"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante
interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica"
(Testo approvato in via definitiva dal Senato
della Repubblica il 29 luglio 2004, non ancora
promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Legge di conversione
Modificazioni apportate in sede di conversione al
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168
Legge di conversione
Art.
1.
1. Il decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti
per il contenimento della spesa pubblica è
convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2004, N. 168
All’articolo 1:
al comma 4, al capoverso 3, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano ai comuni
con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti»;
al comma 10, ultimo periodo, le parole: «Il
limite di spesa stabilito dal presente articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «Il limite
di spesa stabilito dal presente comma»;
al comma 11, le parole: «assicurando che la
spesa per consumi intermedi» sono sostituite
dalle seguenti: «assicurando che la spesa per
l’acquisto di beni e servizi» ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per le regioni e
gli enti locali che hanno rispettato, nell’anno
2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi
previsti relativamente al Patto di stabilità
interno, la riduzione del 10 per cento non si
applica con riferimento alle spese che siano già
state impegnate alla data di entrata in vigore del
presente decreto»;
al comma 13, dopo le parole: «realizzazione
di investimenti» sono inserite le seguenti:
«e di azioni mirate a favorire il trasporto delle
merci con modalità alternative».
Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Ulteriori interventi
correttivi). – 1. Nello stato di previsione
del Ministero della difesa è istituito un fondo da
ripartire per le esigenze correnti di
funzionamento dei servizi dell’Amministrazione,
con una dotazione, per l’anno 2004, di 575 milioni
di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte
dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le unità previsionali di base relative a
consumi intermedi del medesimo stato di
previsione.
2. Per le esigenze infrastrutturali e di
investimento delle Forze armate, è autorizzata la
spesa di 282,5 milioni di euro per l’anno 2004,
iscritta in un fondo dello stato di previsione del
Ministero della difesa, da ripartire nel corso
della gestione tra le unità previsionali di base
relative a investimenti fissi lordi con decreto
del Ministro della difesa, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonché alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
3. Al fine di incrementare la dotazione del
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è
autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di 110
milioni di euro.
4. Lo stanziamento del Fondo di solidarietà
nazionale-incentivi assicurativi, di cui
all’articolo 15, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è
incrementato, per l’anno 2004, di 50 milioni di
euro.
5. Lo stanziamento del Fondo per la
protezione civile è incrementato, per l’anno 2004,
di 15 milioni di euro.
6. All’articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, dopo il secondo comma è aggiunto il
seguente: “Qualora il finanziamento stesso non si
riferisca all’acquisto della prima casa di
abitazione, e delle relative pertinenze,
l’aliquota si applica nella misura del 2 per cento
dell’ammontare complessivo dei finanziamenti di
cui all’articolo 15 erogati in ciascun esercizio“.
La disposizione del periodo precedente si applica
ai finanziamenti erogati in base a contratti
conclusi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto.
7. Per i beni immobili diversi dalla prima
casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori
previsti dal comma 5 dell’articolo 52 del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto
dall’articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La
disposizione del periodo precedente si applica
agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private
autenticate e a quelle non autenticate presentate
per la registrazione, alle successioni apertesi ed
alle donazioni fatte a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7,
per beni immobili diversi dalla prima casa di
abitazione si intendono quelli per i quali non
ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis
all’articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa
al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
9. Limitatamente all’esercizio in corso
alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la misura dell’acconto dell’ammontare
dell’imposta sostitutiva relativa alle operazioni
da effettuare nel secondo semestre del medesimo
esercizio, prevista dall’articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 202, è elevata al 300 per cento relativamente
alle operazioni indicate nell’articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
10. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la
disciplina dell’imposta di bollo, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, primo comma, dopo il
numero 3), è aggiunto il seguente:
“3-bis) mediante pagamento dell’imposta ad
intermediario convenzionato con l’Agenzia delle
entrate, il quale rilascia, con modalità
telematiche, apposito contrassegno che
sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da
bollo.“;
b) all’articolo 4, dopo il terzo comma, è
aggiunto il seguente:
“Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate sono stabilite le caratteristiche e
