio.
Malgrado la titolazione dell'art. 32 sia “Misure
per la riqualificazione urbanistica, ambientale e
paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività
di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché
per la definizione degli illeciti edilizi e delle
occupazioni delle aree demaniali”, l'oggetto
fondamentale di tale disposizione è la previsione
e la disciplina di un nuovo condono edilizio
esteso all'intero territorio nazionale, di
carattere temporaneo ed eccezionale rispetto
all'istituto a carattere generale e permanente del
“permesso di costruire in sanatoria”,
disciplinato dagli
artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), ancorato a
presupposti in parte diversi e comunque sottoposto
a condizioni assai più restrittive.
Si tratta, peraltro, di un condono che si
ricollega sotto molteplici aspetti ai precedenti
condoni edilizi che si sono succeduti dall'inizio
degli anni ottanta: ciò è reso del tutto palese
dai molteplici rinvii contenuti nell'art. 32 alle
norme concernenti i precedenti condoni, ma
soprattutto dal comma 25 dell'art. 32, il quale
espressamente rinvia alle disposizioni dei “capi
IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni e integrazioni, come
ulteriormente modificate dall'art. 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni e integrazioni”, disponendo che
tale normativa, come ulteriormente modificata dal
medesimo art. 32, si applica “alle opere abusive”
cui la nuova legislazione appunto si riferisce.
Attraverso questa tecnica normativa, consistente
nel rinvio alle disposizioni dell'istituto del
condono edilizio come configurato in precedenza,
si ha una esplicita saldatura fra il nuovo condono
ed il testo risultante dai due precedenti condoni
edilizi di tipo straordinario, cui si apportano
solo alcune limitate innovazioni.
Resta, in particolare, la caratteristica
fondamentale di mantenere collegato il condono
penale con la sanatoria amministrativa:
l'integrale pagamento dell'oblazione, oltre a
costituire il presupposto per l'estinzione dei
reati edilizi, estingue anche i relativi
procedimenti di esecuzione delle sanzioni
amministrative (cfr. art. 38, secondo comma, della
legge n. 47 del 1985) e costituisce uno dei
requisiti per il rilascio del titolo abilitativo
in sanatoria (commi 32 e 37 dell'art. 32 in
questione); ancora, l'oblazione interamente
corrisposta costituisce condizione perché la
sanatoria renda inapplicabili le sanzioni
amministrative, “ivi comprese le pene
pecuniarie e le sovrattasse previste per le
violazioni delle disposizioni in materia di
imposte sui redditi relativamente ai fabbricati
abusivamente eseguiti” (cfr. art. 38, quarto
comma, della legge n. 47 del 1985).
Ciò non esclude, peraltro, che – ove sia stata
effettuata l'oblazione – pur in presenza di
diniego di sanatoria, si estinguano i reati
edilizi e le sanzioni amministrative consistenti
nel pagamento di una somma di denaro siano “ridotte
in misura corrispondente all'oblazione versata”
(art. 39 della legge n. 47 del 1985).
Rispetto ai precedenti, l'attuale condono risulta
per alcuni profili più ristretto, dal momento che
il comma 25, relativamente alle nuove costruzioni
residenziali, pone un limite complessivo di 3.000
metri cubi ai volumi sanabili, e definisce
analiticamente le tipologie di abusi condonabili
(comma 26 e Allegato 1), introducendo altresì
alcuni nuovi limiti all'applicabilità del condono
(comma 27), che si aggiungono a quanto previsto
negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985. A
fianco di tali previsioni, viene disciplinata
analiticamente la possibilità di sanare opere
abusive edificate su aree di proprietà dello Stato
o facenti parte del demanio statale o su aree
gravate da diritti di uso civico (commi da 14 a
20).
Il richiamo all'intero capo IV della legge n. 47
del 1985 rende applicabile anche al presente
condono la sospensione dei procedimenti
amministrativi e giurisdizionali disposta
dall'art. 44 della legge n. 47 del 1985, con
effetto dalla data di entrata in vigore del
decreto e fino alla scadenza dei termini fissati
per la presentazione delle domande di sanatoria
[stabilito, come è noto, originariamente al 31
marzo 2004, quindi differito al 31 luglio 2004 dal
decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82 (Proroga di
termini in materia edilizia), convertito in legge
ad opera della legge 28 maggio 2004 n. 141
(Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo
2004, n. 82, recante proroga di termini in materia
edilizia)].
La regolare e tempestiva presentazione di tale
domanda al Comune competente, nonché il versamento
dell'oblazione, “sospende il procedimento
penale e quello per le sanzioni amministrative”
(art. 38, primo comma, della legge n. 47 del
1985).
Il titolo abilitativo è rilasciato dal Comune, ove
non vi siano motivi ostativi (art. 35 della legge
n. 47 del 1985), ma il comma 37 dell'art. 32 del
d.l. n. 269 del 2003 dispone che il decorso di 24
mesi dalla consegna della documentazione, senza
che l'amministrazione abbia adottato un
provvedimento negativo, integra un'ipotesi di
silenzio-assenso, che equivale al rilascio del
titolo abilitativo in sanatoria.
Da notare, infine, che permane l'atipicità
dell'oblazione delineata da questa legislazione (e
destinata all'erario statale, ai sensi dell'art.
34, primo comma, della legge n. 47 del 1985), che
differisce sotto più profili dall'istituto
disciplinato in generale dagli artt. 162 e 162-bis
del codice penale, e la cui quantificazione è
determinata o forfetariamente o in misura
rapportata alla tipologia dell'abuso, alla qualità
degli immobili e alla superficie della costruzione
abusivamente realizzata (si veda, al riguardo, la
sentenza n. 369 del 1988).
Quanto al ruolo riconosciuto in questa
legislazione alle autonomie territoriali, i
Comuni, principali titolari dei poteri
pianificatori in materia urbanistica nonché dei
poteri gestionali, ivi compreso – come accennato –
il “permesso di costruire in sanatoria”,
sono tenuti da questa legislazione a rilasciare il
titolo abilitativo in sanatoria (artt. 31 e 35,
quattordicesimo comma, della legge n. 47 del
1985), anche per le opere edilizie contrastanti
con i loro atti di pianificazione. A seguito della
sanatoria sono altresì vincolati a rilasciare “il
certificato di abitabilità o agibilità anche in
deroga ai requisiti fissati da norme
regolamentari, qualora le opere sanate non
contrastino con le disposizioni vigenti in materia
di sicurezza statica” (art. 35, diciottesimo
comma, della legge n. 47 del 1985).
Tutto ciò comporta, come già ricordato, prima la
sospensione del procedimento relativo alle
sanzioni amministrative, poi l'estinzione dei
relativi procedimenti di esecuzione, e infine, ove
si giunga al rilascio del titolo in sanatoria, la
loro inapplicabilità. Al tempo stesso, questo
condono straordinario di fatto esclude, o comunque
limita fortemente, la possibilità per i Comuni di
rilasciare l'ordinario “permesso di costruire
in sanatoria”.
Per quel che concerne i maggiori costi che le
amministrazioni comunali devono affrontare, sia
per lo svolgimento delle procedure amministrative
sia per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione e in genere per gli interventi di
riqualificazione delle aree interessate dalle
opere abusive, l'art. 32 prevede il ricorso a
quattro diverse forme di introiti. La legge
regionale può disporre un incremento
dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento
della misura indicata dallo stesso art. 32
(Tabella C dell'Allegato 1) “ai fini della
attivazione di politiche di repressione degli
abusi edilizi e per la promozione di interventi di
riqualificazione dei nuclei interessati da
fenomeni di abusivismo edilizio”, nonché per
l'effettuazione di controlli periodici del
territorio (comma 33). La legge regionale, ancora,
può incrementare “fino al massimo del 100 per
cento” gli oneri di concessione relativi alle
opere abusive oggetto di sanatoria (comma 34). La
stessa amministrazione comunale può aumentare fino
ad un massimo del 10 per cento i diritti ed oneri
ordinariamente previsti per il rilascio dei titoli
abilitativi edilizi “da utilizzare con le
modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662” (comma 40).
Infine, il Ministero dell'economia attribuisce ai
Comuni il 50 per cento delle somme riscosse a
conguaglio dell'oblazione, “al fine di
incentivare la definizione delle domande di
sanatoria” (comma 41).
La nuova normativa sul condono, peraltro, prevede
direttamente (al comma 38, che rinvia all'Allegato
1) la misura dell'anticipazione degli oneri
concessori, la cui determinazione è, invece, di
competenza del Comune e della legge regionale (cfr.
art. 37 della legge n. 47 del 1985, nonché art. 16
del d.P.R. n. 380 del 2001).
Quanto alle Regioni, malgrado l'intervenuto
accrescimento dei loro poteri in conseguenza della
riforma del Titolo V della parte II della
Costituzione, l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003
riserva loro ambiti di intervento assai ristretti
ed entro termini molto esigui. Infatti, la
normativa oggetto del presente giudizio prevede
che le Regioni mediante leggi possano intervenire
solo in questi limiti: per i soli illeciti
relativi ad opere di restauro e risanamento
conservativo o ad opere di manutenzione
straordinaria realizzate in aree non soggette ai
vincoli di cui all'art. 32 della legge n. 47 del
1985, come modificato dal comma 43 dell'impugnato
art. 32, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della disciplina qui esaminata,
la Regione, con propria legge, può determinare “la
possibilità, le condizioni e le modalità per
l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di
abuso edilizio” (comma 26, lettera b); entro i
medesimi sessanta giorni, possono anche essere
emanate “norme per la definizione del
procedimento amministrativo relativo al rilascio
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria”
(comma 33); inoltre, nello stesso termine, può
essere previsto, tra l'altro, “un incremento
dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento
della misura determinata nella tabella C”
(comma 33); ancora, è possibile aumentare “gli
oneri di concessione relativi alle opere abusive
oggetto di sanatoria […] fino al massimo del 100
per cento”, nonché individuare modalità di
attuazione della norma secondo cui chi esegua in
tutto o in parte le opere di urbanizzazione
primaria o secondaria può detrarre dall'importo
complessivo degli oneri concessori quanto già
versato a titolo di anticipazione (comma 34);
infine, si può prevedere l'obbligo di allegare
alla domanda di definizione dell'illecito
ulteriore documentazione rispetto a quella già
determinata dalla legge statale (comma 35, lettera
c).
18. – La pluralità ed eterogeneità dei profili di
costituzionalità sollevati dalle ricorrenti rende
opportuno esaminare, in via prioritaria, le
censure mosse nei confronti dell'intero istituto
disciplinato dall'art. 32 oggetto del presente
giudizio e delle sue caratteristiche complessive.
A tale riguardo, è ovviamente preliminare
l'analisi dei rilievi di costituzionalità relativi
alla fonte utilizzata.
Le Regioni ricorrenti hanno anzitutto impugnato
l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 per asserito
contrasto con l'art. 77 Cost., sia per carenza dei
presupposti di necessità e urgenza, sia per la
disomogeneità del contenuto del decreto-legge,
sia, infine, perché il decreto-legge sarebbe
inidoneo a porre i principi fondamentali di cui
all'art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre, le
ricorrenti hanno negato la legittimità
costituzionale della conversione in legge
dell'art. 32 ad opera della legge n. 326 del 2003,
in quanto i vizi del decreto-legge si
ripercuoterebbero come vizi in procedendo sulla
stessa legge di conversione.
Le questioni non sono fondate.
Per ciò che riguarda in particolare l'art. 32 nel
testo originario del decreto-legge n. 269 del
2003, non può negarsi che la delicata materia del
condono edilizio potrebbe meritare una più
meditata elaborazione tramite l'ordinario
procedimento di formazione delle leggi; al tempo
stesso, peraltro, potrebbero essere addotti per
questo particolare istituto anche alcuni specifici
motivi per un'immediata adozione ed entrata in
vigore del testo normativo, destinato ad avere –
come prima esposto – efficacia sulle procedure
giurisdizionali ed amministrative in corso, ma
soprattutto per evitare o ridurre spinte alla
modifica del disegno di legge sotto la pressione
di interessi favorevoli a nuove opere abusive.
Se a ciò si aggiunge che in questo caso sembra
aver pure pesato – seppur opinabilmente – la
necessità di inserire questo provvedimento in un
assai più ampio decreto-legge intitolato “Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici”,
non può negarsi che ci si trovi in un contesto nel
quale la Corte costituzionale non può rilevare un
caso di “evidente mancanza” dei presupposti di
necessità e di urgenza prescritti dal secondo
comma dell'art. 77 Cost., secondo la sua ormai
consolidata giurisprudenza in materia (fra le
molte, cfr. da ultimo la sentenza n. 341 del 2003
e la sentenza n. 6 del 2004).
Quanto poi alla presunta carenza di omogeneità
dell'oggetto del decreto-legge, è sufficiente
rilevare che non si tratta di requisito
costituzionalmente imposto (seppur opportunamente
previsto dal comma 3 dell'art. 15 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina
dell'attività di Governo ed ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri”).
In ordine alla pretesa secondo la quale il
decreto-legge sarebbe una fonte strutturalmente
inidonea alla posizione di principi fondamentali,
deve essere osservato che questa Corte ha già più
volte chiarito che “un decreto-legge può di per
sé costituire legittimo esercizio dei poteri
legislativi che la Costituzione affida alla
competenza statale, ivi compresa anche la
determinazione dei principi fondamentali nelle
materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.”
(sentenza n. 6 del 2004).
Tali considerazioni, peraltro, valgono anche ad
escludere la lamentata violazione dell'art. 77
Cost. da parte della legge di conversione, senza
che occorra in questa sede prendere in esame la
possibilità secondo la quale i vizi del
decreto-legge relativi alla carenza dei
presupposti costituzionali per la sua adozione si
riverberino anche su quest'ultima quali vizi in
procedendo (sul punto, cfr. comunque le sentenze
n. 341 del 2003, n. 29 e n. 16 del 2002, n. 398
del 1998 e n. 330 del 1996).
19. – La Regione Marche, nel ricorso contro l'art.
32 convertito dalla legge n. 326 del 2003, ha
sollevato anche la questione di legittimità
costituzionale dell'intero istituto del condono in
riferimento alla presunta lesione dell'art. 79
Cost., così riproponendo una tesi che già più
volte in passato era stata sostenuta in atti
introduttivi di giudizi di legittimità
costituzionale. In base a tale ricostruzione, il
condono costituirebbe in realtà un tipo di
amnistia impropria, che quindi andrebbe prevista e
disciplinata solo tramite una legge conforme alle
rigide prescrizioni di cui all'art. 79 Cost.
La questione non è fondata.
L'assoluta mancanza di nuove argomentazioni a
sostegno del rilievo di costituzionalità
sollevato, rispetto a quelle già in passato
affrontate da questa Corte, induce a confermare
gli esiti della precedente giurisprudenza: se
nella sentenza n. 369 del 1988 si era negata la
natura di amnistia impropria al condono, a causa
della “complessa fattispecie estintiva” del
reato, che “viene ad essere […] almeno di
regola, costitutiva (di effetti amministrativi) ed
estintiva (di effetti penali)”, e nella quale
la non punibilità si produce “soltanto a
seguito delle manifestazioni di concrete volontà
degli interessati e dell'autorità amministrativa”,
nella sentenza n. 427 del 1995 – adottata dopo la
modificazione dell'art. 79 Cost. ad opera della
legge costituzionale 6 marzo 1992 n. 1 (Revisione
dell'articolo 79 della Costituzione in materia di
concessione di amnistia e indulto) – questa tesi è
stata esplicitamente confermata, sottolineandosi
inoltre come esistano nell'ordinamento casi di
altre leggi determinanti “lo stesso effetto
estintivo del reato prodotto dal condono edilizio”.
D'altra parte – come in precedenza evidenziato –
l'attuale testo dell'art.
45 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede un
analogo effetto estintivo del reato a seguito del
rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai
sensi dell'art.
36 del medesimo d.P.R.
