|
S. 2518 - Conversione in
legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell’andamento dei
conti pubblici
Articolo 32.
(Misure per la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione
dell’attività di repressione dell’abusivismo
edilizio, nonché per la definizione degli illeciti
edilizi e delle occupazioni di aree demaniali)
1. Al fine di pervenire alla
regolarizzazione del settore è consentito, in
conseguenza del condono di
cui al presente articolo, il rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle
opere esistenti non conformi alla disciplina
vigente.
2. La normativa è disposta nelle more
dell’adeguamento della disciplina regionale ai
princìpi contenuti nel testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
in conformità al titolo V della Costituzione come
modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze
delle autonomie locali sul governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalità
del rilascio del predetto titolo abilitativo sono
stabilite dal presente articolo e dalle normative
regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti fornisce, d’intesa con le regioni
interessate, il supporto alle amministrazioni
comunali ai fini dell’applicazione della presente
normativa e per il coordinamento con le leggi 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e
integrazioni, e con l’articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e
integrazioni.
6. Al fine di concorrere alla
partecipazione alla realizzazione delle politiche
di riqualificazione urbanistica dei nuclei
interessati dall’abusivismo edilizio, attivate
dalle regioni ai sensi del comma 33 è destinata
una somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e 2006. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuati gli interventi da ammettere a
finanziamento.
7. Al comma 1 dell’articolo 141 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) nelle ipotesi in cui
gli enti territoriali al di sopra dei mille
abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti
urbanistici generali e non adottino tali strumenti
entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento
del consiglio è adottato
su proposta del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. [Le
disposizioni di cui alla presente lettera si
applicano anche nei confronti degli altri organi
tenuti all’adozione di strumenti urbanistici.
(Soppresso)]"
8. All’articolo
141 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è
inserito il seguente:
“2-bis. Nell’ipotesi di cui
alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso
il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione
segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il
prefetto invita gli enti che non abbiano
provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di
quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi,
previsti dallo statuto secondo criteri di
neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.
Decorso infruttuosamente il termine di quattro
mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio".
9. Per attivare un programma nazionale di
interventi, anche con la partecipazione di risorse
private, rivolto alla riqualificazione di ambiti
territoriali caratterizzati da consistente degrado
economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di
abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso
il recupero delle risorse ambientali e culturali,
è destinata una somma di 20 milioni di euro per
l’anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con i Ministri dell’Ambiente e della
tutela del territorio e per i beni e le attività
culturali, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, d’intesa
con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di
rilevanza e interesse nazionale oggetto di
riqualificazione urbanistica, ambientale e
culturale, attribuendo
priorità alle aree oggetto di programmi di
riqualificazione già approvati di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici dell’8 ottobre
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre
1998, e di cui all’articolo 120 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Su tali aree, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i
soggetti pubblici interessati, predispone un
programma di interventi, anche in riferimento a
quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal
comma 42 del presente articolo.
10. Per la realizzazione di un programma
di interventi di messa in sicurezza del territorio
nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata
una somma di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e 2006. Con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, di
intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate le aree comprese
nel programma. Su tali aree, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio,
d’intesa con i soggetti pubblici interessati,
predispone un programma operativo di interventi e
le relative modalità di attuazione.
11. Allo scopo di attuare un programma di
interventi per il ripristino e la riqualificazione
delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni
del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, è destinata una somma di 10 milioni
di euro per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali
di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della
tutela del territorio, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, di
intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tale somma è
assegnata alla soprintendenza per i beni
architettonici e ambientali, per l’esecuzione di
interventi di ripristino e riqualificazione
paesaggistica, dopo avere individuato, d’intesa
con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere
nel programma.
12. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a mettere a disposizione
l’importo massimo di 50 milioni di euro per la
costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo
di rotazione, denominato
Fondo per le demolizioni delle opere abusive,
per la concessione ai comuni e ai soggetti
titolari dei poteri di cui all’articolo 27, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle
modalità di cui
all’articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e all’articolo 41, comma 4, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi
agli interventi di demolizione delle opere abusive
anche disposti dall’autorità giudiziaria e per le
spese giudiziarie, tecniche e amministrative
connesse. Le anticipazioni, comprensive della
corrispondente quota delle spese di gestione del
Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un
periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e
condizioni stabilite con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
utilizzando le somme riscosse a carico degli
esecutori degli abusi. In caso di mancato
pagamento spontaneo del credito, l’amministrazione
comunale provvede alla riscossione mediante ruolo
ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46. Qualora le somme anticipate non siano
rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite,
il Ministro dell’interno provvede al reintregro
alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le
relative somme dai fondi del bilancio dello Stato
da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attività di monitoraggio e di
raccolta delle informazioni relative al fenomeno
dell’abusivismo edilizio di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
fanno capo all’Osservatorio nazionale
dell’abusivismo edilizio. Il Ministero collabora
con le regioni al fine di costituire un sistema
informativo nazionale necessario anche per la
redazione della relazione al Parlamento
di cui all’articolo 9 del
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
298. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il
Ministro dell’interno, sono aggiornate le modalità
di redazione, trasmissione, archiviazione e
restituzione delle informazioni contenute nei
rapporti di cui all’articolo 31, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata
una somma di 0,2 milioni di euro per l’anno 2004 e
di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006
14. Per le opere eseguite da terzi su aree
di proprietà dello Stato o facenti parte del
demanio statale, ad
esclusione del demanio marittimo, lacuale e
fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di
uso civico, il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria da parte
dell’ente locale competente è subordinato al
rilascio della disponibilità da parte dello Stato
proprietario, per il tramite dell’Agenzia del
demanio, rispettivamente, a cedere a titolo
oneroso la proprietà dell’area appartenente al
patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste
l’opera ovvero a garantire onerosamente il diritto
al mantenimento dell’opera sul suolo appartenente
al demanio e al patrimonio indisponibile dello
Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato
volta ad ottenere la disponibilità dello Stato
alla cessione dell’area appartenente al patrimonio
disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al
mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al
demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato
deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004,
alla filiale dell’Agenzia del demanio
territorialmente competente, corredata
dell’attestazione del pagamento all’erario della
somma dovuta a titolo di indennità per
l’occupazione pregressa delle aree, determinata
applicando i parametri di cui alla allegata
Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo
comunque non superiore alla prescrizione
quinquennale. A tale domanda deve essere allegata,
in copia, la documentazione relativa all’illecito
edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30
settembre 2004, inoltre, deve essere allegata
copia della denuncia in catasto dell’immobile e
del relativo frazionamento.
16. La disponibilità alla cessione
dell’area appartenente al patrimonio disponibile
ovvero a riconoscere il diritto a mantenere
l’opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile dello Stato viene
espressa dalla filiale dell’Agenzia del demanio
territorialmente competente entro il 31 dicembre
2004. Resta ferma la
necessità di assicurare, anche mediante specifiche
clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti
di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell’opera, il libero accesso al mare, con il
conseguente diritto pubblico di passaggio.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli
di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, la disponibilità alla cessione
dell’area appartenente al patrimonio disponibile
ovvero a riconoscere il diritto a mantenere
l’opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata
al parere favorevole da parte dell’Autorità
preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree
appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato
devono essere perfezionate entro il 31 dicembre
2006, a cura della filiale dell’Agenzia del
demanio territorialmente competente previa
presentazione da parte dell’interessato del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato
dall’ente locale competente, ovvero della
documentazione attestante la presentazione della
domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo
edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il
silenzio assenso con l’attestazione dell’avvenuto
pagamento della connessa oblazione, alle
condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree
appartenenti al patrimonio disponibile è
determinato applicando i parametri di cui alla
Tabella B allegata al presente decreto ed è
corrisposto in due rate di pari importo scadenti,
rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31
dicembre 2005.
19-bis. Le
opere eseguite da terzi su aree appartenenti al
patrimonio disponibile dello Stato, per le quali è
stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria da parte dell’ente locale competente,
sono inalienabili per un periodo di cinque anni
dalla data di perfezionamento delle procedure di
vendita delle aree sulle quali insistono le opere
medesime.
20. Il provvedimento formale di
riconoscimento del diritto al mantenimento
dell’opera sulle aree del demanio dello Stato e
del patrimonio indisponibile è rilasciato a cura
della filiale dell’Agenzia del demanio
territorialmente competente entro il 31 dicembre
2006, previa presentazione della documentazione di
cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per una
durata massima di anni venti, a fronte di un
canone commisurato ai valori di mercato.
21. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono
rideterminati i canoni annui di cui all’articolo
03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494.
22. Dal 1º gennaio 2004 i canoni per la
concessione d’uso sono rideterminati nella misura
prevista dalle tabelle allegate al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 5
agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per
cento.
23. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 6 del citato decreto del Ministro di
cui al comma 22, relativo alla classificazione
delle aree da parte delle regioni, in base alla
valenza turistica delle stesse.
24. Ai fini del miglioramento, della
tutela e della valorizzazione delle aree demaniali
è autorizzata una spesa fino ad un importo massimo
di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006. L’Agenzia del demanio, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, il
Ministro dei beni e delle attività culturali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano predispone un programma
di interventi volti alla riqualificazione delle
aree demaniali. Il programma è approvato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni
e integrazioni, nonchè dal presente articolo, si
applicano alle opere abusive che risultino
ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano
comportato ampliamento del manufatto superiore al
30 per cento della volumetria della costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento
superiore a 750 metri cubi. Le suddette
disposizioni trovano altresì applicazione alle
opere abusive realizzate nel termine di cui sopra
relative a nuove costruzioni residenziali non
superiori a 750 metri cubi per singola richiesta
di titolo abilitativo edilizio in sanatoria,
a condizione che la nuova costruzione non superi
complessivamente i 3.000 metri cubi.
26. Sono suscettibili di sanatoria
edilizia le tipologie di illecito di cui
all’allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell’ambito
dell’intero territorio nazionale, fermo restando
quanto previsto alla lettera e) del comma
27 del presente articolo, nonchè 4, 5 e 6
nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di
cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree
non soggette ai vincoli di cui all’articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione
di legge regionale, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con la quale è determinata la
possibilità, le condizioni e le modalità per
l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di
abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, le opere abusive non sono comunque
suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal
proprietario o avente causa condannato con
sentenza definitiva, per i delitti di cui
all’articolo 416-bis, 648-bis e 648-ter
del codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare
interventi per l’adeguamento antisismico, rispetto
alle categorie previste per i comuni secondo
quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274,
pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003;
c) non sia data la
disponibilità di concessione onerosa dell’area di
proprietà dello Stato o degli enti pubblici
territoriali, con le modalità e condizioni di cui
all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su
immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di
leggi statali e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni
ambientali e paesistici, nonchè dei parchi e delle
aree protette nazionali, regionali e provinciali
qualora istituiti prima della esecuzione di dette
opere, in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici;
e) siano state realizzate su
immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati
di interesse particolarmente rilevante ai sensi
degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto
previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e
indipendentemente dall’approvazione del piano
regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3 della
citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina
il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria alla verifica che le opere non insistano
su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli
siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti
dell’esclusione dalla sanatoria è sufficiente
l’acquisizione di elementi di prova, desumibili
anche dagli atti e dai registri del Ministero
dell’interno, che le aree interessate dall’abuso
edilizio siano state, nell’ultimo decennio,
percorse da uno o più incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei
porti e nelle aree, appartenenti al demanio
marittimo, di preminente interesse nazionale in
relazione agli interessi della sicurezza dello
Stato ed alle esigenze della navigazione
marittima, quali identificate ai sensi del secondo
comma dell’articolo 59 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
28. I termini previsti dalle disposizioni
sopra richiamate e decorrenti dalla data di
entrata in vigore dell’articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni
e integrazioni, ove non disposto diversamente,
sono da intendersi come riferiti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per quanto
non previsto dal presente decreto si applicano,
ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge
28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo
39.
29. Il procedimento di sanatoria degli
abusi edilizi posti in essere dalla persona
imputata di uno dei delitti di cui agli articoli
416-bis, 648-bis e 648-ter
del codice penale, o da terzi per suo conto, è
sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo
a procedere o di proscioglimento o di assoluzione.
Non può essere conseguito il titolo abilitativo
edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se
interviene la sentenza definitiva di condanna per
i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli
accertamenti di ufficio in ordine alle condanne
riportate nel certificato generale del casellario
giudiziale ad opera del comune, il richiedente
deve attestare, con dichiarazione sottoscritta
nelle forme di cui all'articolo
46 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, di non avere carichi pendenti in
relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale.