le modalità d’uso del contrassegno rilasciato
dagli intermediari, nonché le caratteristiche
tecniche del sistema informatico idoneo a
consentire il collegamento telematico con la
stessa Agenzia.“;
c) all’articolo 39:
1) al primo comma, è aggiunto il seguente periodo:
“Il pagamento con modalità telematiche può essere
eseguito presso i rivenditori di generi di
monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri
distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004,
alla vendita di valori bollati, previa stipula da
parte degli stessi di convenzione disciplinante le
modalità di riscossione e di riversamento delle
somme introitate nonché le penalità per
l’inosservanza degli obblighi convenzionali.“;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Ai soggetti di cui al primo comma compete
l’aggio calcolato:
a) sull’ammontare complessivo dei valori
bollati prelevati nell’anno, nella seguente
misura:
1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per
cento;
2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
3) distributori diversi da quelli di cui ai
numeri 1) e 2): del 2 per cento;
b) sulle somme riscosse all’atto del
rilascio del contrassegno di cui all’articolo 3,
primo comma, n. 3-bis), nella misura
stabilita dalla convenzione prevista dal primo
comma del presente articolo“;
d) alla tariffa, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:
1) le parole: “lire 20.000“ sono sostituite dalle
seguenti: “euro 11“;
2) all’articolo 1:
2.1) nel comma 1-bis le parole: “lire
320.000“ sono sostituite dalle seguenti: “euro
176“;
2.2) nel comma 1-ter, le parole: “euro
41,32“ sono sostituite dalle seguenti:
“a) se presentate da ditte individuali,
euro 32;
b) se presentate da società di persone,
euro 45;
c) se presentate da società di capitali,
euro 50“;
3) all’articolo 6:
3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e
2, le parole: “per ogni mille lire o frazione di
mille lire“ sono soppresse e, dopo le rispettive
aliquote di imposta “12“, “9“ e “11“, sono
aggiunte le parole: “per mille“;
3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: “per ogni
milione di lire o frazione di milione“ sono
soppresse e la rispettiva aliquota di imposta
“100“ è sostituita dalla seguente: “0,1 per
mille“;
4) all’articolo 10, commi 1, lettera a), e
2, le parole: “per ogni mille lire ad anno“ sono
soppresse e, dopo le rispettive aliquote d’imposta
“6“ e “4“, sono aggiunte le parole: “per mille per
ogni anno“;
5) all’articolo 14, comma 1, le parole: “quando la
somma non supera lire 100.000“ e le parole: “oltre
lire 100.000 e fino a lire 250.000“, nonché i
corrispondenti importi di lire “1.000“ e “2.000“
sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole:
“quando la somma non supera euro 129,11“ e “euro
1,29“;
6) all’articolo 29, comma 1, lettera c), le
parole: “per ogni milione di lire o frazione di
milione“ sono soppresse e l’importo di lire “100“
è sostituito dal seguente: “0,1 per mille“;
7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1,
lettera a).
11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni
contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo, quantificati in euro 1.032,5 milioni per
l’anno 2004, si provvede:
a) quanto ad euro 553,5 milioni, con le
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di
cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10;
b) quanto ad euro 479 milioni per l’anno
2004, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale“ dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali».
All’articolo 2:
al comma 1, lettera b), le parole: «pari
allo 0,25 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «pari allo 0,30 per cento» e le
parole: «e l’eccedenza entro il termine di
versamento a saldo delle imposte sui redditi»
sono soppresse;
al comma 8, le parole: «sono soppresse»
sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «sono sostituite dalla
seguente: “2004“».
All’articolo 3, al comma 2, lettera b),
le parole: «delle aliquote e compartecipazione»
sono sostituite dalle seguenti: «delle
aliquote e compartecipazioni».
All’articolo 4, comma 1, capoverso 2-bis,
dopo le parole: «rifinanziamenti concessi»
sono inserite le seguenti: «, dalle banche o
dalla Cassa depositi e prestiti spa,».
All’articolo 5:
al comma 1:
all’alinea, dopo il primo periodo sono inseriti
i seguenti: «Il termine indicato nel primo
periodo si applica anche alle leggi regionali di
cui al comma 33 del citato articolo 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.
Decorso tale termine la normativa applicabile è
quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269
del 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 326 del 2003»;
alla lettera a):
al numero 1), le parole: «entro il 10
dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;
al numero 2), le parole: «secondo periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «terzo
periodo»;
alla lettera c), le parole: «entro
il 10 dicembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «tra l’11 novembre 2004 e il 10
dicembre 2004»;
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di salvaguardare il
principio dell’affidamento, le domande relative
alla definizione di illeciti edilizi presentate
fino alla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della
Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve
a tutti gli effetti, salva diversa statuizione
delle leggi regionali di cui al comma 26 del
citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del
2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli
effetti penali.