20. – In relazione alle censure di ordine
sostanziale che le ricorrenti muovono nei
confronti dell'intero istituto disciplinato nelle
disposizioni impugnate, nonostante alcune di esse
si rivolgano a contestare la stessa ammissibilità
di un condono edilizio, è opportuno prendere in
esame anzitutto i rilievi fondati sulla lamentata
violazione del sistema costituzionale delle
competenze, dal momento che tutte le Regioni
ricorrenti contestano primariamente la legittimità
costituzionale dell'art. 32 sulle base delle
proprie attribuzioni costituzionali in tema di
edilizia, di urbanistica o di governo del
territorio: se le Regioni ad autonomia ordinaria
lo fanno in riferimento ai commi terzo o quarto
dell'art. 117 e all'art. 118 Cost., la Regione
Friuli-Venezia Giulia lo fa in riferimento
all'art. 4, numero 12, e all'art. 8 della legge
costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Solo la Regione Campania e la Regione Marche
sostengono la tesi secondo la quale il condono
edilizio inciderebbe in una materia di competenza
residuale delle Regioni di cui al quarto comma
dell'art. 117 Cost. (l'edilizia o l'urbanistica),
mentre tutte le Regioni ad autonomia ordinaria
ritengono che, ove la disciplina oggetto del
presente giudizio dovesse essere collocata
nell'ambito di una materia affidata alla
competenza concorrente di Stato e Regioni (nel
caso di specie, “governo del territorio”),
comunque contrasterebbe con l'art. 117, terzo
comma, Cost., per violazione dei limiti posti da
tale disposizione al legislatore statale. Ciò,
innanzi tutto, in quanto l'art. 32 detterebbe una
normativa di dettaglio, per di più intrinsecamente
non cedevole; in secondo luogo, a causa della
circostanza secondo la quale la stessa idea di
condono edilizio, in quanto disciplina
eccezionale, non sarebbe idonea ad essere
qualificata quale principio fondamentale della
materia.
Inoltre, si sostiene che, anche non contestandosi
il pieno ed esclusivo potere del legislatore
statale in materia penale, che lo abilita ad
escludere la punibilità di determinate condotte,
sarebbe inammissibile che la legge statale incida
contestualmente sulla sanzionabilità
amministrativa degli illeciti edilizi, che invece
spetta all'autonomia regionale in quanto relativa
alla disciplina del “governo del territorio”.
La Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene che,
disponendo essa di competenza legislativa primaria
in materia di urbanistica, l'autonomia regionale
in tale ambito potrebbe essere legittimamente
vincolata esclusivamente dalla Costituzione, dai
principi generali dell'ordinamento giuridico e
dalle norme fondamentali delle leggi di grande
riforma economico-sociale, tra le quali non
potrebbe essere annoverata la previsione di un
condono edilizio quale disciplinato dall'art. 32
anche sul versante della disciplina urbanistica.
A loro volta, alcune Regioni ad autonomia
ordinaria (la Regione Campania, la Regione Marche
e la Regione Toscana) evidenziano che alcune parti
significative della disciplina del condono di cui
all'art. 32 contrasterebbero con il nuovo art. 118
Cost., specie in riferimento al radicale
svuotamento del principio di sussidiarietà che
deriverebbe dalla disciplina impugnata in un
ambito caratterizzato sia da funzioni
indubbiamente proprie delle regioni, che da
un'area di tradizionale titolarità di funzioni di
gestione amministrativa da parte dei Comuni. Né,
certo, la natura delle funzioni amministrative di
gestione in materia urbanistica potrebbe
legittimare la loro attribuzione al livello
centrale in nome del principio di adeguatezza,
come dimostrato dalla stessa legislazione sul
condono, che le mantiene ai Comuni pur
vincolandone radicalmente l'esercizio.
I suddetti rilievi appaiono in parte fondati,
secondo quanto meglio di seguito specificato.
Il condono edilizio di tipo straordinario, quale
finora configurato nella nostra legislazione,
appare essenzialmente caratterizzato dalla volontà
dello Stato di intervenire in via straordinaria
sul piano della esenzione dalla sanzionabilità
penale nei riguardi dei soggetti che, avendo posto
in essere determinate tipologie di abusi edilizi,
ne chiedano il condono tramite i Comuni
direttamente interessati, assumendosi l'onere del
versamento della relativa oblazione e dei costi
connessi all'eventuale rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria, appositamente
previsto da questa legislazione.
Non vi è dubbio sul fatto che solo il legislatore
statale può incidere sulla sanzionabilità penale
(per tutte, v. la sentenza n. 487 del 1989) e che
esso, specie in occasione di sanatorie
amministrative, dispone di assoluta
discrezionalità in materia “di estinzione del
reato o della pena, o di non procedibilità”
(sentenze n. 327 del 2000, n. 149 del 1999 e n.
167 del 1989). Peraltro, la circostanza che il
comune sia titolare di fondamentali poteri di
gestione e di controllo del territorio rende
necessaria la sua piena collaborazione con gli
organi giurisdizionali, poiché, come questa Corte
ha affermato, “il giudice penale non ha
competenza «istituzionale» per compiere
l'accertamento di conformità delle opere agli
strumenti urbanistici” (sentenza n. 370 del
1988). Tale doverosa collaborazione per
concretizzare la scelta del legislatore statale di
porre in essere un condono penale si impone quindi
su tutto il territorio nazionale, inerendo alla
strumentazione indispensabile per dare effettività
a tale scelta.
Al tempo stesso rileva la parallela sanatoria
amministrativa, anche attraverso la previsione da
parte del legislatore statale di uno straordinario
titolo abilitativo edilizio, a causa dell'evidente
interesse di coloro che abbiano edificato
illegalmente ad un condono su entrambi i versanti,
quello penale e quello amministrativo; ma sul
piano della sanatoria amministrativa i vincoli che
legittimamente possono imporsi all'autonomia
legislativa delle Regioni, ordinarie e speciali,
non possono che essere quelli ammissibili sulla
base rispettivamente delle disposizioni contenute
nel nuovo art. 117 Cost. e degli statuti speciali.
Per ciò che riguarda l'art. 117 Cost., la
giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito (cfr.
le sentenze n. 303 e n. 362 del 2003) che nei
settori dell'urbanistica e dell'edilizia i poteri
legislativi regionali sono senz'altro ascrivibili
alla nuova competenza di tipo concorrente in tema
di “governo del territorio”. E se è vero che la
normativa sul condono edilizio di cui
all'impugnato art. 32 certamente tocca profili
tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e
all'edilizia, è altresì innegabile che essa non si
esaurisce in tali ambiti specifici ma coinvolge
l'intera e ben più ampia disciplina del “governo
del territorio” – che già questa Corte ha ritenuto
comprensiva, in linea di principio, di “tutto
ciò che attiene all'uso del territorio e alla
localizzazione di impianti o attività” (cfr.
sentenza n. 307 del 2003) – ossia l'insieme delle
norme che consentono di identificare e graduare
gli interessi in base ai quali possono essere
regolati gli usi ammissibili del territorio. Se
poi si considera anche l'indubbio collegamento
della disciplina con la materia della “valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali”, appare
evidente che alle Regioni è oggi riconosciuta al
riguardo una competenza legislativa più ampia, per
oggetto, di quella contemplata nell'originario
testo dell'art. 117 Cost.; ciò – è bene ricordarlo
– mentre le potestà legislative dello Stato di
tipo esclusivo, di cui al secondo comma dell'art.
117 Cost., sono state consapevolmente inserite
entro un elenco conchiuso.
Inoltre, nel nuovo art. 118 Cost. per la prima
volta si è stabilito che, in virtù del principio
di sussidiarietà garantito in una disposizione
costituzionale, i Comuni sono normalmente titolari
delle funzioni di gestione amministrativa,
riconoscendosi inoltre che “i Comuni, le
Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie”. A sua volta,
il quarto comma del nuovo art. 119 Cost. per la
prima volta afferma che le normali entrate dei
Comuni devono consentire “di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite”.
Tutto ciò implica necessariamente che, in
riferimento alla disciplina del condono edilizio
(per la parte non inerente ai profili penalistici,
integralmente sottratti al legislatore regionale,
ivi compresa – come già affermato in precedenza –
la collaborazione al procedimento delle
amministrazioni comunali), solo alcuni limitati
contenuti di principio di questa legislazione
possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei
legislatori regionali, cui spetta il potere
concorrente di cui al nuovo art. 117 Cost. (ad
esempio certamente la previsione del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma
1 dell'art. 32, il limite temporale massimo di
realizzazione delle opere condonabili, la
determinazione delle volumetrie massime
condonabili). Per tutti i restanti profili è
invece necessario riconoscere al legislatore
regionale un ruolo rilevante – più ampio che nel
periodo precedente – di articolazione e
specificazione delle disposizioni dettate dal
legislatore statale in tema di condono sul
versante amministrativo.
Al tempo stesso, se i Comuni possono, nei limiti
della legge, provvedere a sanare sul piano
amministrativo gli illeciti edilizi, viene in
evidente rilievo l'inammissibilità di una
legislazione statale che determini anche la misura
dell'anticipazione degli oneri concessori e le
relative modalità di versamento ai Comuni;
d'altronde, l'ordinaria disciplina vigente
attribuisce il potere di determinare l'ammontare
degli oneri concessori agli stessi Comuni, sulla
base della legge regionale (art. 16 del d.P.R. n.
380 del 2001).
Per ciò che riguarda le Regioni ad autonomia
particolare, ove nei rispettivi statuti si
prevedano competenze legislative di tipo primario,
lo spazio di intervento affidato al legislatore
regionale appare maggiore, perché in questo caso
possono operare solo il limite della “materia
penale” (comprensivo delle connesse fasi
procedimentali) e quanto è immediatamente
riferibile ai principi di questo intervento
eccezionale di “grande riforma” (il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria, la
determinazione massima dei fenomeni condonabili),
mentre spetta al legislatore regionale la
eventuale indicazione di ulteriori limiti al
condono, derivanti dalla sua legislazione sulla
gestione del territorio: d'altra parte, su questo
piano esiste il precedente costituito dalla
sentenza di questa Corte n. 418 del 1995,
pronunciata appunto in relazione al rapporto tra
le competenze statali relative al condono edilizio
del 1994 e le competenze della Provincia autonoma
di Trento, dotata in materia di potestà
legislativa primaria.
È significativo che questa stessa sentenza
prendesse positivamente atto dell'avvenuta
adozione, nelle more del giudizio, della legge
della Provincia autonoma di Trento 18 aprile 1995,
n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni
edilizie – condono edilizio), che, determinando
“disposizioni di coordinamento per l'applicazione
nel territorio nella Provincia delle norme
contenute nell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724”, subordinava la sanabilità
amministrativa delle opere abusive anche al
rispetto di tutta una serie di vincoli determinati
dalla legislazione provinciale (cfr., in
particolare, gli artt. 1 e 8), da accertare
tramite speciali procedimenti dell'amministrazione
provinciale, con esiti vincolanti per le
amministrazioni comunali (cfr. gli artt. 5, 6 e
7).
Questa legislazione conferma, in una particolare
realtà territoriale, quella che è una più generale
caratteristica della legislazione sul condono,
nella quale normalmente quest'ultimo ha effetti
sia sul piano penale che sul piano delle sanzioni
amministrative, ma che non esclude la possibilità
che le procedure finalizzate al conseguimento
dell'esenzione dalla punibilità penale si
applichino ad un maggior numero di opere edilizie
abusive rispetto a quelle per le quali operano gli
effetti estintivi degli illeciti amministrativi;
ciò è reso d'altra parte evidente nelle
disposizioni dello stesso Capo IV della legge n.
47 del 1985, e successive modificazioni e
integrazioni, che nell'art. 38 disciplina
separatamente, al secondo ed al quarto comma, i
presupposti del condono penale (il versamento
dell'intera oblazione) ed amministrativo (il
conseguimento del titolo abilitativo in sanatoria)
e nell'art. 39 prevede che, ove si sia effettuata
l'oblazione, si produca comunque l'estinzione dei
reati anche ove “le opere non possano
conseguire la sanatoria”.
D'altra parte, anche l'art. 32 impugnato prevede,
al comma 36, i presupposti per il verificarsi
dell'effetto estintivo penale, mentre i diversi
presupposti per il conseguimento del titolo
abilitativo in sanatoria sono regolati dal comma
37, così confermando che i due effetti possono
essere indipendenti l'uno dall'altro, dal momento
che l'effetto penale si produce a prescindere
dall'intervenuta concessione della sanatoria
amministrativa e anche se la sanatoria
amministrativa non possa essere concessa.
21. – L'insieme delle considerazioni fin qui
sviluppate induce a ritenere alcune parti della
nuova disciplina del condono edilizio contenuta
nell'art. 32 impugnato contrastanti con gli artt.
117 e 118 Cost., per ciò che riguarda le Regioni
ad autonomia ordinaria, nonché con gli artt. 4,
numero 12, e 8 della legge costituzionale n. 1 del
1963, per ciò che riguarda la Regione
Friuli-Venezia Giulia: ciò perché questa norma, in
particolare, comprime l'autonomia legislativa
delle Regioni, impedendo loro di fare scelte
diverse da quelle del legislatore nazionale,
ancorché nell'ambito dei principi legislativi da
questo determinati.
L'individuazione di profili di sicura competenza
statale nella disciplina in esame, sia per la
parte relativa agli aspetti penalistici sia per la
parte relativa alla determinazione dei principi
fondamentali sul governo del territorio, inducono
questa Corte ad una dichiarazione di illegittimità
costituzionale solo parziale, limitandola a quelle
disposizioni del testo legislativo che, in
contraddizione con gli stessi enunciati dell'art.
32 (il comma 3 afferma che “le condizioni, i
limiti e le modalità del rilascio del predetto
titolo abilitativo sono stabilite dal presente
articolo e dalle normative regionali”, mentre
il comma 4 stabilisce che “sono in ogni caso
fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano”), escludono il legislatore regionale
da ambiti materiali che invece ad esso spettano,
sulla base delle disposizioni costituzionali e
statutarie.
Il riconoscimento in capo alle regioni di adeguati
poteri legislativi, da esercitare entro termini
congrui, rafforza indirettamente anche il ruolo
dei Comuni, dal momento che indubbiamente questi
possono influire sul procedimento legislativo
regionale in materia, sia informalmente sia, in
particolare, usufruendo dei vari strumenti di
partecipazione previsti dagli statuti e dalla
legislazione delle Regioni (in anticipazione o in
attuazione di quanto ora previsto dal nuovo quarto
comma dell'art. 123 Cost.).
Alla stregua di quanto sopra detto, deve essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo
anzitutto il comma 26 dell'art. 32, nella parte in
cui non prevede che la legge regionale possa
determinare la possibilità, le condizioni e le
modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte
le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato
1 del d.l. n. 269 del 2003.
Analoga dichiarazione di illegittimità
costituzionale va pronunziata per il comma 25
dell'art. 32, nella parte in cui non prevede che
la legge regionale di cui al comma 26 possa
determinare limiti volumetrici inferiori a quelli
indicati nella medesima disposizione.
In terzo luogo, i possibili diversi limiti
opponibili dalla legge regionale non possono non
riguardare anche quelle opere situate nel
territorio regionale cui i commi 14 e seguenti
dell'art. 32 rendono applicabile il condono,
malgrado si tratti di beni che insistono su aree
di proprietà dello Stato o facenti parte del
demanio statale: da ciò la dichiarazione di
illegittimità costituzionale del comma 14, nella
parte in cui non prevede che la legge regionale di
cui al comma 26 si applichi anche a questa
categoria particolare di opere.
In quarto luogo, appare del tutto incongrua,
rispetto alla complessità delle scelte spettanti
alle autonomie regionali, la determinazione nel
comma 33 di un termine perentorio di sessanta
giorni – connesso alla previsione di cui alla
lettera b) del comma 26 – entro il quale le
Regioni dovrebbero esercitare il loro potere
normativo; da ciò la dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'inciso “entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto” e la necessità che esso
sia sostituito con il rinvio esplicito alla legge
regionale di cui al comma 26.
In quinto luogo, va altresì dichiarata la
incostituzionalità del comma 37, nella parte in
cui non prevede che la legge regionale di cui al
comma 26 possa disciplinare diversamente gli
effetti del silenzio, protratto oltre il termine
ivi previsto, del Comune cui gli interessati
abbiano presentato la documentazione richiesta.
In sesto luogo, va dichiarata l'illegittimità
costituzionale del comma 38, nella parte in cui
prevede che sia l'Allegato 1 dello stesso d.l. n.
269 del 2003, anziché la legge regionale di cui al
comma 26, a determinare la misura
dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché
le relative modalità di versamento;
conseguentemente, è da dichiarare
costituzionalmente illegittimo lo stesso Allegato
1, nelle parti in cui determina la misura
dell'anticipazione degli oneri concessori e le
relative modalità di versamento.
