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TITOLO  VI

DIRITTI  E  PREROGATIVE  DEI  CONSIGLIERI

 

ART. 48

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

 

            I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende dallo stesso dipendenti.

            Il Sindaco, entro tre mesi dall’approvazione del presente Regolamento , deve disciplinare le modalità di accesso agli uffici da parte dei consiglieri.

            Hanno, inoltre, diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e, quindi, meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

            Tutti i consiglieri hanno, infine, diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta.

 

ART. 49

INTERROGAZIONI

            Ogni consigliere ha la facoltà di interrogare e di interpellare il Sindaco e ogni singolo assessore sugli argomenti relativi all’attività dell’Amministrazione Comunale:

            L’ interrogazione consiste nella semplice domanda scritta o orale se un fatto sia vero o se una informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta; se la Giunta abbia preso o intenda prendere alcune decisioni su determinate questioni o comunque per sollecitare più informazioni sull’attività dell’Amministrazione Comunale.

            L’interrogazione scritta o orale può essere presentata anche durante l’adunanza consiliare e, qualora il consigliere richieda una risposta scritta, il Sindaco deve rispondere entro trenta giorni dalla richiesta.

            Ove non venga chiesta la risposta scritta , il Sindaco può riservarsi di rispondere nella prima seduta utile.

           

ART. 50

RISPOSTA  ALLE  INTERROGAZIONI

            Le risposte alle interrogazioni che non vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'uopo delegato nella seduta prevista, devono essere date - di norma - all'inizio della seduta successiva. Esse non possono avere durata superiore a sette minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

            La replica non può avere durata superiore a due minuti.

            Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

          

ART. 51

INTERPELLANZE

 

            Il consigliere può presentare per iscritto al Presidente del Consiglio l'interpellanza.

            Essa consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.

            Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

            Dovrà rispondere per iscritto, nel caso in cui la richiesta preveda la risposta scritta.

 

ART. 52

SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

 

            Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla nella seduta fissata per la discussione, per un tempo non superiore a sette minuti.

            Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

            Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

            Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

 

ART. 53

SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI  INTERPELLANZE  ED INTERROGAZIONI

 

            Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente nella seduta fissata per la discussione. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a sette minuti.

 

ART. 54

MOZIONI

            Uno o più consiglieri possono presentare la mozione che consiste in un documento motivato, sottoscritto dai firmatari e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

          La mozione è presentata al Presidente del Consiglio che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

 

ART. 55

SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

 

          Le mozioni devono essere svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

          Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata , all’occorrenza, solo dal proprio firmatario o da uno degli altri firmatari per un tempo non superiore a sette minuti.

          Possono partecipare alla discussione, per un tempo comunque non superiore a sette minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore competente per materia, oltre al Sindaco. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i sette minuti.

          Sono ammessi ulteriori interventi esclusivamente per dichiarazioni di voto.

 

ART. 56

VOTAZIONE DELLE MOZIONI

 

          E’ ammessa la votazione della mozione nel suo complesso ed è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

          Allorché tre consiglieri facciano richiesta  di votazione per parti distinte e separate, la votazione della mozione  è svolta per le medesime parti e successivamente sul complesso della mozione stessa.

 

ART. 57

SEDUTE MONOTEMATICHE

 

          Su richiesta del Sindaco o di un terzo  dei consiglieri assegnati , al fine di garantire la snellezza delle operazioni consiliari, lo svolgimento della discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni può avvenire nel corso di una seduta consiliare appositamente convocata.

 

ART. 58

GETTONE DI PRESENZA, RIMBORSO SPESE ED INDENNITA’ AI CONSIGLIERI

         

          I gettoni di presenza spettanti a ciascun consigliere per la partecipazione a sedute di Consiglio e di Commissioni formalmente costituite vengono liquidati trimestralmente dal dirigente competente.

          Qualora il consigliere abbia fatto richiesta di trasformazione del gettoni di presenza in indennità di funzione, anch’essa da liquidarsi trimestralmente, dall’importo di questa, fissato annualmente dal Consiglio comunale verrà detratta una somma pari al gettone di presenza, fissato pur esso annualmente, per ogni assenza dalle sedute degli organi collegiali di cui far parte.

         

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