30. Qualora l’amministratore di beni
immobili oggetto di sequestro o di confisca ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,
autorizzato dal giudice competente ad alienare
taluno di detti beni, può essere autorizzato,
altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico
ministero, a riattivare il procedimento di
sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei
confronti dell’amministratore o del terzo
acquirente il divieto di rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma
29.
31. Il rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai
diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione
dell’illecito edilizio, con l’attestazione del
pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione
degli oneri concessori, è presentata al comune
competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo
2004, unitamente alla dichiarazione di cui al
modello allegato e alla documentazione di cui al
comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, emanano norme per la definizione del
procedimento amministrativo relativo al rilascio
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e
possono prevederne, tra l’altro, un incremento
dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento
della misura determinata nella tabella C allegata
al presente decreto, ai fini dell’attivazione di
politiche di repressione degli abusi edilizi e per
la promozione di interventi di riqualificazione
dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo
edilizio, nonché per l’attuazione di quanto
previsto dall’articolo 23 della legge 28 febbraio
1985, n. 47.
34. Ai fini dell’applicazione del presente
articolo non si applica quanto previsto
dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di
concessione relativi alle opere abusive oggetto di
sanatoria possono essere incrementati fino al
massimo del 100 per cento. Le amministrazioni
comunali perimetrano gli insediamenti abusivi
entro i quali gli oneri concessori sono
determinati nella misura dei costi per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria necessarie, nonché per gli
interventi di riqualificazione igienico-sanitaria
e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che
in proprio o in forme consortili, nell’ambito
delle zone perimetrate, intendano eseguire in
tutto o in parte le opere di urbanizzazione
primaria, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni e integrazioni, secondo le
disposizioni tecniche dettate dagli uffici
comunali, possono detrarre dall’importo
complessivo quanto già versato, a titolo di
anticipazione degli oneri concessori, di cui alla
tabella D allegata al presente decreto. Con legge
regionale, ai sensi dell’articolo 29 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal
presente articolo, sono disciplinate le relative
modalità di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del
richiedente resa ai sensi dell’articolo
47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, con allegata documentazione
fotografica, dalla quale risulti la descrizione
delle opere per le quali si chiede il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei
lavori relativo;
b) qualora l’opera abusiva
supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata
sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una
certificazione redatta da un tecnico abilitato
all’esercizio della professione attestante
l’idoneità statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione
eventualmente prescritta con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della
domanda di definizione dell’illecito edilizio,
l’oblazione interamente corrisposta nonchè il
decorso di trentasei mesi dalla data da cui
risulta il suddetto pagamento, producono gli
effetti di cui all’articolo 38, comma 2, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il
suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il
diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di
concessione, la presentazione della documentazione
di cui al comma 35, della denuncia in catasto,
della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, nonchè, ove dovute, delle denunce ai
fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e per l’occupazione del suolo
pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonchè il
decorso del termine di ventiquattro mesi da tale
data senza l’adozione di un provvedimento negativo
del comune, equivalgono a titolo abilitativo
edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti
l’oblazione dovuta non è stata interamente
corrisposta o è stata determinata in forma
dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate
senza titolo abilitativo edilizio sono
assoggettate alle sanzioni richiamate all’articolo
40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
all’articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell’oblazione e
dell’anticipazione degli oneri concessori, nonchè
le relative modalità di versamento, sono
disciplinate nell’allegato 1
al presente decreto.
39. Ai fini della determinazione
dell’oblazione non si applica quanto previsto dai
commi 13, 14, 15 e 16 dell’articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di
sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri
previsti per il rilascio dei titoli abilitativi
edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni
comunali per le medesime fattispecie di opere
edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande
di sanatoria edilizia può essere determinato
dall’Amministrazione comunale un incremento dei
predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10
per cento da utilizzare con le modalità di cui
all’articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Per
l’attività istruttoria connessa al rilascio delle
concessioni in sanatoria i comuni possono
utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente
periodo, per progetti finalizzati da svolgere
oltre l’orario di lavoro ordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione
delle domande di sanatoria presentate ai sensi del
presente articolo, nonchè ai sensi del capo IV
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, e dell’articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,
il 50 per cento
delle somme riscosse a titolo di conguaglio
dell’oblazione, ai sensi dell’articolo 35, comma
14, della citata legge n. 47 del 1985, e
successive modificazioni, è devoluto al comune
interessato. Con decreto interdipartimentale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero dell’economia e delle finanze sono
stabilite le modalità di applicazione del presente
comma.