In settimo luogo, deve essere dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 32
impugnato, nella parte in cui non prevede che la
legge regionale di cui al comma 26 debba essere
emanata entro un congruo termine da stabilirsi ad
opera del legislatore statale.
Infatti, il necessario riconoscimento del ruolo
legislativo delle regioni nella attuazione della
legislazione sul condono edilizio straordinario
esige, ai fini dell'operatività della normativa in
esame, che il legislatore nazionale provveda alla
rapida fissazione di un termine, che dovrà essere
congruo perché le regioni e le province autonome
possano determinare tutte le specificazioni cui
sono chiamate dall'art. 32 – quale risultante
dalla presente sentenza – sulla base del dettato
costituzionale e dei rispettivi statuti speciali.
Il legislatore nazionale dovrà inoltre provvedere
a ridefinire i termini previsti, per gli
interessati, nei commi 15 e 32 dell'art. 32,
nonché nell'Allegato 1 al d.l. n. 269 del 2003,
convertito in legge ad opera della legge n. 326
del 2003, di recente già prorogati dal d.l. n. 82
del 2004, convertito dalla legge n. 141 del 2004
(ciò ovviamente facendo salve le domande già
presentate). È peraltro evidente che la facoltà
degli interessati di presentare la domanda di
condono dovrà essere esercitabile in un termine
ragionevole a partire dalla scadenza del termine
ultimo posto alle Regioni per l'esercizio del loro
potere legislativo.
In considerazione della particolare struttura del
condono edilizio straordinario qui esaminato, che
presuppone un'accentuata integrazione fra il
legislatore statale ed i legislatori regionali,
l'adozione della legislazione da parte delle
Regioni appare non solo opportuna, ma doverosa e
da esercitare entro il termine determinato dal
legislatore nazionale; nell'ipotesi limite che una
Regione o Provincia autonoma non eserciti il
proprio potere legislativo in materia nel termine
massimo prescritto, a prescindere dalla
considerazione se ciò costituisca, nel caso
concreto, un'ipotesi di grave violazione della
leale cooperazione che deve caratterizzare i
rapporti fra Regioni e Stato, non potrà che
trovare applicazione la disciplina dell'art. 32 e
dell'Allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003, così
come convertito in legge dalla legge n. 326 del
2003 (fatti salvi i nuovi termini per gli
interessati).
Le suddette considerazioni assorbono i rilievi
mossi contro i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 32.
22. – Le conclusioni appena raggiunte circa la
parziale illegittimità costituzionale delle
disposizioni impugnate per violazione delle
attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle
autonomie regionali non possono non influire sulla
valutazione delle ulteriori e più generali censure
di ordine sostanziale proposte dalle Regioni
ricorrenti.
23. – Alcune delle Regioni ricorrenti contestano
la complessiva legittimità costituzionale della
nuova legislazione sul condono edilizio poiché
opererebbe un illegittimo bilanciamento fra valori
costituzionali primari ed altri interessi
pubblici: in particolare, si sacrificherebbe
irrimediabilmente la tutela dei beni ambientali e
paesaggistici di cui al secondo comma dell'art. 9
Cost., così violando anche l'art. 117, terzo
comma, Cost., che affida alla competenza regionale
la valorizzazione dei beni ambientali. La
giurisprudenza costituzionale avrebbe elaborato un
“principio costituzionale di indisponibilità dei
valori costituzionalmente tutelati”;
conseguentemente, il valore costituzionale di un
ordinato assetto del territorio non potrebbe
“essere scambiato con valori puramente
finanziari”, come invece avverrebbe nel caso della
sanatoria edilizia.
La questione non è fondata.
Non v'è dubbio che gli interessi coinvolti nel
condono edilizio, in particolare quelli relativi
alla tutela del paesaggio come “forma del
territorio e dell'ambiente”, siano stati
ripetutamente qualificati da questa Corte come “valori
costituzionali primari” (cfr., tra le molte,
le sentenze n. 151 del 1986, n. 359 e n. 94 del
1985); primarietà che la stessa giurisprudenza
costituzionale ha esplicitamente definito come “insuscettibilità
di subordinazione ad ogni altro valore
costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli
economici” (in questi termini, v. sentenza n.
151 del 1986). Tale affermazione rende evidente
che questa “primarietà” non legittima un primato
assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei
valori costituzionali, ma origina la necessità che
essi debbano sempre essere presi in considerazione
nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore
ordinario e dalle pubbliche amministrazioni; in
altri termini, la “primarietà” degli interessi che
assurgono alla qualifica di “valori
costituzionali” non può che implicare
l'esigenza di una compiuta ed esplicita
rappresentazione di tali interessi nei processi
decisionali all'interno dei quali si esprime la
discrezionalità delle scelte politiche o
amministrative.
Il bilanciamento che nel caso di specie verrebbe
in considerazione, secondo le ricorrenti, è quello
tra i valori tutelati in base all'art. 9 Cost. e
le esigenze di finanza pubblica; a questo
proposito, però, le Regioni ritengono che nella
disciplina impugnata si opererebbe una totale e
definitiva compromissione dell'interesse
paesistico-ambientale: ciò in quanto uno dei due
interessi (quello relativo alla tutela
dell'ambiente, del paesaggio e del territorio)
apparirebbe, a differenza dell'altro, sacrificato
in via del tutto definitiva (e ciò a differenza di
altri condoni, come quello fiscale, che pure
comportano effetti di clemenza penale).
In realtà, questa Corte, nella sua copiosa
giurisprudenza in tema di condono edilizio, ha più
volte riconosciuto – in particolare nella sentenza
n. 85 del 1998 – come in un settore del genere
vengano in rilievo una pluralità di interessi
pubblici, che devono necessariamente trovare un
punto di equilibrio, poiché il fine di questa
legislazione è quello di realizzare un
contemperamento dei valori in gioco: quelli del
paesaggio, della cultura, della salute, della
conformità dell'iniziativa economica privata
all'utilità sociale, della funzione sociale della
proprietà da una parte, e quelli, pure di
fondamentale rilevanza sul piano della dignità
umana, dell'abitazione e del lavoro, dall'altra
(sentenze n. 302 del 1996 e n. 427 del 1995).
Alla luce di tali considerazioni, la disciplina
del condono edilizio di cui all'art. 32 impugnato,
come risultante dalle già argomentate
dichiarazioni di illegittimità costituzionale
parziale (che ne determinano, tra l'altro, la
sostanziale discontinuità rispetto ai precedenti
condoni del 1985 e del 1994), non appare, allo
stato attuale, in contrasto con la primarietà dei
valori sanciti nell'art. 9 Cost. È infatti
evidente che la tutela di un fondamentale valore
costituzionale sarà tanto più effettiva quanto più
risulti garantito che tutti i soggetti
istituzionali cui la Costituzione affida poteri
legislativi ed amministrativi siano chiamati a
contribuire al bilanciamento dei diversi valori in
gioco. E il doveroso riconoscimento alla
legislazione regionale di un ruolo specificativo –
all'interno delle scelte riservate al legislatore
nazionale – delle norme in tema di condono
contribuisce senza dubbio a rafforzare la più
attenta e specifica considerazione di quegli
interessi pubblici, come la tutela dell'ambiente e
del paesaggio, che sono – per loro natura – i più
esposti a rischio di compromissione da parte delle
legislazioni sui condoni edilizi.
24. – Non pochi rilievi di costituzionalità
sollevati dalle Regioni concernono la violazione
dell'art.
3 Cost., sotto il profilo della pretesa
irragionevolezza del nuovo condono edilizio, in
relazione ad una serie di elementi convergenti,
essenzialmente caratterizzati dalla mancata
considerazione, da parte del legislatore statale,
dei mutamenti che si sono prodotti nel periodo più
recente nella legislazione e nella gestione
urbanistica. In sostanza, la attuale disciplina in
tema di condono edilizio si porrebbe in contrasto
con il principio di ragionevolezza, poiché
mancherebbero del tutto quelle circostanze
eccezionali che, nelle precedenti situazioni,
avevano portato la Corte costituzionale a ritenere
giustificata la sanatoria; inoltre,
l'irragionevolezza scaturirebbe dalla inidoneità
intrinseca dello strumento rispetto agli scopi
perseguiti in modo esplicito o implicito.
Le predette argomentazioni sono basate sulla
circostanza secondo la quale, nelle precedenti
occasioni, il condono era stato ritenuto strumento
costituzionalmente accettabile in quanto inteso
come “chiusura di una epoca di illegalità e
punto di partenza di una nuova legalità”; e
ciò in considerazione sia delle caratteristiche
della normativa urbanistica allora in vigore, che
appariva arcaica e farraginosa, sia della evidente
incapacità dei Comuni di assicurare il rispetto
della medesima normativa.
Secondo le ricorrenti, invece, occorrerebbe
prendere atto che – al momento attuale – da una
parte la ripetizione nel tempo del condono
vanificherebbe i suoi effetti positivi, rinviando
di continuo il punto di “ripartenza” della
nuova legalità, mentre, dall'altra, sarebbe venuta
meno quella situazione di farraginosità normativa
che aveva giustificato la sanatoria del 1985 e che
già nel 1994 (sentenza n. 427 del 1995) non era
più considerata elemento rilevante. Inoltre, nel
periodo più recente si sarebbe potuto registrare
non solo il consolidamento della nuova
legislazione urbanistica, specie tramite
l'adozione del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di
cui al d.P.R. n. 380 del 2001, ma anche un
significativo incremento delle attività di
repressione degli illeciti edilizi e dunque un
aumento del tasso complessivo di legalità nel
settore.
Conseguentemente, la disciplina di sanatoria in
esame, per le ricorrenti, da un lato sarebbe priva
degli antichi presupposti che ne potevano
sorreggere l'intrinseca adeguatezza rispetto agli
obiettivi di riassetto del territorio, dall'altro
assumerebbe inevitabilmente una potenzialità
dannosa rispetto ai medesimi obiettivi, poiché si
vanificherebbe quanto fino ad oggi è stato
realizzato con il decisivo apporto delle autonomie
territoriali.
In relazione agli obiettivi impliciti (l'entrata
finanziaria), le Regioni ricorrenti affermano che
la quantificazione delle risorse acquisibili alle
casse dello Stato risulterebbe fondata su elementi
assolutamente incerti e aleatori; in secondo
luogo, si afferma che alle entrate programmate
dovrebbero corrispondere certamente ingenti oneri
di spesa aggiuntiva a carico degli enti
territoriali per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione e per la riqualificazione del
territorio, oneri che non sarebbero stati stimati
esattamente dal legislatore statale, così
impedendo ogni corretto bilanciamento dei valori
costituzionali in gioco.
Le questioni, nei termini appena precisati, non
sono fondate.
Questa Corte, nella già richiamata giurisprudenza
in tema di condono edilizio, ha più volte messo in
evidenza che fondamento giustificativo di questa
legislazione è stata la necessità di “chiudere
un passato illegale” in attesa di poter infine
giungere ad una repressione efficace
dell'abusivismo edilizio, pur se non sono state
estranee a simili legislazioni anche “ragioni
contingenti e straordinarie di natura finanziaria”
(tra le altre, cfr. sentenze n. 256 del 1996, n.
427 del 1995 e n. 369 del 1988, nonché ordinanza
n. 174 del 2002).
Ciò a giustificazione di un provvedimento
normativo senza dubbio eccezionale e
straordinario, che deve trovare la propria ratio
sia nella “persistenza del fenomeno
dell'abusivismo, con conseguente esigenza di
recupero della legalità”, sia nella
imputabilità di tale fenomeno di abusivismo “almeno
in parte, proprio alla scarsa incisività e
tempestività dell'azione di controllo del
territorio da parte degli enti locali e delle
Regioni” (cfr. sentenza n. 256 del 1996 e,
analogamente, sentenze n. 302 del 1996 e n. 270
del 1996).
Su questo piano, non può negarsi che la
legislazione statale negli ultimi anni sia
profondamente mutata, prevedendo ormai strumenti
preventivi e repressivi adeguati, e che abbia
trovato anche una sua relativa stabilizzazione nel
recente testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia adottato con
d.P.R. n. 380 del 2001 (non a caso, il comma 2
dello stesso art. 32 impugnato si riferisce
appunto – seppur con norma contestata dalle
ricorrenti ed alla quale si farà riferimento oltre
– a questo testo unico come ad una fonte idonea a
creare discontinuità nella stessa legittimazione
ad adottare un condono edilizio).
Al tempo stesso, non poche realtà comunali e
regionali sembrano aver assunto linee di politica
amministrativa e legislativa coerenti con
un'azione di contrasto dell'abusivismo edilizio,
anche se certo non in modo omogeneo in tutto il
territorio nazionale.
In realtà, la giurisprudenza di questa Corte ha
sempre considerato ogni condono edilizio, che
incide – come si è ripetutamente sottolineato –
sulla sanzionabilità penale e sulla stessa
certezza del diritto, nonché sulla tutela di
valori essenziali come il paesaggio e
l'equilibrato sviluppo del territorio, solo come
un istituto “a carattere contingente e del
tutto eccezionale” (in tale senso, ad esempio,
sentenze n. 427 del 1995 e n. 416 del 1995),
ammissibile solo “negli stretti limiti
consentiti dal sistema costituzionale”
(sentenza n. 369 del 1988), dovendo in altre
parole “trovare giustificazione in un principio
di ragionevolezza” (sentenza n. 427 del 1995).
Pertanto questa Corte, specie dinanzi alla
sostanziale reiterazione – tramite l'art. 39 della
legge n. 724 del 1994 – del condono edilizio degli
anni ottanta, più volte ha ammonito che non
avrebbe superato il vaglio di costituzionalità una
ulteriore reiterazione sostanziale della
preesistente legislazione del condono (fra le
molte, cfr. sentenze n. 427 del 1995 e n. 416 del
1995, nonché ordinanze n. 174 del 2002, n. 45 del
2001 e n. 395 del 1996).
Tali affermazioni, tuttavia, non implicano
l'illegittimità costituzionale di ogni tipo di
condono edilizio straordinario, mai affermata da
questa Corte.
Piuttosto, occorre uno stretto esame di
costituzionalità del testo legislativo che preveda
un nuovo condono edilizio, al fine di individuare
un ragionevole fondamento, nonché elementi di
discontinuità rispetto ai precedenti condoni
edilizi, in modo da evitare l'obiezione secondo
cui si sarebbe in realtà prodotto un vero e
proprio ordinamento legislativo stabile, diverso e
contrapposto a quello ordinario, della cui
gestione per di più sono in larga parte titolari
soggetti istituzionali diversi dallo Stato.
Sottoponendo l'art. 32 oggetto del presente
giudizio all'esame se sussista una giustificazione
del condono, rileva il comma 2 di questo articolo,
il quale esprime – seppure con linguaggio in parte
improprio – l'opportunità che si preveda ancora
una volta un intervento straordinario di condono
edilizio nelle contingenze particolari della
recente entrata in vigore del testo unico delle
disposizioni in materia edilizia (che – tra
l'altro – disciplina analiticamente la vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia e le relative
responsabilità e sanzioni), nonché dell'entrata in
vigore del nuovo Titolo V della seconda Parte
della Costituzione, che consolida ulteriormente
nelle regioni e negli enti locali la politica di
gestione del territorio. In tale particolare
contesto, pur trattandosi ovviamente di scelta nel
merito opinabile, non sembrano rilevare elementi
di irragionevolezza tali da condurre ad una
dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 32.
In realtà, il comma 2 dell'art. 32 è stato
interpretato da alcune ricorrenti come finalizzato
a sospendere l'esercizio dei poteri legislativi
delle stesse Regioni “nelle more
dell'adeguamento della disciplina regionale ai
principi contenuti nel testo unico” e quindi a
legittimare l'intervento legislativo statale, che
supplirebbe al mancato intervento delle Regioni.
Peraltro, un'interpretazione del genere urterebbe
in modo palese sia con la nuova disciplina
costituzionale, che non subordina l'esercizio dei
poteri regionali al previo recepimento dei
principi fondamentali, sia con l'indirizzo
giurisprudenziale di questa Corte sul principio di
continuità legislativa (cfr. fra le altre,
sentenze n. 383 e n. 376 del 2002, nonché
ordinanza n. 270 del 2003).