2-ter. Per le domande relative alla
definizione di illeciti edilizi presentate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del medesimo
decreto, restano salvi i soli effetti penali,
salva diversa statuizione, più favorevole, delle
predette leggi regionali.
2-quater. Le somme versate dai richiedenti
la definizione di illeciti edilizi a titolo di
terza rata dell’oblazione devono essere riversate
in tesoreria dagli intermediari della riscossione
entro il 31 dicembre 2004.
2-quinquies. Per consentire il
completamento degli accertamenti tecnici in corso,
d’intesa con le regioni interessate, relativamente
alla rideterminazione dei canoni demaniali
marittimi anche in relazione al numero,
all’estensione, alle tipologie, alle
caratteristiche economiche delle concessioni e
delle attività economiche ivi esercitate, e
all’abusivismo, il termine di cui all’articolo 32,
comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del
2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è
differito al 30 ottobre 2004».
Alla Tabella n. 1:
nella parte relativa al Ministero dell’economia
e delle finanze: alla voce «Legge n. 468 del
1978» le parole: «art. 9, comma 1-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «art. 9-ter»;
alla voce «Legge n. 35 del 1995» le
parole: «novembre 1984» sono sostituite
dalle seguenti: «novembre 1994»;
sono soppresse le seguenti voci:
«Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le
attività culturali, lo sport, l’università e la
ricerca: (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario –
cap. 7561);
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi
per opere pubbliche: (4.2.3.21-Regioni a statuto
ordinario – cap. 7562)»;
nel totale delle autorizzazioni di spesa la
cifra: «892,30» è sostituita dalla
seguente: «889,30»; nel totale degli
stanziamenti discrezionali non aventi natura
obbligatoria la cifra: «312,69» è
sostituita dalla seguente: «243,82»; alla
voce «consumi intermedi» la cifra:
«126,52» è sostituita dalla seguente:
«80,70»; alla voce «investimenti fissi
lordi» la cifra: «36,17» è sostituita
dalla seguente: «13,12»; alla voce: «trasferimenti
correnti a imprese» la cifra: «3.1.2.28»
è sostituita dalla seguente: «3.1.2.8»; nel
totale del Ministero la cifra: «1.205,00» è
sostituita dalla seguente: «1.133,11»;
nella parte relativa al Ministero della
giustizia, nel totale degli stanziamenti
discrezionali non aventi natura obbligatoria la
cifra: «155,06» è sostituita dalla
seguente: «85,79»; alla voce: «consumi
intermedi» la cifra: «126,17» è
sostituita dalla seguente: «56,90»; nel
totale del Ministero la cifra: «155,06» è
sostituita dalla seguente: «85,79»;
nella parte relativa al Ministero degli affari
esteri, nel totale degli stanziamenti
discrezionali non aventi natura obbligatoria la
cifra: «47,29» è sostituita dalla seguente:
«45,99»; alla voce: «consumi intermedi»
la cifra: «43,59» è sostituita dalla
seguente: «42,28»; nel totale del Ministero
la cifra: «49,05» è sostituita dalla
seguente: «47,73»;
nella parte relativa al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
sono soppresse le seguenti voci:
«Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le
attività culturali, lo sport, l’università e la
ricerca: (25.2.3.3 – Edilizia universitaria,
grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap.
8971);
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi
per opere pubbliche: (25.2.3.3 – Edilizia
universitaria, grandi attrezzature e ricerca
scientifica – cap. 8968)»;
nel totale del Ministero la cifra: «34,01»
è sostituita dalla seguente: «30,58»;
nella parte relativa al Ministero
dell’interno, è soppressa la seguente voce:
«Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le
attività culturali, lo sport, l’università e la
ricerca: (2.2.3.6 – Altri interventi enti locali –
cap. 7254)»;
nel totale degli stanziamenti discrezionali non
aventi natura obbligatoria la cifra: «50,82»
è sostituita dalla seguente: «48,27»; alla
voce: «consumi intermedi» la cifra:
«37,95» è sostituita dalla seguente:
«35,94»; alla voce: «investimenti fissi
lordi» la cifra: «12,88» è sostituita
dalla seguente: «12,33»; nel totale del
Ministero la cifra: «53,10» è sostituita
dalla seguente: «48,26»;
nella parte relativa al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, è
soppressa la seguente voce:
«Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di
interventi per opere pubbliche: (2.2.3.10 – Parchi
nazionali e aree protette – cap. 7227; 2.2.3.13 –
Mezzi navali ed aerei - cap. 7351; 3.2.3.5 –
Interventi per Venezia – capp. 7675, 7676; 6.2.3.2
– Difesa del suolo – cap. 8531)»;
nel totale delle autorizzazioni di
spesa la cifra: «274,23» è sostituita dalla
seguente: «252,99»; nel totale degli
stanziamenti discrezionali non aventi natura
obbligatoria la cifra: «14,85» è sostituita
dalla seguente: «10,82»; alla voce:
«consumi intermedi» la cifra: «13,91» è
sostituita dalla seguente: «9,88»; nel
totale del Ministero la cifra: «289,07» è
sostituita dalla seguente: «263,80»;
nella parte relativa al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, è soppressa la
seguente voce:
«Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di
interventi per opere pubbliche: (2.2.3.5 – Opere
varie – cap. 7162; 3.2.3.9 – Opere varie – cap.
