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TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI
ART. 7
ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE
Sono costituite le seguenti
commissioni consiliari permanenti:
1° Commissione Consiliare
Assetto del Territorio
Assetto del Territorio – Urbanistica-
Lavori Pubblici – Polizia Municipale e Traffico.
2° Commissione Consiliare
Bilancio e Programmazione
Bilancio – Sviluppo Economico – Servizi
demografici – Centro elettronico Personale – Tributi
Statistica e toponomastica.
3° Commissione Consiliare
Rapporti Sociali ed Affari Generali
Affari sociali – Pubblica Istruzione –
Sport e tempo libero – Cultura – Informazione – Sanità –
Igiene - Decentramento
I regolamenti sono esaminati di volta in
volta dalle Commissioni competenti per materia.
Ogni commissione è composta da n. 13
consiglieri comunali. In caso di indisponibilità del
Consigliere designato o di dimissioni del componente la
Commissione, le Commissioni si intendono validamente
costituite, purché con un numero non inferiore ai 2/3
dei Consiglieri assegnati.
Le commissioni consiliari
sono costituite in seno al Consiglio con criterio
proporzionale.
La designazione dei
consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è
fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri
appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla
minoranza.
Le designazioni avvengono nel rispetto
del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
L’elezione dei componenti
designati avviene con votazione palese.
In caso di mancata
designazione dei componenti da eleggere o, in caso di
accordo non raggiunto all’interno
della maggioranza o all’interno della minoranza, sono
eletti con votazione segreta i componenti che conseguono
il maggior numero di voti, purché sia rispettato il
criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
Le commissioni durano in
carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
Le commissioni presentano al
Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti
sottoposti al loro esame.
Con le stesse modalità si
procede anche alla sostituzione dei componenti.
Nessun consigliere può essere
designato a far parte di più di una commissione.
Un consigliere che non possa
intervenire a una seduta della propria commissione può
essere sostituito da un collega del suo stesso gruppo
appartenente ad altra commissione.
La sostituzione deve essere preceduta da
una comunicazione del consigliere interessato o, in
mancanza, del capo del gruppo di appartenenza, diretta
al Presidente della commissione.
ART . 8
INFORMAZIONI AL CONSIGLIO SULLA COSTITUZIONE DELLE
COMMISSIONI
Il Presidente del Consiglio, nella prima
seduta utile, informa l’Assemblea dell’avvenuta
costituzione delle commissioni consiliari e di ogni
successiva variazione, nonché, della elezione del
Presidente e del vice-presidente di ciascuna di esse.
ART. 9
INSEDIAMENTO
La seduta per l’insediamento delle
commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla
data della relativa costituzione. Per l’occasione è
convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio
senza diritto di voto.
La commissione nella sua prima adunanza ,
procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente
e del vice Presidente.
Le elezioni del Presidente e del
vice-presidente avvengono con separate votazioni a
scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un
solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il
maggior numero di voti e, a parità di voti, i più
anziani di età.
In caso di vacanza del
Presidente per qualsiasi causa, il vicepresidente
convoca la commissione entro 5 giorni dalla data della
vacanza.
ART. 10
CONVOCAZIONE
Il Presidente convoca la Commissione, ne
formula l’ordine del giorno e presiede le relative
adunanze.
Il vice-presidente collabora con il
Presidente nella direzione della Commissione e ne
disimpegna le funzioni in caso di assenza o di
impedimento. In caso di assenza o di impedimento di
entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute
dal consigliere più anziano di età fra i presenti.
La convocazione e l’ordine del giorno
sono partecipati al Sindaco e all’assessore competente
per materia.
ART. 11
FUNZIONAMENTO – DECISIONI
Per la validità della seduta, è richiesta
la presenza di sette componenti la commissione.
Le decisioni della commissione sono
valide allorché vengano adottate con la maggioranza dei
voti.
ART. 12
SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE
Le funzioni di segretario della
Commissione sono svolte da un funzionario nominato dal
Segretario Comunale, previo parere favorevole del
Presidente della Commissione.
I verbali delle sedute sono sottoscritti
dal Presidente e dal segretario.
ART. 13
ASSEGNAZIONI AFFARI
Le Commissioni consiliari permanenti
costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed
esercitano le loro funzioni, concorrendo ai compiti di
indirizzo e di controllo – politico amministrativo
allo stesso attribuiti.
Il Sindaco assegna alle singole
commissioni, secondo il criterio della competenza per
materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su
cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere,
dandone formale e contestuale comunicazione al
Presidente della commissione stessa e al Presidente del
Consiglio Comunale.
Spetta alle commissioni consiliari
permanenti esaminare preventivamente, entro il termine
di trenta giorni dalla loro ricezione, le proposte di
deliberazione, le istanze, petizioni e proposte
regolarmente presentate da sottoporre al Consiglio
Comunale , predisponendo una o più relazioni sul testo.
Trascorso infruttuosamente il detto termine la proposta
di deliberazione sarà comunque iscritta all’ordine del
giorno del Consiglio Comunale.
La Giunta può sottoporre direttamente al
Consiglio le proposte di particolare urgenza, salva la
facoltà del Consiglio stesso di deferirne l’esame alle
Commissioni competenti, ovvero, anticipare l’iscrizione
dell’argomento all’ordine del giorno del Consiglio,
nelle more della espressione del parere da parte della
Commissione competente.
Nell’esercizio delle proprie competenze,
le commissioni consiliari permanenti possono richiedere
l’audizione del Sindaco, dell’Assessore proponente o
competente per materia delegata, di funzionari del
Comune, di rappresentanti e funzionari delle istituzioni
che hanno l’obbligo di presentarsi e di rispondere.
Possono inoltre richiedere il parere di
altra commissione fissando la data entro cui il parere
stesso deve pervenire, nel rispetto del termine di cui
al precedente comma 3.
ART. 14
SEDUTE DELLE COMMISSIONI
Le sedute delle commissioni sono di norma
pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga,
di volta in volta, diversamente stabilito.
La seduta non può mai essere pubblica
quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti
sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul
demerito delle persone.
ART. 15.
COMMISSIONI DI
GARANZIA E DI CONTROLLO
Il Consiglio, a mente dell'art. 44 del T.U. 267/00 può
procedere alla istituzione di Commissioni di controllo o
di garanzia, nonché commissioni di indagine
sull'attività dell'amministrazione, determinandone i
poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il
numero dei componenti e la partecipazione numerica.
La costituzione ed il
funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per
le Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la
nomina del Presidente che, comunque, deve essere
attribuita ad un consigliere di opposizione.
Alla Commissione non è
opponibile il segreto d'ufficio.
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