Da ciò la necessità che, invece, al comma 2
dell'art. 32 si dia l'interpretazione prima
esposta, compatibile con l'attuale ordinamento
costituzionale, tra l'altro così valorizzando il
dato testuale dell'inciso in esso contenuto “in
conformità al titolo V della Costituzione”.
25. – Quanto agli altri rilievi di
costituzionalità formulati dalle Regioni
ricorrenti in relazione alla complessiva normativa
di cui all'art. 32, va anzitutto fatto riferimento
a quello fondato sulla pretesa violazione del
giudicato costituzionale e cioè di quanto previsto
dal terzo comma dell'art. 137 Cost.: a tal fine
vengono citate, in particolare, le sentenze n. 427
e n. 416 e del 1995, n. 231 del 1993, n. 369 e n.
302 del 1988, con cui sarebbe stato “attribuito
al regime di sanatoria […] carattere episodico e
delimitato temporalmente”, pena la sua
illegittimità costituzionale.
La questione non è fondata.
Anche volendosi prescindere dal fatto che, come
affermato in precedenza, la giurisprudenza di
questa Corte non può essere interpretata come
assolutamente preclusiva rispetto alla
ammissibilità di condoni edilizi straordinari, la
censura è priva di fondamento, in quanto l'ultimo
comma dell'art.
137 Cost. non può essere riferito ad un nuovo
atto legislativo ritenuto contrastante con
precedenti affermazioni di questa Corte relative
ad altri atti legislativi.
26. – Le ricorrenti sostengono, inoltre, che
l'art. 32 contrasterebbe con l'art.
119 Cost., in quanto il condono edilizio
previsto dalla normativa impugnata sarebbe stato
disposto in vista di esigenze finanziarie del
bilancio statale, ma comporterebbe spese
particolarmente ingenti, di vario genere, a carico
delle finanze comunali, a fronte di una
compartecipazione al gettito delle operazioni di
condono che sarebbe decisamente esigua.
La questione non è fondata.
All'evidente interesse dello Stato agli introiti
straordinari derivanti dall'oblazione (solo
parzialmente ridotti dalla previsione, di cui al
comma 41, secondo cui spetta ai Comuni la metà
delle somme riscosse a conguaglio dell'oblazione),
corrispondono, nell'art. 32 impugnato, quattro
diverse forme di possibile incremento delle
finanze locali, previste dai commi 33, 34, 40 e
41; tali entrate non solo sono di ardua
quantificazione, ma sono difficilmente
raffrontabili con gli impegni finanziari delle
amministrazioni comunali conseguenti
all'applicazione del condono edilizio (a loro
volta di incerta entità). Inoltre, l'attribuzione
al legislatore regionale del potere di specificare
la disciplina del condono sul piano
amministrativo, secondo quanto esposto al
precedente punto 21, potrà far considerare in
questa legislazione regionale i profili attinenti
alle conseguenze del condono sulle finanze
comunali.
27. – In relazione alla censura concernente la
pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 32,
per violazione del principio di leale
collaborazione nei procedimenti legislativi – che
sarebbe affermato o deducibile dall'art. 2 del
d.lgs. n. 281 del 1997 – e del principio
costituzionale che prescriverebbe “la
partecipazione regionale al procedimento
legislativo delle leggi statali ordinarie, quando
queste intervengono in materia di competenza
concorrente”, che sarebbe desumibile dall'art.
11 della legge costituzionale n. 3 del 2001,
secondo le ricorrenti tale violazione sarebbe resa
palese dal fatto che le Regioni non sono state
consultate attraverso la Conferenza Stato-Regioni
né in sede di adozione del decreto-legge, né in
sede di adozione del disegno di legge di
conversione.
La questione non è fondata.
Ciò anzitutto perché non è individuabile un
fondamento costituzionale dell'obbligo di
procedure legislative ispirate alla leale
collaborazione tra Stato e Regioni (né risulta
sufficiente il sommario riferimento all'art. 11
della legge costituzionale n. 3 del 2001).
Quanto alla disciplina contenuta nell'art. 2 del
d.lgs. n. 281 del 1997 (atto normativo primario),
essa prevede solo un parere non vincolante della
Conferenza Stato-Regioni sugli “schemi di
disegni di legge e di decreto legislativo o di
regolamento”, mentre non prevede ovviamente
nulla di analogo per i decreti-legge, la cui
adozione è consentita, ai sensi dell'art. 77,
secondo comma, Cost., solo “in casi
straordinari di necessità e di urgenza”; né è
pensabile che il parere della Conferenza
Stato-Regioni possa essere chiesto sul disegno di
legge di conversione, che deve essere presentato
immediatamente alle Camere e non può che avere il
contenuto tipico di un testo di conversione. In
relazione alla previsione, nel comma 5 dell'art. 2
del d.lgs. n. 281 del 1997, che il Governo debba
sentire la Conferenza Stato-Regioni
successivamente, nella fase della conversione dei
decreti-legge, la procedura ivi prevista appare
configurata come una mera eventualità.
28. – Debbono a questo punto essere esaminati gli
specifici profili di censura di singole
disposizioni avanzati dalle ricorrenti
nell'ipotesi in cui questa Corte non avesse
dichiarato la complessiva illegittimità
costituzionale dell'art. 32.
Al riguardo sono da considerare assorbiti non
soltanto i rilievi relativi alle disposizioni in
precedenza dichiarate in parte costituzionalmente
illegittime – commi 25, 26 e 37 – ma anche la
specifica impugnazione del comma 35 (relativo alla
documentazione da allegare alla domanda di
condono), in quanto il particolare ruolo che viene
ad essere riconosciuto ai legislatori regionali
consente di ritenere soddisfatte le pretese delle
ricorrenti. Analogamente è da dirsi in riferimento
alla censura relativa ai commi da 14 a 20
dell'art. 32, dal momento che la dichiarazione di
parziale illegittimità costituzionale del comma 14
risponde pienamente alle ragioni di doglianza
fatte valere nei ricorsi introduttivi del
giudizio.
Va invece dichiarata non fondata la particolare
questione concernente il comma 5 in relazione agli
artt. 117 e 118 Cost., là dove è affidato al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con le Regioni interessate, un compito di
supporto alle amministrazioni comunali ai fini
dell'applicazione della disciplina oggetto del
presente giudizio e per il coordinamento con la
legge n. 47 del 1985 e con l'art. 39 della legge
n. 724 del 1994. La previsione dell'intesa con
ciascuna delle Regioni interessate, quale
condizione affinché il Ministero possa esercitare
questa attività di semplice “supporto” agli enti
locali, rende evidente l'assenza di qualunque
profilo di lesione delle competenze
costituzionalmente riconosciute alle ricorrenti.
29. – Da ultimo, viene in considerazione la
questione concernente il comma 49-ter, introdotto
dalla legge di conversione, che viene impugnato in
quanto, concentrando nell'autorità prefettizia la
competenza a far effettuare le demolizioni
conseguenti ad abusi edilizi, violerebbe il terzo
comma dell'art.
117 Cost., in quanto norma di dettaglio e non
principio fondamentale, e l'art.
118 Cost., in quanto sottrarrebbe ai Comuni
una funzione amministrativa, concentrandola in un
organo statale senza che ciò sia giustificabile in
base ad esigenze unitarie.
La questione è fondata.
La norma in oggetto sostituisce l'art.
41 del d.P.R. n. 380 del 2001, che, nella sua
formulazione originaria, prevedeva le diverse
procedure che il Comune poteva seguire in tutti i
casi in cui la demolizione dovesse avvenire a cura
dello stesso Comune (anche con l'intervento a
sostegno di organi statali), con la possibilità,
qualora si rivelasse impossibile l'affidamento dei
lavori di demolizione, di darne notizia
all'ufficio territoriale del Governo, il quale
provvedeva alla demolizione. Il comma 49-ter
prevede invece che il Comune, così come le
amministrazioni statali e regionali, debbano
trasmettere ogni anno al prefetto l'elenco delle
opere da demolire e che il prefetto provveda
all'esecuzione delle demolizioni.
La disposizione in oggetto contrasta con il primo
ed il secondo comma dell'art. 118 Cost., dal
momento che non si limita ad agevolare
ulteriormente l'esecuzione della demolizione delle
opere abusive da parte del Comune o anche, in
ipotesi, a sottoporre l'attività comunale a forme
di controllo sostitutivo in caso di mancata
attività, ma sottrae al Comune la stessa
possibilità di procedere direttamente
all'esecuzione della demolizione delle opere
abusive, senza che vi siano ragioni che impongano
l'allocazione di tali funzioni amministrative in
capo ad un organo statale.
30. – Resta assorbito l'esame di ogni altra
doglianza relativa ad ulteriori singoli commi
dell'art. 32.
31. – Non vi è luogo a provvedere sulle istanze di
sospensione dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003
e dell'art. 32 dello stesso d.l. come risultante
dalla conversione in legge ad opera della legge n.
326 del 2003, presentate dalle Regioni Campania,
Marche, Toscana ed Emilia-Romagna.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle questioni di
legittimità costituzionale relative agli artt. 14,
21 e
32, commi 21, 22 e 23 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sollevate dalle Regioni Campania, Toscana
ed Emilia-Romagna con i ricorsi citati in
epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale del
comma 25 dell'art. 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), nel testo
originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui
non prevede che la legge regionale di cui al comma
26 possa determinare limiti volumetrici inferiori
a quelli ivi indicati;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale del
comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del
2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella
parte in cui non prevede che la legge regionale
possa determinare la possibilità, le condizioni e
le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di
tutte le tipologie di abuso edilizio di cui
all'Allegato 1;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale del
comma 14 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del
2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella
parte in cui non prevede il rispetto della legge
regionale di cui al comma 26;
4) dichiara l' illegittimità costituzionale del
comma 33 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del
2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella
parte in cui prevede le parole “entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto” anziché le parole “tramite la
legge di cui al comma 26”;
5) dichiara l' illegittimità costituzionale del
comma 37 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del
2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella
parte in cui non prevede che la legge regionale di
cui al comma 26 possa disciplinare diversamente
gli effetti del prolungato silenzio del Comune;
6) dichiara l'illegittimità costituzionale del
comma 38 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del
2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella
parte in cui prevede che sia l'Allegato 1 dello
stesso decreto-legge n. 269 del 2003, anziché la
legge regionale di cui al comma 26, a determinare
la misura dell'anticipazione degli oneri
concessori, nonché le relative modalità di
versamento;
7) dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003,
nel testo originario e in quello risultante dalla
legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte
in cui non prevede che la legge regionale di cui
al comma 26 debba essere emanata entro un congruo
termine da stabilirsi dalla legge statale;
8) dichiara l'illegittimità costituzionale del
comma 49-ter dell'art. 32 del decreto-legge n. 269
del 2003, introdotto dalla legge di conversione n.
326 del 2003;
9) dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003,
nel testo originario e in quello risultante dalla
legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte
in cui determina la misura dell'anticipazione
degli oneri concessori e le relative modalità di
versamento;
10) dichiara inammissibile il ricorso n. 6 del
2004, proposto dalla Regione Lazio;
11) dichiara inammissibili le questioni proposte
dalla Regione Campania, con i ricorsi indicati in
epigrafe, nei confronti dei commi 44, 45, 46, 47,
48, 49 e 50 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269
del 2003, nonché dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49,
49-bis, 49-quater e 50 dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, come risultanti
dalla conversione in legge ad opera della legge n.
326 del 2003;
12) dichiara inammissibile la questione proposta
dalla Regione Marche, con il ricorso n. 8 del
2004, nei confronti del comma 10 dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003 come risultante
dalla conversione in legge ad opera della legge n.
326 del 2003;
13) dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione degli
artt. 32, 41 e 42 Cost., proposte dalla Regione
Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
14) dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 114 Cost., proposte dalla Regione
Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;
15) dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 97 Cost., proposte dalle Regioni
Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia Giulia,
con i ricorsi indicati in epigrafe;
16) dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio
di eguaglianza, proposte dalle Regioni, Marche,
Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia
Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;
17) dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 25 Cost., proposte dalla Regione Marche
con i ricorsi indicati in epigrafe;
18) dichiara cessata la materia del contendere in
relazione alle questioni di legittimità
costituzionale del comma 10 dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, per violazione
degli artt. 118 e 119 Cost., proposte dalle
Regioni Marche e Toscana con i ricorsi n. 81 e n.
82 del 2003;
19) dichiara cessata la materia del contendere in
relazione alle questioni di legittimità
costituzionale dei commi 6, 9 e 24 dell'art. 32
del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, proposte dalle
Regioni Marche e Toscana con i ricorsi indicati in
epigrafe;
20) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 77 Cost., proposte con i ricorsi
indicati in epigrafe;
21) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, come risultante
dalla conversione in legge ad opera dalla legge n.
326 del 2003, per violazione dell'art. 79 Cost.,
proposta dalla Regione Marche con il ricorso n. 10
del 2004;
22) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 9 Cost., proposte con i ricorsi indicati
in epigrafe;
23) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio
di ragionevolezza, proposte con i ricorsi indicati
in epigrafe;
24) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 137, terzo comma, Cost., proposta dalla
Regione Campania con i ricorsi indicati in
epigrafe;
25) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 119 Cost., proposte con i ricorsi
indicati in epigrafe;
26) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione del
principio di leale collaborazione, proposte con i
ricorsi indicati in epigrafe;
27) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale del comma 5 dell'art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, per violazione degli
artt. 117 e 118 Cost., proposta dalle Regioni
Marche e Toscana con i ricorsi indicati in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta il 24
giugno 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2004.
Allegato:
Ordinanza emessa nell'udienza pubblica dell'11
maggio 2004 nei giudizi di legittimità
costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n.
269 del 2003 e dell'art. 32 del medesimo d.l. come
convertito dalla legge n. 326 del 2003, promossi
dalle Regioni Campania, Toscana, Emilia-Romagna,
Umbria, Lazio e Marche nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi
iscritti al registro ricorsi nn. 76 del 2003, 82
del 2003, 83 del 2003, 87 del 2003, 6 del 2004, 8
del 2004 e 14 del 2004.
Considerato che il giudizio di costituzionalità
delle leggi, promosso in via di azione ai sensi
dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), è configurato come svolgentesi
esclusivamente fra soggetti titolari di potestà
legislativa, fermi restando, per i soggetti privi
di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro
posizioni soggettive, anche costituzionali, di
fronte ad altre istanze giurisdizionali ed
eventualmente anche di fronte a questa Corte in
via incidentale;
che pertanto, alla stregua della normativa in
vigore e conformemente alla costante
giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, cfr.
sentenza n. 338 del 2003), non è ammesso
l'intervento in tali giudizi di soggetti privi di
potere legislativo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati nei
giudizi in via principale relativi all'art. 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
la correzione dell'andamento dei conti pubblici)
nel testo originario e in quello risultante dalla
legge di conversione n. 326 del 2003, dai Comuni
di Roma, Salerno, Ischia e Lacco Ameno, nonché dal
CODACONS e dal World Wide Fund For Nature (WWF)
ONLUS.
ORDINANZA N. 197
(omissis)
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.