42. All’articolo 29 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. Le proposte di varianti di recupero
urbanistico possono essere presentate da parte di
soggetti pubblici e privati, con allegato un piano
di fattibilità tecnico, economico, giuridico e
amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla
realizzazione e alla gestione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e per il
recupero urbanistico ed edilizio, volto al
raggiungimento della sostenibilità ambientale,
economica e sociale, alla coesione degli abitanti
dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla
rivitalizzazione delle aree interessate
dall’abusivismo edilizio.".
43. L’articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Articolo 32. – (Opere costruite su
aree sottoposte a vincolo). – 1. Fatte salve
le fattispecie previste dall’articolo 33, il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria per opere eseguite su immobili
sottoposti a vincolo è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non
venga formulato dalle suddette amministrazioni
entro centottanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di parere, il richiedente può
impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del
titolo abilitativo edilizio estingue anche il
reato per la violazione del vincolo. Il parere non
è richiesto quando si tratti di violazioni
riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o
la superficie coperta che non eccedano il 2 per
cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria,
alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti
su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che
risultino:
a) in difformità dalla legge 2
febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, quando possano essere
collaudate secondo il disposto del quarto comma
dell’articolo 35;
b) in contrasto con le norme
urbanistiche che prevedono la destinazione ad
edifici pubblici od a spazi pubblici, purchè non
in contrasto con le previsioni delle varianti di
recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme
del decreto ministeriale 1º aprile 1968, n. 1404,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96
del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e
18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e
successive modificazioni, sempre che le opere
stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza
del traffico.
3. Qualora non si verifichino le
condizioni di cui al comma 2, si applicano le
disposizioni dell’articolo 33.
4. Ai fini dell’acquisizione del
parere di cui al comma 1 si applica quanto
previsto dall’articolo 20, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380. Il motivato dissenso espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la
soprintendenza competente, alla tutela del
patrimonio storico artistico o alla tutela della
salute preclude il rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi
su aree di proprietà
[dello Stato o (parole soppresse)] di enti
pubblici territoriali, in assenza di un titolo che
abiliti al godimento del suolo, il rilascio della
concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è
subordinato anche alla disponibilità dell’ente
proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o
regionali vigenti, l’uso del suolo su cui insiste
la costruzione. La disponibilità all’uso del
suolo, anche se gravato di usi civici, viene
espressa [dallo Stato o
(parole soppresse)] dagli enti pubblici
territoriali proprietari entro il termine di
centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta
di disponibilità all’uso del suolo deve essere
limitata alla superficie occupata dalle
costruzioni oggetto della sanatoria e alle
pertinenze strettamente necessarie, con un massimo
di tre volte rispetto all’area coperta dal
fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi
regionali, il valore è stabilito dalla filiale
dell’Agenzia del demanio competente per territorio
per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi
della presente legge e dell’articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al
valore del terreno come risultava all’epoca della
costruzione aumentato dell’importo corrispondente
alla variazione
dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, al momento
della determinazione di detto valore. L’atto di
disponibilità, regolato con convenzione di
cessione del diritto di superficie per una durata
massima di anni sessanta, è stabilito dall’ente
proprietario non oltre sei mesi dal versamento
dell’importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono
in aree comprese fra quelle di cui all’articolo 21
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio
della concessione o della autorizzazione in
sanatoria è subordinato alla acquisizione della
proprietà dell’area stessa previo versamento del
prezzo, che è determinato dall’Agenzia del
territorio in rapporto al vantaggio derivante
dall’incorporamento dell’area.
7. Per le opere non suscettibili di
sanatoria ai sensi del presente articolo si
applicano le sanzioni previste dal decreto del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380".
43-bis. Le
modifiche apportate con il presente articolo
concernenti l’applicazione delle leggi 28 febbraio
1985, n. 47, e 23 dicembre 1994 n. 724, non si
applicano alle domande già presentate ai sensi
delle predette leggi.
44. All’articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
comma 2, dopo le parole: "l’inizio" sono inserite
le seguenti: "o l’esecuzione".
