Torna all'indice Comune di Isernia

 

 

 

TITOLO III

 

COMMISSIONI CONSILIARI

 

ART.  7

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

            Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

1° Commissione Consiliare

Assetto del Territorio

Assetto del Territorio – Urbanistica- Lavori Pubblici – Polizia  Municipale e Traffico.

2° Commissione Consiliare

Bilancio e Programmazione

Bilancio – Sviluppo Economico – Servizi demografici – Centro elettronico Personale – Tributi

Statistica e toponomastica.

3° Commissione Consiliare

Rapporti Sociali ed Affari Generali

Affari sociali – Pubblica Istruzione – Sport e tempo libero – Cultura – Informazione – Sanità – Igiene - Decentramento

           

I regolamenti sono esaminati di volta in volta dalle Commissioni competenti per materia.

Ogni commissione è composta da n. 13 consiglieri comunali. In caso di indisponibilità del Consigliere designato o di dimissioni del componente la Commissione, le Commissioni si intendono validamente costituite, purché con un numero non inferiore ai 2/3 dei Consiglieri assegnati.

            Le commissioni consiliari sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

            La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza.

  Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

            L’elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

            In caso di mancata designazione dei componenti da eleggere o, in caso di accordo non raggiunto all’interno della maggioranza o all’interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché  sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.

            Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

            Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

            Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

            Nessun consigliere può essere designato a far parte di più di una commissione.

            Un consigliere che non possa intervenire a una seduta della propria commissione può essere sostituito da un collega del suo stesso gruppo appartenente ad altra commissione.

La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione  del consigliere interessato o, in mancanza, del capo del gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della commissione.

             

 

ART . 8

INFORMAZIONI AL CONSIGLIO SULLA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

 

Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l’Assemblea dell’avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione, nonché, della elezione del Presidente e del vice-presidente di ciascuna di esse.

 

ART.  9

INSEDIAMENTO

 

La seduta per l’insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l’occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio senza diritto di voto.

La commissione nella sua prima adunanza , procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del vice Presidente.

Le elezioni del Presidente e del vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

            In caso di vacanza del Presidente per qualsiasi causa, il vicepresidente convoca la commissione entro 5 giorni dalla data della vacanza.

 

 

ART. 10

CONVOCAZIONE

 

Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l’ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

Il vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna  le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

La convocazione e l’ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all’assessore competente per materia.

 

ART. 11

FUNZIONAMENTO – DECISIONI

 

Per la validità della seduta, è richiesta la presenza di sette componenti la commissione.

Le decisioni della commissione sono valide allorché  vengano adottate con la maggioranza dei voti.

 

ART. 12

SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE

 

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario nominato dal Segretario Comunale, previo parere favorevole del Presidente della Commissione.

I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

 

ART. 13

ASSEGNAZIONI AFFARI

 

Le Commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni, concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo – politico  amministrativo  allo stesso attribuiti.

 

 

Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente della commissione stessa e al Presidente del Consiglio Comunale.

Spetta alle commissioni consiliari permanenti esaminare preventivamente, entro il termine di trenta giorni dalla loro ricezione, le proposte di deliberazione, le istanze, petizioni e proposte regolarmente presentate da sottoporre al Consiglio Comunale , predisponendo una o più relazioni sul testo. Trascorso infruttuosamente il detto termine la proposta di deliberazione sarà comunque iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.

La Giunta può sottoporre direttamente al Consiglio le proposte di particolare urgenza, salva la facoltà del Consiglio  stesso di deferirne  l’esame alle Commissioni competenti, ovvero, anticipare l’iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno del Consiglio, nelle more della espressione del parere da parte della Commissione competente.

Nell’esercizio delle proprie competenze, le commissioni consiliari permanenti  possono richiedere l’audizione del Sindaco, dell’Assessore proponente o competente per materia delegata, di funzionari  del Comune, di rappresentanti e funzionari delle istituzioni che hanno l’obbligo di presentarsi e di rispondere.

Possono inoltre richiedere il parere di altra commissione  fissando la data entro cui il parere stesso deve pervenire, nel rispetto del termine di cui al precedente comma 3.

 

 

ART. 14

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

 

Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta, diversamente stabilito. 

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito delle persone.

 

 

ART.  15.

COMMISSIONI DI GARANZIA E DI CONTROLLO

 

          Il Consiglio, a mente dell'art. 44 del T.U. 267/00  può procedere alla istituzione di Commissioni di controllo o di garanzia, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.

          La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.

          Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

 

 

 «Torna indietro