32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), e dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003
come risultante dalla conversione ad opera della
legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici),
promossi con ordinanza del 20 novembre 2003 dal
TAR per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di
Parma, con 8 ordinanze del 10 dicembre 2003 dal
TAR per il Piemonte e con 4 ordinanze del 5
dicembre 2003 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Verona,
rispettivamente iscritte ai numeri 10, da 104 a
109, 241 e 242 e da 246 a 249 del registro
ordinanze 2003, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana nn. 7, 10 e
14, prima serie speciale, dell'anno 2004.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2004 il
Giudice relatore Ugo De Siervo;
udito l'avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza del 20 novembre 2003 (R.O.
n. 10 del 2004), il Tribunale amministrativo
regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma,
ha sollevato questione di legittimità
costituzionale in via incidentale dell'art. 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), per contrasto con gli artt. 3, 9,
secondo comma, 32, primo comma, 97, primo comma, e
117, terzo comma, della Costituzione;
-
che il rimettente premette che, nel corso di un
giudizio di ottemperanza proposto in relazione
alla sentenza del medesimo Tribunale, con cui era
stato disposto l'annullamento di una sanzione
pecuniaria per abuso edilizio “in luogo della
doverosa misura demolitoria”, è intervenuto
l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, il quale
consente di sanare una serie di abusi edilizi
prorogando al 31 marzo 2003 i termini al riguardo
previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), e successive
modificazioni e integrazioni;
- che ad avviso del giudice a quo la
normativa appena richiamata sarebbe applicabile al
caso sottoposto al suo giudizio e, “nelle more
del procedimento di sanatoria e fino alla scadenza
dei termini fissati dall'art. 35 della legge n. 47
del 1985 […] dovrebbe operare la sospensione del
procedimento amministrativo sanzionatorio e del
[…] procedimento giurisdizionale”, in virtù
dell'art. 44 della legge n. 47 del 1985;
- che, in ordine alla non manifesta infondatezza
della questione, nell'ordinanza di rimessione si
richiama la giurisprudenza costituzionale in
materia di condono edilizio, la quale avrebbe
affermato la inevitabilità di un “giudizio
negativo nel caso di altra reiterazione della
norma sul condono, soprattutto con ulteriore e
persistente spostamento dei termini temporali di
riferimento del commesso abuso edilizio”, a
causa della irragionevolezza di una “ciclica e
ricorrente possibilità di condono-sanatoria con
conseguente convinzione di impunità”;
- che inoltre, secondo il rimettente, il condono
edilizio realizzerebbe un sistema ingiusto e
discriminatorio proprio a svantaggio dei cittadini
rispettosi delle leggi, che da un lato si
vedrebbero «privare di quei beni che anch'essi
avrebbero potuto costruire violando le norme»,
e che dall'altro «sarebbero costretti […] a
subire il degrado urbanistico prodotto
dall'illegalità edilizia»;
- che la normativa censurata, inoltre, violerebbe
non solo i principi di eguaglianza,
ragionevolezza, buona amministrazione e tutela
ambientale, “ma anche le competenze regionali
concorrenti in materia di governo del territorio”
di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto
con essa lo Stato, lungi dal dettare principi
generali, imporrebbe invece una eccezione che, in
quanto tale, non può costituire principio,
dettando, peraltro, disposizioni estremamente
precise e dettagliate, con ciò violando comunque
le competenze regionali;
- che con otto ordinanze di identico contenuto,
tutte adottate il 10 dicembre 2003 (R.O. numeri
104, 105, 106, 107, 108, 109, 241 e 242 del 2004),
il Tribunale amministrativo regionale per il
Piemonte ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 32 del d.l. n. 269 del
2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 326 del 2003, per contrasto con gli artt. 117,
terzo comma, e 118, primo comma, Cost.;
- che le ordinanze di rimessione sono state
pronunciate nella fase cautelare di giudizi
instaurati a seguito di ricorsi presentati per
l'annullamento, previa sospensione, di ordinanze
comunali con le quali si dispone la demolizione di
opere eseguite abusivamente;
- che il rimettente dà atto che i ricorrenti hanno
rappresentato l'intenzione di avvalersi della
sospensione del procedimento sanzionatorio
prevista dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003,
che richiama, sul punto, l'art. 44 della legge n.
47 del 1985;
- che tale norma, secondo le ordinanze di
rimessione, pur riferendo la sospensione anche ai
procedimenti giurisdizionali, escluderebbe
esplicitamente le procedure cautelari, con ciò
richiedendo comunque lo svolgimento dei giudizi
concernenti la richiesta di sospensione dei
provvedimenti impugnati, pur ove essi siano
destinati a rimanere sospesi ex lege;
- che, in particolare, tale sarebbe la situazione
dei giudizi a quibus, cosicché, ove
l'effetto della sospensione fosse senz'altro
conseguente alla normativa impugnata, al
rimettente non resterebbe altro che decidere nel
senso della sopravvenuta carenza di interesse;
- che, tuttavia, il rimettente dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 32 citato,
poiché ad essere rilevante per i procedimenti a
quibus non sarebbe solo la questione
concernente la sospensione del procedimento
amministrativo, bensì la questione relativa
all'intero art. 32, dal momento che “l'esame
della concreta entità e sussistenza del
pregiudizio addotto dalla ricorrente (che ha
dichiarato di volersi avvalere del condono) va
condotto alla stregua delle norme che non solo
sospendono, ma rendono passibile di cancellazione
l'abuso commesso”;
- che, in ordine alla non manifesta infondatezza
della questione, la disciplina impugnata
violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., ed in
particolare le competenze da esso assegnate alle
Regioni in materia di governo del territorio, in
quanto non conterrebbe “principi fondamentali,
ma disposizioni che minutamente stabiliscono
termini, modalità e limiti della sanatoria degli
abusi”, oltre che disposizioni le quali,
prevedendo la sanabilità degli abusi, sono
eccezionali e come tali non potrebbero costituire
principi generali;
- che sarebbe violato anche l'art. 118 Cost., in
quanto la normativa censurata non sarebbe
giustificata neppure in forza del principio di
sussidiarietà, ed in quanto l'ordinario riparto di
competenza tra Stato e Regioni potrebbe essere
derogato solo se ciò superi il vaglio di
ragionevolezza e proporzionalità e sia oggetto di
un accordo con le Regioni stesse, mentre l'art. 32
non prevederebbe alcuna concertazione, o intesa,
con le Regioni, né assumerebbe rilevanza il rinvio
alla disciplina regionale, alla quale sarebbero
lasciati limitatissimi margini di operatività;
- che a conclusioni diverse non potrebbe condurre
la dichiarata temporaneità delle norme, giacché la
normativa di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), al cui
adeguamento da parte delle Regioni si fa rinvio,
non sembra pertinente al caso de quo e, inoltre,
certamente non transitorio sarebbe l'effetto
prodotto dalla sanatoria di opere già edificate;
- che con quattro ordinanze rese in data 5
dicembre 2003 (R.O. numeri 246, 247, 248 e 249 del
2004), di contenuto sostanzialmente identico, il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Verona ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25, 26,
27, 28, 32-37, del d.l. n. 269 del 2003, per
contrasto con gli artt. 1, 2, 9, secondo comma,
32, primo comma, 79, primo comma, 97, primo comma,
111, secondo comma, 112, 117, terzo comma, 118,
secondo comma e 120 Cost., e con il principio di
uguaglianza;
- che il rimettente premette che nell'ambito di
taluni procedimenti penali nei confronti di
soggetti imputati per reati edilizi, il pubblico
ministero ha chiesto l'emanazione di decreto
penale di condanna e tale richiesta non appare
prima facie infondata, mentre in un altro
procedimento concernente la medesima tipologia di
reati, egli ritiene di non dover accogliere la
richiesta di archiviazione formulata dal pubblico
ministero;
- che i procedimenti dovrebbero essere sospesi per
effetto dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 il
quale richiama i capi IV e V della legge n. 47 del
1985, e dunque anche l'art. 44 di tale legge, - -
che prescrive la sospensione dei procedimenti
giurisdizionali in corso, fino alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda
relativa alla definizione dell'illecito edilizio;
- che tuttavia, ad avviso del giudice a quo,
l'art. 32 citato porrebbe dubbi sulla sua
legittimità costituzionale per contrasto con
l'art. 79 Cost. che disciplina il potere di
amnistia, dal momento - - che il “condono
edilizio” non sarebbe altro che una forma di
amnistia condizionata mascherata, adottata in
violazione della procedura prevista dalla norma
costituzionale;
- che non varrebbero le argomentazioni utilizzate
da questa Corte nelle decisioni relative ai
precedenti condoni (sentenze n. 427 del 1995 e n.
369 del 1988), basate sull'eccezionalità
dell'istituto, dal momento che tale presupposto
sarebbe ormai superato in conseguenza del
reiterato utilizzo che del condono edilizio è
stato fatto nell'ultimo decennio;
- che dubbi ulteriori sulla legittimità
costituzionale della norma censurata
conseguirebbero al fatto che l'amnistia
costituirebbe l'unica ipotesi in cui la Carta
costituzionale assegna al Parlamento un potere «assolutamente
eccezionale di paralisi dell'azione penale che
l'art. 112 Cost. vuole obbligatoria»;
- che inoltre, sostiene il giudice a quo,
il condono edilizio non sarebbe riconducibile
all'istituto dell'oblazione, la quale sarebbe un
mezzo di estinzione del reato previsto in via
generale ed astratta, collegato al pagamento di
una somma di denaro pari ad una quota della pena
pecuniaria e che dunque assolverebbe alle stesse
finalità proprie della condanna a pena pecuniaria,
mentre il condono previsto dall'art. 32 del d.l.
n. 269 del 2003 riguarderebbe solo reati già
commessi prima dell'emanazione del provvedimento e
sarebbe condizionato al pagamento di somme di
denaro che non sono determinate in relazione
all'ammontare della pena pecuniaria;
- che la norma censurata violerebbe inoltre il
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,
tra cittadini «che hanno rispettato la legge e
quelli che non l'hanno rispettata, tra quelli che
sono stati condannati con pena di legge e quelli
che […] ancora non sono stati condannati a pena di
legge e mai lo saranno grazie proprio al 'condono'»;
- che il rimettente ritiene inoltre che la norma
impugnata, nella parte in cui consente il rilascio
di un titolo abilitativo edilizio in sanatoria
anche nel caso di opere realizzate in assenza o in
difformità dal titolo abilitativo e non conformi
alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, contrasti con gli artt. 118
e 120 Cost., in quanto non ricorrerebbero i
presupposti eccezionali, tipicamente
predeterminati dall'art. 120 Cost., che consentono
allo Stato l'esercizio di poteri sostitutivi nei
confronti degli enti locali, titolari delle
funzioni amministrative concernenti l'adozione
degli strumenti urbanistici e il rilascio dei
titoli abilitativi alla realizzazione delle opere
edilizie;
- che il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Verona dichiara di condividere le
argomentazioni svolte dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna,
nell'ordinanza del 20 novembre 2003, che vengono
integralmente richiamate e riprodotte;
- che, infine, in ordine alla rilevanza della
questione, il rimettente osserva che egli sarebbe
costretto a sospendere l'esercizio dei suoi poteri
e doveri giurisdizionali, «con nocumento del
principio della obbligatorietà dell'azione penale
[…], nonché di quello della ragionevole durata del
processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.»;
- che il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, è intervenuto nel giudizio
incidentale promosso dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna
e ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile per difetto di motivazione sulla
rilevanza, in quanto l'ordinanza di rimessione non
chiarirebbe se per le opere oggetto del giudizio a
quo sia stata presentata istanza di condono, né si
soffermerebbe sulla condonabilità degli abusi
accertati con sentenza passata in giudicato, né,
infine, indicherebbe quali delle numerose norme
contenute nell'art. 32 siano oggetto del dubbio di
legittimità costituzionale;
- che il Presidente del Consiglio dei ministri è
intervenuto anche nei giudizi incidentali promossi
dal T.A.R. del Piemonte, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata, in quanto il rimettente non avrebbe
indicato quali delle norme contenute nell'art. 32
siano censurate;
- che le questioni, ad avviso della difesa
erariale, sarebbero inoltre analoghe a quelle già
prospettate dalle Regioni nei propri ricorsi
avverso il medesimo art. 32, e tuttavia le censure
mosse dal giudice a quo sarebbero generiche e
dunque non ammissibili;
- che il Presidente del Consiglio dei ministri è
intervenuto altresì nei giudizi incidentali
promossi dal GIP presso il Tribunale di Verona,
chiedendo che le questioni siano dichiarate «talune
non ammissibili e tutte non fondate», dal
momento che alcune di esse sarebbero già sollevate
nei ricorsi proposti dalle Regioni avverso l'art.
32 del d.l. n. 269 del 2003 ed inoltre in quanto
le ordinanze di rimessione non terrebbero conto
dei precedenti insegnamenti della Corte ed in
particolare della fondamentale sentenza n. 369 del
1988;
- che, in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura
dello Stato ha depositato una memoria nei giudizi
promossi dal T.A.R. del Piemonte, nella quale
sostiene che dall'ambito della questione sollevata
dal giudice dovrebbero essere esclusi i casi in
cui vi sia un provvedimento amministrativo
definitivo o una sentenza penale o amministrativa
di condanna passata in giudicato, giacché, in tali
ipotesi, sarebbe dubbio che possa trovare
applicazione la disciplina del condono;
- che inoltre, sempre secondo l'Avvocatura,
dovrebbero escludersi i casi in cui il
procedimento penale non sia ancora iniziato o
l'ordinanza di demolizione non sia stata ancora
emessa, e nei quali peraltro il condono sarebbe
ammissibile, di talché – così delimitato l'ambito
della questione – quest'ultima sarebbe in sostanza
identica a quelle proposte dalle Regioni avverso
l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003;
- che, in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura ha
depositato una memoria anche nel giudizio proposto
dal TAR per l'Emilia-Romagna, nella quale sostiene
che alla vicenda oggetto del giudizio a quo non si
applicherebbe la disciplina del condono, ed
inoltre che i parametri evocati da tale giudice (artt.
9, 32 e 97 Cost.) non sarebbero pertinenti alla
vertenza al suo esame, la quale concernerebbe solo
una violazione di modestissima entità.
Considerato che l'identità della normativa
impugnata, la parziale coincidenza delle censure
proposte e dei parametri costituzionali invocati,
nonché delle argomentazioni svolte nelle ordinanze
di rimessione, rendono opportuna la riunione dei
giudizi;
- che questa Corte, con
sentenza n. 196 resa in data odierna, nel
pronunciarsi sui ricorsi proposti da diverse
Regioni avverso l'art.
32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), nonché sul testo del medesimo art. 32
così come risultante ad opera della conversione in
legge intervenuta con la legge 24 novembre 2003,
n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), con cui venivano sollevate
questioni in parte analoghe a quelle formulate dai
rimettenti, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale parziale della normativa impugnata;
- che, pertanto, tale sentenza ha sostanzialmente
modificato la disciplina dell'art. 32 sul quale i
giudici rimettenti hanno sollevato le questioni di
legittimità costituzionale oggetto del presente
giudizio, rendendo necessario, conseguentemente,
un nuovo esame dei termini delle questioni e della
loro perdurante rilevanza nei giudizi a quibus
(si vedano, analogamente, ordinanze n. 184 del
2003 e n. 67 del 2002);
- che, alla luce delle predette considerazioni,
gli atti devono essere restituiti ai giudici
rimettenti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,
sezione di Parma, al Tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte e al Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
giugno 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2004.
SENTENZA N. 198
(omissis)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della
legge della Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55
(Accertamento di conformità delle opere edilizie
eseguite in assenza di titoli abilitativi, in
totale o parziale difformità o con variazioni
essenziali, nel territorio della regione Toscana),
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11
dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria
eccezionale delle opere abusive), dell'articolo 4
della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003,
n. 29 (Norme concernenti la vigilanza
sull'attività edilizia nel territorio regionale) e
della legge della Regione Emilia-Romagna 16
gennaio 2004, n. 1 (Misure urgenti per la
salvaguardia del territorio dall'abusivismo
urbanistico ed edilizio), promossi con ricorsi del
Presidente del Consiglio dei ministri,
rispettivamente notificati il 6 febbraio, il 20
febbraio, il 25 febbraio e il 15 marzo 2004,
depositati in cancelleria il 16 febbraio, il 1°
marzo, il 2 marzo e il 23 marzo successivi ed
iscritti ai nn. 20, 24, 27 e 41 del registro
ricorsi 2004.
Visti gli atti di costituzione delle Regioni
Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Marche ed
Emilia-Romagna;
udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2004 il
Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri e gli
avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la
Regione Toscana, Giandomenico Falcon per le
Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e
Stefano Grassi per la Regione Marche.
Ritenuto in fatto
1.1. – Con ricorso notificato il 6 febbraio 2004 e
depositato il 16 febbraio 2004 (Reg. ricorsi n. 20
del 2004), il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale avverso la legge della
Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55
(Accertamento di conformità delle opere edilizie
eseguite in assenza di titoli abilitativi, in
totale o parziale difformità o con variazioni
essenziali, nel territorio della Regione Toscana),
pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 44 del 10
dicembre 2003.
L'art. 1, comma 2, della legge impugnata dispone
che i commi da 25 a 38 e da 40 a 45 dell'art. 32
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Misure per la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione
dell'attività di repressione dell'abusivismo
edilizio, nonché per la definizione degli illeciti
edilizi e delle occupazioni delle aree demaniali),
“non si applicano nel territorio della Regione
Toscana, ad eccezione delle disposizioni di detti
commi concernenti l'oblazione penale”.