45. All’articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
comma 2, dopo le parole: " 18 aprile 1962, n. 167
e successive modificazioni e integrazioni" sono
inserite le seguenti: ",nonchè in tutti i casi di
difformità dalle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici".
46. All’articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per le opere abusivamente realizzate su immobili
dichiarati monumento nazionale con provvedimenti
aventi forza di legge o dichiarati di interesse
particolarmente importante ai sensi degli articoli
6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, o su beni di interesse archeologico,
nonchè per le opere abusivamente realizzate su
immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità
assoluta in applicazione delle disposizioni del
titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, il Soprintendente, su richiesta della
regione, del comune o delle altre autorità
preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di
180 giorni dall’accertamento dell’illecito,
procede alla demolizione, anche avvalendosi delle
modalità operative di cui ai commi 55 e 56
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662".
47. Le sanzioni pecuniarie di cui
all’articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
incrementate del cento per cento.
[48. All’articolo
45 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, comma 2, le parole: "terzo
mese" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
giorni".] Soppresso.
[49. All’articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, comma 1, dopo le parole:
"atti tra vivi" sono inserite le seguenti:",
nonchè mortis causa".] Soppresso.
49-bis.
All’articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tali
spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002
e 2003, sono reiscritte nella competenza degli
esercizi successivi a quello terminale, semprechè
l’impegno formale venga assunto entro il secondo
esercizio finanziario successivo alla prima
iscrizione in bilancio“.
49-ter.
L’articolo 41 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, è sostituito dal seguente:
–“Art. 41. –
(Demolizione di opere abusive). – 1. Entro il
mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il
responsabile del servizio trasmette al prefetto
l’elenco delle opere non sanabili per le quali il
responsabile dell’abuso non ha provveduto nel
termine previsto alla demolizione e al ripristino
dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti
relativi alla tutela del vincolo di cui al
comma 6 dell’articolo 31. Nel medesimo termine le
amministrazioni statali e regionali preposte alla
tutela trasmettono al prefetto l’elenco delle
demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono,
tra l’altro, il nominativo dei proprietari e
dell’eventuale occupante abusivo, gli estremi di
identificazione catastale, il verbale di
consistenza delle opere abusive e l’eventuale
titolo di occupazione dell’immobile.
2. Il
prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione
degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli
adempimenti conseguenti all’intervenuto
trasferimento della titolarità dei beni e delle
aree interessate, notificando l’avvenuta
acquisizione al proprietario e al responsabile
dell’abuso.
3. L’esecuzione della demolizione
delle opere abusive, compresa la rimozione delle
macerie e gli interventi a tutela della pubblica
incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi
lavori sono affidati, anche a trattativa privata
ove ne sussistano i presupposti, ad imprese
tecnicamente e finanziariamente idonee. Il
prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei
provveditorati alle opere pubbliche, delle
strutture tecnico-operative del Ministero della
difesa, sulla base di apposita convenzione
stipulata d’intesa tra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro
della difesa“.
49-quater.
All’articolo 48 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente comma: “3-ter. Al fine di
consentire una più penetrante vigilanza
sull’attività edilizia, è fatto obbligo alle
aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai
funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei
relativi contratti di somministrazione di
comunicare al sindaco del comune ove è ubicato
l’immobile le richieste di allaccio ai pubblici
servizi effettuate per gli immobili, con
indicazione della concessione edilizia ovvero
della autorizzazione ovvero degli altri titoli
abilitativi, ovvero della istanza di concessione
in sanatoria presentata, corredata dalla prova del
pagamento per intero delle somme dovute a titolo
di oblazione. L’inosservanza di tale obbligo
comporta, per ciascuna violazione, la sanzione
pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei
confronti delle aziende erogatrici di servizi
pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro
2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario
della azienda erogatrice cui sia imputabile la
stipulazione dei contratti.
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10,
11, 13 e 24, si provvede,
nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli
anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro,
per l’anno 2006, mediante quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal presente articolo.
Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti
anni, all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate alle pertinenti unità
previsionali di base, anche di nuova istituzione,
dei Ministeri interessati. Per la restante parte
degli oneri relativi all’anno 2006 si provvede
con quota parte delle entrate recate dal
presente decreto. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE
SU AREE DI PROPRIETÀ DELLO STATO
pagina seguente >>
|