7512; 4.2.3.15 – Opere varie – cap. 7980; 5.2.3.14
– Opere varie – cap. 8220)»;
nel totale delle autorizzazioni di spesa la
cifra: «91,20» è sostituita dalla seguente:
«3,15»; nel totale degli stanziamenti
discrezionali non aventi natura obbligatoria la
cifra: «144,28» è sostituita dalla
seguente: «141,99»; alla voce: «consumi
intermedi» la cifra: «23,94» è
sostituita dalla seguente: «21,65»; nel
totale del Ministero la cifra: «235,48» è
sostituita dalla seguente: «145,14»;
nella parte relativa al Ministero delle
comunicazioni, alla voce:
«Legge n. 488 del 1999» la cifra: «37,17»
è sostituita dalla seguente: «18,59»;
nel totale delle autorizzazioni di spesa la
cifra: «37,17» è sostituita dalla seguente:
«18,59»; nel totale del Ministero la cifra:
«45,57» è sostituita dalla seguente:
«26,99»;
nella parte relativa al Ministero delle
politiche agricole e forestali, alla voce
«Decreto legislativo n. 454 del 1999» le
parole: «legge 15 marzo 199» sono
sostituite dalle seguenti: «legge 15 marzo
1997»;
nella parte relativa al Ministero per i beni e
le attività culturali:
è inserita la seguente voce:
«Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a favore dello spettacolo
(8.2.3.2. – Fondo unico per lo spettacolo –
cap. 8642): 18,59»;
è soppressa la seguente voce:
«Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le
attività culturali, lo sport, l’università e la
ricerca: (2.2.3.2 – Impianti sportivi – cap. 7155;
2.2.3.3. – Patrimonio culturale non statale – cap.
7300; 3.2.3.3 – Patrimonio librario statale – cap.
7466; 3.2.3.7 – Patrimonio librario non statale –
cap. 7595; 4.2.3.3 – Patrimonio culturale non
statale – cap. 7832; 5.2.3.2 – Informatica di
servizio – cap. 8082; 6.2.3.3 – Patrimonio
culturale non statale – capp. 8319, 8326, 8327,
8328, 8329; 6.2.3.4 – Patrimonio culturale statale
– cap. 8339; 8.2.3.3 – Patrimonio culturale non
statale – cap. 8668; 9.2.3.2 – Patrimonio
culturale non statale – cap. 8786; 10.2.3.6 –
Patrimonio culturale non statale – cap. 8960)»;
nel totale delle autorizzazioni di spesa la
cifra: «111,07» è sostituita dalla
seguente: «112,58»; nel totale del
Ministero la cifra: «134,57» è sostituita
dalla seguente: «136,08»;
nella parte relativa al Ministero della salute,
è soppressa la seguente voce:
«Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di
interventi per opere pubbliche: (4.2.3.4 –
Prevenzione del randagismo – cap. 7330)»;
nel totale delle autorizzazioni di spesa la
cifra: «23,65» è sostituita dalla seguente:
«20,65»; nel totale del Ministero la cifra:
«31,54» è sostituita dalla seguente:
«28,54»;
nel totale generale delle autorizzazioni di
spesa la cifra: «1.632,68» è sostituita
dalla seguente: «1.494,63»; nel totale
generale degli stanziamenti discrezionali non
aventi natura obbligatoria la cifra:
«2.480,19» è sostituita dalla seguente:
«2.331,81»; nel totale generale consumi
intermedi la cifra: «1.598,35» è sostituita
dalla seguente: «1.473,58»; nel totale
generale investimenti fissi lordi la cifra:
«881,85» è sostituita dalla seguente:
«858,23»; nel totale generale delle riduzioni
di spesa la cifra: «4.262,87» è sostituita
dalla seguente: «3.976,44».
|