Il ricorrente osserva come la legge regionale in
esame si basi sul presupposto del “già avvenuto
adeguamento della disciplina regionale” ai
principi posti d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), menzionato dal
comma 2 del citato art. 32. Tale comma, tuttavia,
si limiterebbe semplicemente ad individuare il “contesto
generale e d'insieme” in cui questa
interviene.
Secondo il ricorrente, la legge impugnata
violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione, in quanto le norme in materia
di oblazione contenute nell'art. 32 del d.l. n.
269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici),
costituirebbero esercizio della potestà
legislativa nella materia “ordinamento penale”,
riservata in via esclusiva allo Stato.
La sottrazione del territorio di una o più Regioni
alla disciplina statale introdurrebbe
significative disuguaglianze, in violazione
dell'art. 3 Cost., non legittimate dal
riconoscimento costituzionale delle autonomie
regionali.
Inoltre, rileva l'Avvocatura, poiché gli introiti
derivanti dalle oblazioni sono stati inseriti
nella legge finanziaria per l'anno 2004, la
disciplina impugnata, impedendo l'applicazione nel
territorio regionale dell'art. 32 del d.l. n. 269
del 2003, violerebbe l'art. 119 Cost. Essa,
infatti, determinerebbe una ingerenza nella
formazione del bilancio annuale dello Stato e una
lesione della autonomia finanziaria che anche e
soprattutto allo Stato deve essere garantita,
nonché una compressione della sua competenza in
materia di “coordinamento della finanza pubblica e
dei sistemi tributari”. Essa, inoltre,
contrasterebbe con l'art. 81 Cost., in quanto
comporterebbe la sottrazione di risorse destinate
alla copertura di spese pubbliche approvate dal
Parlamento e la rottura del c.d. “patto di
stabilità” concordato a livello di Unione europea.
La legge censurata violerebbe anche l'art. 117,
terzo comma, Cost., che riconosce allo Stato la
competenza a dettare i principi nella materia
“governo del territorio” e a disciplinare i titoli
abilitativi edilizi.
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, l'adozione
di norme regionali “meramente demolitorie” e “di
reazione” alle norme statali, che statuiscono la
non applicazione nel territorio regionale di
disposizioni dello Stato, potrebbe pregiudicare
l'unità giuridica della Repubblica, in violazione
dell'art. 5 Cost. Le norme della legge regionale
violerebbero, peraltro, anche l'art. 127, secondo
comma, Cost., per la parte in cui è riconosciuta
alle Regioni la possibilità di impugnare avanti
alla Corte costituzionale le leggi statali
ritenute illegittime, così escludendo che il
potere legislativo regionale possa essere
utilizzato per contrastare l'applicazione di norme
dello Stato.
Da ultimo, si lamenta la violazione dell'art. 51 e
dell'art. 134 Cost., senza tuttavia addurre alcuna
motivazione a fondamento di tale censura.
1.2. – Con atto depositato il 2 marzo 2004 – ma in
tale data non ancora notificato alla controparte –
l'Avvocatura dello Stato ha chiesto che, ai sensi
dell'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003,
n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sia sospesa
la legge della Regione Toscana n. 55 del 2003, in
quanto essa arrecherebbe pregiudizio all'interesse
dello Stato e degli enti “a finanza derivata”
al conseguimento degli introiti “da condono”.
2.1. – Con ricorso notificato il 20 febbraio 2004
e depositato il 1° marzo 2004 (Reg. ricorsi n. 24
del 2004), il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale avverso la legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n.
22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere
abusive), pubblicata nel Bollettino ufficiale n.
52 del 24 dicembre 2003.
Preliminarmente, l'Avvocatura richiama l'art. 1
della legge impugnata, il quale, al comma 1,
esclude la sanatoria delle opere edilizie “realizzate
in assenza dei necessari titoli abilitativi
previsti, ovvero in difformità o con variazioni
essenziali rispetto a questi ultimi”. Il comma
2, primo periodo, del medesimo articolo stabilisce
invece che, al fine di consentire l'oblazione
penale degli illeciti edilizi, la domanda di
definizione di tali illeciti, presentata dopo il 2
ottobre 2003 secondo le modalità stabilite da
disposizioni statali, non sospende il procedimento
per le sanzioni amministrative.
Secondo il ricorrente la legge censurata sarebbe
contraddittoria, in quanto da un lato non
ammetterebbe la sanatoria, mentre dall'altro
predisporrebbe strumenti perché possa operare una
sanatoria diversa da quella statale, e cioè quella
prevista dall'art. 108 della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52
(Norme regionali in materia di pianificazione
territoriale ed urbanistica).
La norma regionale contrasterebbe con l'art. 4
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia), in quanto esso porrebbe alla competenza
legislativa “primaria” della Regione limiti
“confrontabili” con quelli previsti dal
nuovo art. 117, terzo comma, Cost. per la
competenza legislativa concorrente delle Regioni
ordinarie. La disciplina dei titoli abilitativi
edilizi – secondo quanto precisato da questa Corte
– competerebbe allo Stato ed in essa dovrebbe
ricomprendersi, a giudizio dell'Avvocatura, anche
quella dei “titoli per sanatoria non «a
regime», specie se tale previsione si salda con
(ed è integrata da) la prefigurazione di programmi
di riqualificazione urbanistico-edilizia”.
Le disposizioni censurate sono ritenute inoltre in
contrasto con gli artt. 3, 5, 51, 81, 117, secondo
comma, 119, 127, secondo comma, e 134 Cost.
Nel merito, le argomentazioni proposte a sostegno
di tali censure sono sostanzialmente analoghe a
quelle svolte in relazione alla richiesta di
declaratoria di incostituzionalità della legge n.
55 del 2003 della Regione Toscana.
2.2. – Il ricorrente, infine, chiede che, ai sensi
dell'art. 9, comma 4, della legge n. 131 del 2003,
sia sospesa in via cautelare la legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 2003,
ponendo a sostegno di tale richiesta
argomentazioni sostanzialmente coincidenti con
quelle poste a fondamento dell'istanza di
sospensione della legge n. 55 del 2003 della
Regione Toscana.
3.1. – Con ricorso notificato il 25 febbraio 2004
e depositato il 2 marzo 2004 (Reg. ricorsi n. 27
del 2004), il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale avverso l'art. 4 della
legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29
(Norme concernenti la vigilanza sull'attività
edilizia nel territorio regionale), pubblicata nel
Bollettino Ufficiale n. 122 del 30 dicembre 2003.
L'art. 2 della legge regionale censurata ordina ai
Comuni di sospendere ogni determinazione circa la
conclusione dei procedimenti relativi alla
definizione degli illeciti edilizi regolati dal
d.l. n. 269 del 2003 fino all'entrata in vigore
della legge regionale indicata dall'art. 1 che
dovrebbe disciplinare la materia. In tal modo,
secondo il ricorrente, il contenuto della legge
impugnata si concreterebbe nell'ordine ai Comuni
di disapplicare la legge statale e di attendere i
futuri precetti legislativi della Regione, senza
peraltro ipotizzare alcun raccordo con le
disposizioni statali in tema di oblazione penale e
di sospensione dei processi pendenti.
La disciplina censurata viene ritenuta
contrastante con gli artt. 3, 5, 51, 81, 117,
secondo comma, lettera l), 117, terzo comma, 119,
127, secondo comma, e 134 Cost.
Nel merito, le argomentazioni proposte sono
sostanzialmente analoghe a quelle portate a
fondamento della richiesta di declaratoria di
incostituzionalità delle leggi della Regione
Friuli-Venezia Giulia e della Regione Toscana.
3.2. – Anche in questo caso, con argomentazioni
sostanzialmente coincidenti a quelle proposte nei
ricorsi n. 20 e n. 24 del 2004, l'Avvocatura dello
Stato chiede la sospensione – ai sensi dell'art.
9, comma 4, della legge n. 131 del 2003 – della
normativa impugnata.
4.1. – Con ricorso notificato il 15 marzo 2004 e
depositato il 23 marzo 2004 (Reg. ricorsi n. 41
del 2004), il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale avverso la legge della
Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1
(Misure urgenti per la salvaguardia del territorio
dall'abusivismo urbanistico ed edilizio).
L'art. 2 di tale legge dispone che fino
all'entrata in vigore della legge regionale
prevista dall'art. 1, contenente nuove norme in
materia di vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni, “i
Comuni sospendono ogni determinazione circa la
conclusione dei procedimenti relativi alla
definizione degli illeciti edilizi, così come
regolati dall'articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269”. Inoltre è
espressamente mantenuta ferma la “possibilità
della presentazione delle domande di sanatoria da
parte degli interessati, a tutela e garanzia delle
loro posizioni giuridiche”.
I profili di doglianza esposti nel ricorso sono
sostanzialmente coincidenti con quelli dei ricorsi
presentati avverso le leggi delle Regioni,
Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Marche.
4.2. – Anche in questo caso l'Avvocatura dello
Stato chiede la sospensione – ai sensi dell'art.
9, comma 4, della legge n. 131 del 2003 – della
normativa impugnata.
5. – Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana,
Marche ed Emilia-Romagna si sono costituite in
giudizio, concludendo per il rigetto dei ricorsi
presentati dallo Stato e delle connesse istanze di
sospensione.
6. – La Regione Toscana, con memoria depositata in
prossimità della camera di consiglio del 24 marzo
2004, fissata per la trattazione delle istanze di
sospensione, contesta le ragioni addotte a
fondamento della richiesta avanzata dallo Stato in
relazione alla legge regionale n. 55 del 2003, ed
in particolare la circostanza secondo la quale il
mancato introito “da condono” costringerebbe lo
Stato a reperire altrove le risorse finanziarie
perdute.
Innanzi tutto, secondo la resistente, la legge
impugnata non interferirebbe con le disposizioni
concernenti l'estinzione dei reati urbanistici ed
edilizi conseguenti all'istanza di condono ed al
pagamento delle relative somme; in secondo luogo,
sarebbe rilevante il fatto che in Toscana è in
vigore una compiuta disciplina edilizia che
consente anche la regolarizzazione di violazioni
che non incidano sostanzialmente sull'assetto del
territorio: circostanza, quest'ultima, che
congiuntamente ad un efficace sistema di controlli
avrebbe consentito un “ordinato sviluppo
edilizio”.
Peraltro – osserva la Regione – l'esistenza di
tale normativa regionale renderebbe inapplicabile,
in virtù del comma 2 dell'art. 32 del
decreto-legge impugnato, la disciplina statale sul
condono, esplicitamente dettata “nelle more”
dell'attuazione, da parte delle Regioni, del
d.P.R. n. 380 del 2001.
Inoltre, le motivazioni addotte dall'Avvocatura
dello Stato a fondamento della propria istanza
cautelare confermerebbero “la totale
incostituzionalità del condono introdotto dal
legislatore statale”, dal momento che la
finalità puramente “finanziaria” dell'intervento –
emergente proprio dalle argomentazioni
dell'Avvocatura – si porrebbe in netto contrasto
con i principi della giurisprudenza costituzionale
in materia (sono richiamate, sul punto, le
sentenze n. 369 del 1988 e n. 416 del 1995), che
ha ritenuto il condono uno strumento eccezionale
ed irripetibile, giustificato, nelle precedenti
circostanze, solo quale “punto di partenza di
una nuova legalità” dopo “decenni di
abusivismo di massa”.
La Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione
Emilia-Romagna, a loro volta, concludono chiedendo
il rigetto delle istanze di sospensione formulate
dal ricorrente, argomentando soprattutto sulla
evidente mancanza dell'irreparabile pregiudizio
che dovrebbe derivare, nelle more del giudizio,
dalla applicazione delle leggi regionali
impugnate.
Anche la Regione Marche, a sostegno della
infondatezza della istanza cautelare, sottolinea
qualunque pregiudizio irreparabile derivante allo
Stato dalla legge impugnata e, al contempo,
l'assenza di una qualunque utilità concreta
nell'eventuale decisione di sospensione da parte
di questa Corte.
7. – Nell'imminenza della camera di consiglio del
24 marzo 2004 per la trattazione delle istanze di
sospensione presentate nei confronti delle leggi
delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana e
Marche, l'Avvocatura dello Stato ha presentato
atto di rinunzia alla immediata decisione circa le
istanze di sospensione presentate, auspicando
contestualmente la adesione delle Regioni alla “richiesta
di differimento” dell'esame delle istanze
cautelari concernenti l'art. 32 del d.l. n. 269
del 2003, dalle medesime Regioni impugnato.
Preso atto di tale rinuncia, con le ordinanze n.
117, n. 118 e n. 119 del 2004, questa Corte ha
disposto il rinvio dell'esame di tali istanze
unitamente al merito.
8. – La Regione Friuli-Venezia Giulia, nelle sue
difese, mira a chiarire il contenuto ed il
significato della propria legge n. 22 del 2003,
evidenziando come essa farebbe esplicitamente
salva l'oblazione penale prevista dal legislatore
statale e come anzi disciplinerebbe esplicitamente
il procedimento amministrativo volto a
consentirla.
Quanto alla presunta violazione della competenza
statale in materia penale, la Regione richiama la
sentenza di questa Corte n. 418 del 1995,
sottolineando di non aver disposto la assoluta
inapplicabilità della normativa sul condono, ma di
essersi limitata a escludere la sanatoria edilizia
ai soli fini amministrativi, nel massimo rispetto
delle scelte dello Stato nel campo penale.
L'eventuale effetto di “scoraggiamento” della
presentazione di domande di condono, derivante in
concreto dalla normativa regionale oggetto del
giudizio, non costituirebbe un vizio di
legittimità costituzionale della legge regionale,
poiché quest'ultima non inciderebbe comunque
sull'ambito giuridico della sanatoria penale ma
solo sulla sua applicazione pratica.
In relazione alla pretesa violazione
dell'autonomia finanziaria statale e della
competenza in materia di “coordinamento della
finanza pubblica” invocata dal ricorrente, la
resistente sottolinea che i proventi
dell'oblazione penale sono espressamente fatti
salvi dalla legge regionale impugnata, e che, in
ogni caso, la circostanza secondo la quale il loro
ammontare potrebbe attestarsi su livelli inferiori
rispetto alle aspettative dello Stato non potrebbe
costituire autonomo vizio di legittimità
costituzionale.
In definitiva, secondo la Regione resistente,
sarebbero del tutto erronei i parametri invocati
nel ricorso: il patto di stabilità, perché si
tratterebbe di un vincolo complessivo che potrebbe
essere rispettato in molti modi; l'art. 81 Cost.,
in quanto gli incerti e futuri proventi delle
oblazioni pagate in relazione ad illeciti
verificatisi nel territorio della Regione
Friuli-Venezia Giulia non potrebbero correttamente
essere già destinati alla copertura di spese
pubbliche; la competenza in materia di
coordinamento della finanza pubblica, poiché le
norme statali sulla sanatoria amministrativa degli
illeciti edilizi non potrebbero in alcun modo
qualificarsi come esercizio della medesima.
Infine, del tutto insussistente sarebbe da
ritenere, secondo la difesa regionale, la pretesa
violazione del principio di unità della Repubblica
e correlativamente degli artt. 127 e 134 Cost.:
ciò in quanto la “reazione” alla legge statale o
la modulazione dei suoi effetti applicativi nel
territorio regionale non comprometterebbero
affatto la giurisdizione costituzionale e comunque
non potrebbero costituire vizi in sé, ma solo in
ragione dei loro specifici contenuti scrutinati
alla luce dei parametri costituzionali sulla
competenza.
9. – La difesa della Regione Marche muove dalla
premessa di aver esercitato, con la legge n. 29
del 2003, la propria competenza legislativa in
materia di edilizia e di governo del territorio, e
che, pertanto, proprio come previsto dal comma 2
dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, avrebbe
legittimamente chiarito l'inapplicabilità della
normativa statale sul condono amministrativo degli
illeciti edilizi, facendo invece salva la
disciplina dell'oblazione penale. Del tutto priva
di fondamento sarebbe dunque la pretesa violazione
della competenza legislativa statale in materia
penale, anche in considerazione della
giurisprudenza costituzionale secondo cui “alle
Regioni non è precluso concorrere a precisare,
secundum legem, presupposti d'applicazione di
norme penali statali” (sentenza n. 487 del
1989).
Quanto alla presunta violazione dell'art. 117,
terzo comma, Cost., tale censura sarebbe
infondata, poichè sarebbe lo stesso comma 2
dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 ad escludere
la natura di principi fondamentali delle
disposizioni sul condono.
La Regione Marche ritiene altresì infondata la
censura relativa alla violazione degli artt. 81 e
119 Cost., osservando che, a suo avviso, sarebbe
lo Stato a non aver valutato adeguatamente le
conseguenze sui conti pubblici dell'adeguamento
della legislazione regionale ai principi previsti
nel
d.P.R. n. 380 del 2001; pertanto, si sarebbe
di fronte ad una illegittima interferenza dello
Stato sull'autonomia finanziaria della Regione, e
non, invece, ad una compressione da parte di
quest'ultima dell'autonomia finanziaria dello
Stato.
Dovrebbe poi essere ritenuta infondata la presunta
violazione della competenza statale concernente il
coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi
tributari: ciò in quanto lo Stato non avrebbe
rispettato quelle garanzie di partecipazione delle
Regioni ai processi decisionali concernenti il
riparto e la destinazione dei fondi che questa
Corte avrebbe richiesto come criterio di
attuazione dell'art. 119 Cost. nella sentenza n.
16 del 2004.
Circa la censura relativa alla violazione degli
artt. 127 e 134 Cost., la Regione Marche fa
osservare che la legge impugnata non varrebbe a
disconoscere la giurisdizione costituzionale e
quanto ad essa spetta in via esclusiva; viceversa,
si tratterebbe soltanto di un atto di esercizio
della potestà legislativa spettante alla Regione
secondo il principio di competenza.
Infine, la censura relativa all'art. 51 Cost.
sarebbe da considerare inammissibile in quanto del
tutto priva di una sia pur minima definizione dei
termini e dei profili della questione.
10. – Anche la Regione Toscana contesta la
fondatezza del ricorso statale avverso la propria
legge n. 55 del 2003. In primo luogo, rileva che
già prima dell'emanazione del d.l. n. 269 del
2003, era stata emanata una disciplina regionale
in materia urbanistica ed edilizia già compiuta,
esplicitamente adeguata – grazie alla legge della
Regione Toscana 5 agosto 2003, n. 43 (Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 1999,
n. 52, recante Norme sulle concessioni, le
autorizzazioni e le denunce d'inizio delle
attività edilizie – Disciplina dei controlli nelle
zone soggette al rischio sismico – Disciplina del
contributo di concessione – Sanzioni e vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia – Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994,
n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre
1983, n. 69) – ai principi contenuti nel testo
unico dell'edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del
2001, e tale, tra l'altro, da consentire la
regolarizzazione di violazioni formali e di
illeciti sostanzialmente non rilevanti. In secondo
luogo, si sostiene che la legge impugnata
costituirebbe la conseguenza obbligata di quanto
disposto dallo stesso legislatore statale che, con
lo specifico richiamo contenuto nel comma 2
dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, avrebbe
esplicitamente sancito la piena legittimità di
interventi volti a rendere inapplicabili gli
effetti amministrativi del condono edilizio nei
territori di Regioni che già si siano adeguate
alla disciplina del testo unico del 2001.
La difesa della Regione resistente si sviluppa poi
interamente sul versante dei vizi (già denunciati
nei ricorsi n. 82 del 2003 e n. 10 del 2004)
riscontrabili nella disciplina statale di cui al
predetto d.l. n. 269 del 2003 e alla relativa
legge di conversione, la cui illegittimità
costituzionale renderebbe specularmente ragione
della piena legittimità della legge regionale n.
55 del 2003.
11. – La Regione Emilia-Romagna, nella sua
memoria, propone argomentazioni sostanzialmente
analoghe a quelle delle altre Regioni.
In particolare, sul primo motivo di censura
(concernente la presunta violazione della
competenza statale in materia penale), la difesa
della Regione osserva che la legge regionale n. 1
del 2004 si limiterebbe a precludere
temporaneamente la conclusione del procedimento di
definizione dell'illecito edilizio, senza impedire
la presentazione della domanda ed il connesso
versamento dell'oblazione da cui consegue
l'estinzione del reato.
Quanto alla lamentata violazione dei principi
fondamentali di cui alla normativa sul condono
edilizio, la Regione osserva come l'art. 32 del
d.l. n. 269 del 2003 non contenga la
determinazione di principi fondamentali della
materia, tale non potendosi considerare una norma
del tutto eccezionale rispetto alla disciplina
edilizia ordinaria. Inoltre, la “attivazione
del condono” sarebbe in contraddizione con la
tutela dei valori relativi alla tutela
dell'ambiente, in quanto la base del condono
sarebbe “il puro scambio tra la rinuncia alla
salvaguardia di tali valori in cambio di una somma
di denaro”.
Quanto agli altri motivi del ricorso, la difesa
regionale ne afferma l'infondatezza, riproponendo
quasi letteralmente gli argomenti svolti dalla
Regione Friuli-Venezia Giulia.
12. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, in
prossimità dell'udienza, ha depositato una
memoria, con la quale insiste per l'accoglimento
dei ricorsi.
La difesa erariale muove da una prima
considerazione di fondo: le leggi regionali
impugnate ignorerebbero tutte “la, molto grave,
sanzione civile (attinente all'ordinamento civile)
prevista dall'art. 17 della legge n. 47 del 1985”;
il che renderebbe ancora più evidente la
scarsissima efficacia (in relazione alla
principale finalità del condono edilizio,
consistente nell'emersione degli illeciti
sommersi) che assumerebbe la sanatoria del solo
illecito penale che non fosse accompagnata dalla
contestuale eliminazione delle conseguenze
amministrative e civili, dimostrando come i
diversi profili degli illeciti edilizi sarebbero
in realtà inscindibili.
Secondo l'Avvocatura, la decisione di accoglimento
dei ricorsi in questione non potrebbe che essere
consequenziale ad una pronuncia che riconoscesse
la competenza statale a produrre, in via
straordinaria, una disciplina di condono edilizio,
che porterebbe necessariamente ad escludere “una
competenza legislativa delle Regioni a produrre
disposizioni di segno opposto, le quali esorbitino
dalla sfera delle competenze regionali quanto meno
[…] perché non rispettano un principio
fondamentale legittimamente dato dal Parlamento”.
In via subordinata, la difesa statale, pur
riconoscendo come le Regioni possano produrre
norme diverse da quelle prodotte dallo Stato, ed
anche esplicitamente statuire la inapplicabilità
di queste ultime, insiste sulla violazione
dell'art. 127 Cost. da parte delle leggi regionali
impugnate; ciò in quanto, nei casi di specie, le
resistenti avrebbero utilizzato il potere
legislativo “con sviamento di potere”,
ossia per contrapporre una reputata propria
competenza alla competenza del Parlamento
nazionale.l'assenza di
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato, con distinti ricorsi, la legge della
Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55
(Accertamento di conformità delle opere edilizie
eseguite in assenza di titoli abilitativi, in
totale o parziale difformità o con variazioni
essenziali del territorio della Regione Toscana),
l'art. 4 della legge della Regione Marche 23
dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la
vigilanza sull'attività edilizia nel territorio
regionale), la legge della Regione Emilia-Romagna
16 gennaio 2004, n. 1 (Misure urgenti per la
salvaguardia del territorio dall'abusivismo
urbanistico ed edilizio), per violazione degli
artt. 3, 5, 81, primo e quarto comma, 117, secondo
comma, lettera l), e terzo comma, 119, 127 e 134
della Costituzione.
Ha inoltre proposto impugnazione avverso la legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre
2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale
delle opere abusive), denunciando la violazione,
oltre che dei parametri costituzionali appena
richiamati, anche dell'art. 4 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
2. – Considerata l'identità delle doglianze
formulate avverso le leggi regionali impugnate, i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere
decisi con un'unica pronuncia.
3. – In via preliminare, devono essere dichiarate
inammissibili le censure sollevate nei ricorsi in
riferimento sia all'art. 51 che all'art. 134 della
Costituzione, dal momento che non vengono addotte
motivazioni a loro sostegno.
4. – Quanto alle altre censure, occorre prendere
preliminarmente in esame le questioni sollevate
dal ricorrente con riferimento agli artt. 5 e 127
della Costituzione, in quanto concernenti la
possibilità per le Regioni di disporre
dell'efficacia di una legge dello Stato
nell'ambito del territorio regionale.
4.1. – Il ricorrente sostiene, a tale riguardo,
che le leggi regionali impugnate violerebbero
l'art. 5 Cost., in quanto l'adozione di norme
regionali “meramente demolitorie” e “di
reazione” alle norme statali, che statuiscono
la non applicazione nel territorio regionale di
disposizioni dello Stato, pregiudicherebbe l'unità
giuridica della Repubblica; inoltre, le leggi
regionali violerebbero l'art. 127, secondo comma,
Cost., in quanto tale disposizione, riconoscendo
alle Regioni la possibilità di impugnare di fronte
a questa Corte le norme statali ritenute
illegittime, implicitamente escluderebbe che il
potere legislativo regionale possa essere
utilizzato per contrastare l'applicazione di norme
dello Stato.
4.2. – La questione è fondata.
Il Titolo V della parte II della Costituzione,
così come le corrispondenti disposizioni degli
statuti speciali, presuppongono che l'esercizio
delle competenze legislative da parte dello Stato
e delle Regioni, secondo le regole costituzionali
di riparto delle competenze, contribuisca a
produrre un unitario ordinamento giuridico, nel
quale certo non si esclude l'esistenza di una
possibile dialettica fra i diversi livelli
legislativi, anche con la eventualità di parziali
sovrapposizioni fra le leggi statali e regionali,
che possono trovare soluzione mediante il
promuovimento della questione di legittimità
costituzionale dinanzi a questa Corte, secondo le
scelte affidate alla discrezionalità degli organi
politici statali e regionali.
Ciò che è implicitamente escluso dal sistema
costituzionale è che il legislatore regionale
(così come il legislatore statale rispetto alle
leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa
allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio
territorio una legge dello Stato che ritenga
costituzionalmente illegittima, se non addirittura
solo dannosa o inopportuna, anziché agire in
giudizio dinnanzi a questa Corte, ai sensi
dell'art. 127 Cost.
Dunque né lo Stato né le Regioni possono
pretendere, al di fuori delle procedure previste
da disposizioni costituzionali, di risolvere
direttamente gli eventuali conflitti tra i
rispettivi atti legislativi tramite proprie
disposizioni di legge.
4.3. – La legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 11 dicembre 2003, n. 22, significativamente
intitolata “Divieto di sanatoria eccezionale
delle opere abusive”, non si limita ad
adottare una legislazione più restrittiva della
sanatoria edilizia, o parzialmente diversa
rispetto a quanto previsto dall'art. 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici) quale risultante dalla conversione in
legge ad opera della legge 24 novembre 2003 n. 326
(Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), come è attualmente possibile sulla base
della sentenza n. 196 del 2004 di questa Corte, ma
nega la stessa possibilità di applicare la
sanatoria edilizia statale di tipo straordinario
nel territorio regionale, escludendo altresì che
la presentazione della domanda di condono possa
determinare la sospensione del procedimento
finalizzato alla irrogazione delle sanzioni
amministrative.
Come chiarito nella sentenza appena richiamata, le
Regioni a statuto speciale che dispongono di
potestà legislativa di tipo primario nel settore
dell'urbanistica, tra le quali è da annoverare la
Regione Friuli-Venezia Giulia in base all'art. 4,
numero 12, del suo statuto – diversamente da
quanto sembra sostenere la Avvocatura – devono
rispettare la disciplina statale concernente la
misura dell'oblazione, i relativi termini di
versamento, ed in genere le relative articolazioni
procedimentali ed organizzative, mentre possono
disciplinare diversamente la sanatoria
amministrativa degli abusi edilizi commessi nel
proprio territorio (al pari delle Regioni ad
autonomia ordinaria) ed eventualmente subordinarla
anche al rispetto dei vincoli previsti da proprie
specifiche normative (secondo quanto questa Corte
aveva già affermato nella sentenza n. 418 del
1995, relativa alla Provincia autonoma di Trento).
4.4. – L'art. 1, comma 2, della legge della
Regione Toscana n. 55 del 2003 e l'art. 4, comma
6, della legge della Regione Marche n. 29 del 2003
esplicitamente dichiarano inapplicabili nei
rispettivi territori regionali numerosi commi
dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003.
Entrambe queste leggi muovono dal presupposto che
il comma 2 dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003
disponga l'applicazione del condono straordinario
solo in caso di mancato adeguamento da parte delle
Regioni ai principi fondamentali in materia
edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) e che quindi
Regioni come la Toscana e le Marche, già
adeguatesi alla nuova normativa, ben potrebbero
disporre diversamente.
Anche a prescindere dalla considerazione che,
comunque, una tale previsione non giustificherebbe
l'unilaterale dichiarazione di inapplicabilità nei
territori regionali di parte di un testo
legislativo statale esplicitamente riferito
all'intero territorio nazionale, questa Corte,
nella sentenza n. 196 del 2004 (che pure riconosce
nella materia in questione un significativo potere
legislativo anche alle Regioni ad autonomia
ordinaria), ha chiarito che il solo significato
del comma 2 dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003
compatibile con la vigente disciplina
costituzionale è l'individuazione del contesto
normativo entro il quale il condono è stato
adottato.
4.5. – Anche la legge della Regione Emilia-Romagna
n. 1 del 2004, all'art. 1, comma 3, lettera d),
stabilisce la “generale non sanabilità delle
violazioni in contrasto con la strumentazione
urbanistica vigente” e, all'art. 2, prescrive
che i Comuni sospendano “ogni determinazione
circa la conclusione dei procedimenti relativi
alla definizione degli illeciti edilizi, così come
regolati dall'art. 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269”. In tal modo, la legge
regionale dell'Emilia-Romagna sostanzialmente
esclude anch'essa la possibilità di applicazione
della disciplina della sanatoria edilizia dettata
dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003.
5. – Per le ragioni assorbenti sopra indicate (cfr.
il precedente punto 4.2.), la legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 2003, la legge
della Regione Toscana n. 55 del 2003, l'art. 4
della legge della Regione Marche n. 29 del 2003 e
la legge della Regione Emilia-Romagna n. 1 del
2004, devono quindi essere dichiarate
costituzionalmente illegittime.
6. – La dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle norme impugnate esime
dall'analisi delle ulteriori censure proposte.
7. – Non vi è luogo a provvedere sulle istanze di
sospensione formulate dallo Stato avverso la legge
della Regione Toscana n. 55 del 2003, la legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del
2003, l'art. 4 della legge della Regione Marche n.
29 del 2003 e la legge della Regione
Emilia-Romagna n. 1 del 2004.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale della
legge della
Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55
(Accertamento di conformità delle opere edilizie
eseguite in assenza di titoli abilitativi, in
totale o parziale difformità o con variazioni
essenziali, nel territorio della Regione Toscana);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale della
legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11
dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria
eccezionale delle opere abusive);
3) dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge della Regione Marche 23
dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la
vigilanza sull'attività edilizia nel territorio
regionale);
4) dichiara l'illegittimità costituzionale della
legge della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio
2004, n. 1 (Misure urgenti per la salvaguardia del
territorio dall'abusivismo urbanistico ed
edilizio).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
giugno 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2004.
SENTENZA N. 199
(omissis)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a
seguito della delibera della Giunta della Regione
Campania n. 2827 del 30 settembre 2003
(Integrazione alle linee guida per la
Pianificazione Territoriale Regionale in Campania,
di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 4459
del 30.09.2002, in materia di sanatoria degli
abusi edilizi), promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato
il 28 novembre 2003, depositato in cancelleria il
3 dicembre 2003 ed iscritto al n. 36 del registro
conflitti 2003.
Visto l'atto di costituzione della Regione
Campania;
udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2004 il
Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato
Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 28 novembre 2003 e
depositato il 3 dicembre 2003, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato
conflitto di attribuzioni in relazione alla
deliberazione della Giunta della Regione Campania
30 settembre 2003, n. 2827 (Integrazione alle
linee guida per la Pianificazione Territoriale
Regionale in Campania, di cui alla delibera di
Giunta Regionale n. 4459 del 30.09.2002, in
materia di sanatoria degli abusi edilizi),
pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 46 del 2
ottobre 2003.
2. – Il ricorrente espone che l'atto impugnato, il
quale integra le linee guida per la pianificazione
del territorio approvate con delibera della Giunta
regionale del 30 settembre 2002, n. 4459, reca una
prescrizione, intitolata “divieto di sanatoria”,
secondo cui “non è ammessa la sanatoria delle
opere edilizie realizzate in assenza dei necessari
titoli abilitativi, ovvero in difformità o con
variazioni essenziali rispetto a questi ultimi, e
che siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici generali vigenti”.
In relazione a tale prescrizione, nel ricorso si
evidenzia:
a)
che le “difformità” nell'atto impugnato
menzionate “parrebbero non includere anche le
«parziali difformità» di cui all'art. 12 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) e all'art.
34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) ";
b) che la “assenza dei necessari titoli
abilitativi” sembrerebbe “non includere
l'assenza di titolo abilitativi diversi […] dalla
concessione edilizia”;
c) che il riferimento agli “strumenti
urbanistici generali vigenti” parrebbe “non
escludere la sanabilità delle opere edilizie in
contrasto con strumenti generali solo adottati o
con strumenti urbanistici attuativi vigenti o
adottati”.
L'Avvocatura osserva inoltre come, mentre le linee
guida di cui alla deliberazione della stessa
Giunta della Regione Campania 30 settembre 2002,
n. 4459, sarebbero state “confermate” con la legge
della Regione Campania 18 ottobre 2002, n. 26
(Norme ed incentivi per la valorizzazione dei
centri storici della Campania e per la
catalogazione dei beni ambientali di qualità
paesistica. Modifiche alla legge regionale 19
febbraio 1996, n. 3), l'atto oggetto del presente
conflitto non sarebbe stato “legificato”.
3. – Secondo il ricorrente, la deliberazione n.
2827 in questione sarebbe lesiva delle competenze
dello Stato, dal momento che mirerebbe “ad
indurre dirigenti e/o amministratori locali a
disapplicare l'art. 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 […] e cioè a sottrarre
effettività a disposizioni legislative prodotte
dallo Stato”.
Ciò determinerebbe, in primo luogo, una violazione
del principio di leale cooperazione. In secondo
luogo, risulterebbe violata la competenza statale
a porre la disciplina dei titoli abilitativi ad
edificare (al riguardo viene citata la sentenza di
questa Corte n. 303 del 2003).
Ancora, la deliberazione in esame ometterebbe di
considerare che il fondamento dell'art.
32 del d.l. n. 269 del 2003 andrebbe reperito,
oltre che nell'art. 117, secondo comma, lettera
l), Cost., che attribuisce alla potestà
legislativa statale la disciplina dell'ordinamento
penale e dell'ordinamento civile, anche nel
combinato disposto degli articoli 81, primo e
quarto comma, 119, secondo comma e 120, secondo
comma, Cost. La deliberazione neppure terrebbe
conto del fatto che l'art.
81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'articolo 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382), ha riservato
allo Stato il potere di fissare le linee
fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale.
Da ultimo, l'Avvocatura evidenzia come la
deliberazione oggetto del giudizio sarebbe
“illegittima ed inidonea a produrre effetti
giuridici”: ciò, da un lato, in quanto l'art. 14
della legge della Regione Campania n. 26 del 2002
non attribuirebbe alla Giunta “la potestà di
variare le linee guida da esso 'legificate'”;
dall'altro, in quanto “dirigenti ed
amministratori” non potrebbero “disattendere
disposizioni legislative poste dall'art. 32 citato
sol perché una deliberazione amministrativa (neppur
fonte secondaria) della Giunta regionale si è
espressa in senso opposto”.
La deliberazione impugnata, dunque, sarebbe “destinata
a rimanere improduttiva di effetti giuridici”.
4. – Si è costituita in giudizio la Regione
Campania, chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile o infondato.
In particolare, il ricorso sarebbe inammissibile
per genericità dei motivi, in quanto l'Avvocatura
non avrebbe individuato il parametro violato, né
avrebbe indicato le motivazioni a sostegno
dell'asserita violazione dell'ambito delle
attribuzioni costituzionali dello Stato.
Ulteriore causa di inammissibilità sarebbe
costituita dalla carenza del “tono
costituzionale” del conflitto, dal momento che
ciò di cui si lamenta il ricorrente sarebbe
sostanzialmente la violazione dell'art. 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), in tema di condono edilizio, da parte
della delibera regionale: circostanza che
determinerebbe, semmai, un vizio dell'atto
amministrativo denunciabile dinanzi all'autorità
giudiziaria.
Nel merito, sostiene la Regione, la delibera
impugnata avrebbe natura di linea guida della
politica regionale nell'ambito del “governo del
territorio”, e costituirebbe “naturale
conseguenza” di quanto imposto a livello
statale attraverso l'Accordo raggiunto in data 19
aprile 2001 tra lo Stato e le Regioni, in
attuazione dell'art.
52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1977,
n. 59), e in coerenza con la Convenzione europea
del paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre
2000.
L'atto impugnato, inoltre, sarebbe stato adottato
in attuazione dell'art. 14 della legge regionale
n. 26 del 2002, non impugnata dallo Stato;
l'articolo citato disporrebbe infatti che, fino
alla adozione del piano territoriale regionale, la
Giunta regionale adotta le linee guida della
pianificazione regionale, redatte in conformità
con il citato Accordo del 19 aprile 2001.
5. – In prossimità dell'udienza pubblica, la
Regione Campania ha depositato una ulteriore
memoria, nella quale insiste soprattutto per
l'inammissibilità del ricorso. In particolare, la
contraddittorietà e la genericità delle
argomentazioni poste a sostegno di quest'ultimo
comporterebbero la violazione del diritto di
difesa della parte resistente, determinandosi una
sorta di inversione dell'onere della prova sulla
legittimità dell'atto impugnato.
La Regione ribadisce anche l'ulteriore ragione di
inammissibilità già fatta valere in precedenza,
costituita dalla asserita mancanza del “tono
costituzionale” del conflitto, nonché le
argomentazioni a sostegno della tesi secondo cui,
in realtà, lo Stato lamenterebbe la presunta
violazione della normativa statale sul condono
edilizio. Aggiunge, infine, la Regione che la
circostanza che la stessa Avvocatura riconosca
l'inidoneità della delibera impugnata a produrre
effetti giuridici, renderebbe evidente la assoluta
carenza di interesse attuale alla proposizione del
conflitto.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
della Regione Campania in relazione alla
deliberazione della Giunta 30 settembre 2003, n.
2827 (Integrazione alle linee guida per la
Pianificazione Territoriale Regionale in Campania,
di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 4459
del 30.09.2002, in materia di sanatoria degli
abusi edilizi), poiché tale atto mirerebbe a
disapplicare nell'ambito del territorio regionale
la disciplina del condono edilizio contenuta nell'art.
32 del d.l. n. 269 del 2003 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici).
L'atto impugnato – emanato allorché si aveva già
notizia della approvazione del suddetto
decreto-legge da parte del Consiglio dei ministri
– consiste in una integrazione alle “linee guida”
per la pianificazione territoriale regionale in
Campania, previste dall'art. 14 della legge
regionale 18 ottobre 2002, n. 26 (Norme ed
incentivi per la valorizzazione dei centri storici
della Campania e per la catalogazione dei beni
ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla
legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3), che erano
state approvate con deliberazione n. 4459 della
Giunta regionale del 30 settembre 2002.
Nell'atto censurato, con il quale viene approvato
un allegato dal titolo “Integrazione alle linee
guida per la pianificazione regionale, in materia
di sanatoria degli abusi edilizi. Divieto di
sanatoria”, si stabilisce che “al fine di
salvaguardare l'identità e l'integrità del
territorio regionale, non è ammessa la sanatoria
delle opere edilizie realizzate in assenza dei
necessari titoli abilitativi, ovvero in difformità
o con variazioni essenziali rispetto a questi
ultimi, e che siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici generali vigenti”; ciò sulla base
della premessa “che, al fine di salvaguardare
l'identità e l'integrità del territorio regionale,
sempre più compromesso dal dilagante fenomeno
dell'abusivismo edilizio, occorre prevedere che
non saranno ammesse ipotesi di condono edilizio
ulteriori rispetto a quelle previste dal Capo IV
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dall'art.
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724”.
Il Governo lamenta che in tal modo la Regione
intenderebbe disapplicare sul territorio regionale
una legge statale, con ciò violando il principio
di leale cooperazione fra le istituzioni
repubblicane, nonché la competenza statale a
disciplinare i titoli abilitativi ad edificare. La
delibera regionale, inoltre, trascurerebbe che il
fondamento dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003
andrebbe ravvisato nella competenza esclusiva
dello Stato in materia di ordinamento civile e
penale, nonché negli artt. 81, primo e quarto
comma, 119, secondo comma, e 120, secondo comma,
Cost.
L'atto della Giunta regionale, infine, sarebbe
illegittimo e inidoneo a produrre effetti
giuridici.
2. – Preliminarmente, devono essere esaminate le
eccezioni di inammissibilità del ricorso
governativo prospettate dalla Regione Campania.
Innanzitutto, secondo la Regione, l'atto
introduttivo del giudizio non individuerebbe il
parametro costituzionale violato, né motiverebbe
la asserita lesione di norme costituzionali da
parte della delibera regionale, così oltretutto
ponendo a carico della difesa regionale l'onere di
dimostrare la “legittimità” dell'atto impugnato.
Pur senza negare un non sempre chiaro sovrapporsi
di motivazioni diverse nelle memorie
dell'Avvocatura (la maggior parte delle quali
riferite, in realtà, al problema della titolarità
del potere legislativo in materia), il rilievo va
respinto, poiché i motivi del ricorso emergono con
sufficiente chiarezza. La censura fondamentale,
prospettata dallo Stato, è costituita dal rilievo
che l'atto regionale – come si esprime il ricorso
governativo – “mira […] a sottrarre effettività
a disposizioni legislative prodotte dallo Stato;
esso appare perciò atto che contrasta anche con il
canone della leale cooperazione tra istituzioni
della Repubblica”. La giurisprudenza di questa
Corte è costante nel riconoscere che il principio
della leale collaborazione costituisca parametro
invocabile nel conflitto di attribuzione, in
quanto la sua violazione determini la lesione
delle competenze riconosciute allo Stato e alle
Regioni (cfr. sentenze n. 255 del 2002 e n. 133
del 2001).
Altro motivo di inammissibilità eccepito dalla
Regione deriverebbe dalla carenza di un interesse
attuale al ricorso conseguente alla mancanza di
lesività dell'atto regionale. Questo, infatti,
sarebbe in realtà inidoneo a produrre effetti
giuridici.
Anche tale eccezione deve essere respinta. Occorre
infatti tenere distinto il profilo della concreta
efficacia dell'atto regionale, rispetto alla
lesione della sfera di attribuzioni dello Stato
che comunque si produce attraverso l'adozione di
un atto regionale di indirizzo che nega efficacia
giuridica ad un atto normativo statale. L'atto
impugnato, in sostanza, in quanto volto
espressamente ad escludere l'applicazione della
normativa statale nel territorio regionale,
risulta idoneo ad incidere sulle competenze
rivendicate dallo Stato. E tanto è sufficiente a
ritenere ammissibile il ricorso.
Infine, secondo la difesa regionale, il conflitto
sarebbe privo di “tono costituzionale”, in
quanto il ricorrente lamenterebbe semplicemente
l'illegittimità dell'atto regionale, che
costituirebbe un vizio dell'atto amministrativo
censurabile avanti all'autorità giudiziaria.
In realtà, la delibera della Giunta della Regione
Campania non viola semplicemente un decreto-legge
dello Stato, ma contiene addirittura un rifiuto di
riconoscere efficacia ad un'intera normativa
statale, pur disponendo la Regione degli strumenti
costituzionali per contestarne la eventuale
illegittimità costituzionale; ciò che poi è
avvenuto con il ricorso della stessa Regione
Campania n. 76 del 2003, proposto avverso l'art.
32 del d.l. n. 269 del 2003, nonché con il ricorso
n. 14 del 2004, avverso l'art. 32 del medesimo d.l.,
così come convertito in legge dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici).
3. – Deve invece essere dichiarata inammissibile
la censura, formulata dal ricorrente, secondo cui
la delibera impugnata non terrebbe conto del fatto
che l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 sarebbe
fondato sull'art. 117, secondo comma, lettera l),
sull'art. 120, secondo comma, nonché sul combinato
disposto dell'art. 81, primo e quarto comma, e
dell'art. 119, secondo comma, Cost.
È evidente infatti come il richiamo di tali norme
non costituisca riferimento ad un parametro di
costituzionalità su cui valutare la delibera della
Giunta regionale della Campania, ma attenga al
diverso problema della titolarità della potestà
legislativa in tema di condono edilizio di tipo
straordinario, che non è oggetto del presente
giudizio, bensì dei ricorsi decisi con sentenza di
questa Corte n. 196 del 2004.
Il problema che si pone in questa sede, invece,
prescinde dalla legittimità o illegittimità
costituzionale del decreto-legge che disciplina il
condono edilizio e al quale si riferisce l'atto
regionale impugnato, ma riguarda semplicemente la
sussistenza della potestà della Regione di
dichiarare, in un provvedimento amministrativo,
l'inapplicabilità di un atto con forza di legge
nel proprio territorio.
4. – La fondamentale censura mossa avverso la
deliberazione della Giunta regionale della
Campania è che tale atto manifesterebbe la volontà
della Regione di non dare efficacia ad un atto
avente forza di legge dello Stato, in tal modo
violando “il canone della leale cooperazione
tra istituzioni della Repubblica”.
In questi termini, il ricorso è fondato.
Il Titolo V della Parte II della Costituzione,
così come le corrispondenti parti degli statuti
speciali, presuppongono, infatti, che l'esercizio
delle potestà legislative da parte dello Stato e
delle Regioni, secondo le regole costituzionali di
riparto delle diverse competenze, contribuisca a
produrre un unitario ordinamento giuridico, nel
quale, certo, non si esclude l'esistenza di una
possibile dialettica fra i diversi livelli
legislativi, anche con la eventualità di parziali
sovrapposizioni fra le leggi statali e regionali
che possono trovare soluzione mediante il
promovimento della questione di legittimità
costituzionale dinanzi a questa Corte, secondo le
scelte affidate alla discrezionalità degli organi
politici statali e regionali.
Ciò che è implicitamente escluso dal sistema
costituzionale è che il legislatore regionale
(così come il legislatore statale rispetto alle
leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa
allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio
territorio una legge dello Stato che ritenga
costituzionalmente illegittima, se non addirittura
solo dannosa o inopportuna, anziché agire in
giudizio dinnanzi a questa Corte, ai sensi
dell'art. 127 Cost.
Dunque né lo Stato né le Regioni possono
pretendere, al di fuori delle procedure previste
da disposizioni costituzionali, di risolvere
direttamente gli eventuali conflitti di competenza
tramite proprie disposizioni di legge (cfr.
sentenza n. 198 del 2004) o, tanto meno, tramite
atti amministrativi di indirizzo che dichiarino o
presuppongano l'inapplicabilità di un atto
legislativo rispettivamente delle Regioni o dello
Stato.
Ciò è quanto appunto fa la deliberazione della
Giunta della Regione Campania 30 settembre 2003,
n. 2827. Essa, infatti, da un lato, non ammette “la
sanatoria delle opere edilizie realizzate in
assenza dei necessari titoli abilitativi, ovvero
in difformità o con variazioni essenziali rispetto
a questi ultimi, e che siano in contrasto con gli
strumenti urbanistici generali vigenti”;
dall'altro lato, dispone che da questo divieto "restano
escluse le opere abusive che risultino ultimate
entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata
presentata domanda di rilascio di titolo edilizio
in sanatoria ai sensi e nei termini previsti dalle
disposizioni di cui al Capo IV della legge 28
febbraio 1985, n. 47, ed all'art. 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724”.
In tal modo la delibera regionale esclude
l'applicazione nel territorio della Regione
Campania delle disposizioni concernenti il condono
edilizio contenute nell'art. 32 del d.l. n. 269
del 2003.
Tanto basta per ritenere che essa leda le
attribuzioni costituzionali dello Stato e debba
essere, conseguentemente, annullata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Regione Campania, e
per essa alla Giunta regionale adottare un atto
con il quale si nega efficacia, all'interno del
proprio territorio, ad un atto legislativo dello
Stato;
e per l'effetto annulla la deliberazione della
Giunta della Regione Campania 30 settembre 2003,
n. 2827 (Integrazione alle linee guida per la
Pianificazione Territoriale Regionale in Campania,
di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 4459
del 30.09.2002, in materia di sanatoria degli
abusi edilizi).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
giugno 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2004.
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