TITOLO VI
DIRITTI E
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI
ART. 48
DIRITTO
ALL’INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI
I consiglieri comunali, per acquisire
notizie ed informazioni utili all'espletamento del
proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed
a quelli degli enti e delle aziende dallo stesso
dipendenti.
Il Sindaco, entro tre mesi dall’approvazione
del presente Regolamento , deve disciplinare le modalità
di accesso agli uffici da parte dei consiglieri.
Hanno, inoltre, diritto di ottenere dagli
uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende
dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei
provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti
provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su
proposta del Segretario o del responsabile del servizio,
il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela
dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal
caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga
sottoposta alla Commissione consiliare permanente
competente per materia. Se questa ritiene legittima e,
quindi, meritevole di accoglimento la richiesta del
Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta
con la presenza del richiedente e con quella
obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per
l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal
segreto d'ufficio.
Tutti i consiglieri hanno, infine, diritto
di prendere visione e di estrarre copia degli atti
preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni,
adottate dalla Giunta.
ART. 49
INTERROGAZIONI
Ogni consigliere ha la facoltà di
interrogare e di interpellare il Sindaco e ogni singolo
assessore sugli argomenti relativi all’attività
dell’Amministrazione Comunale:
L’ interrogazione consiste nella semplice
domanda scritta o orale se un fatto sia vero o se una
informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta; se
la Giunta abbia preso o intenda prendere alcune
decisioni su determinate questioni o comunque per
sollecitare più informazioni sull’attività
dell’Amministrazione Comunale.
L’interrogazione scritta o orale può essere
presentata anche durante l’adunanza consiliare e,
qualora il consigliere richieda una risposta scritta, il
Sindaco deve rispondere entro trenta giorni dalla
richiesta.
Ove non venga chiesta la risposta scritta ,
il Sindaco può riservarsi di rispondere nella prima
seduta utile.
ART. 50
RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI
Le risposte alle interrogazioni
che non vengono date
dal Sindaco o da un Assessore all'uopo delegato nella
seduta prevista, devono essere date - di norma -
all'inizio della seduta successiva. Esse non possono avere
durata superiore a sette minuti e possono dar luogo a
replica da parte dell'interrogante, che può anche
dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
La replica non può avere durata superiore a
due minuti.
Nel caso l'interrogazione sia stata
presentata da più consiglieri, il diritto di replica
spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo
firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia
intervenuto diverso accordo.
ART. 51
INTERPELLANZE
Il consigliere può presentare per iscritto
al Presidente del Consiglio l'interpellanza.
Essa consiste nella domanda posta al Sindaco
circa i motivi o gli intendimenti della condotta del
Sindaco stesso o della Giunta.
Il Sindaco risponde nella prima seduta utile
da tenersi entro trenta giorni.
Dovrà rispondere per iscritto, nel caso in
cui la richiesta preveda la risposta scritta.
ART. 52
SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE
Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha
diritto di svolgerla nella seduta fissata per la discussione, per un tempo
non superiore a sette minuti.
Dopo le dichiarazioni rese, per conto della
Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante
ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo
non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali
si dichiara o no soddisfatto.
Nel caso l'interpellanza sia stata
sottoscritta da più consiglieri, il diritto di
svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di
essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che
tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso
accordo.
Il Consigliere, che non sia soddisfatto
della risposta data dalla Giunta ad una sua
interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.
ART. 53
SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE ED
INTERROGAZIONI
Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un
medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte
congiuntamente nella
seduta fissata per la discussione. Intervengono per
primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le
risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli
interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo
non superiore a sette minuti.
ART. 54
MOZIONI
Uno o più consiglieri possono presentare la
mozione che consiste in un documento motivato,
sottoscritto dai firmatari e volto a promuovere una
deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
La mozione è presentata al Presidente del
Consiglio che ne dispone l'acquisizione al verbale
dell'adunanza in cui è annunciata.
ART. 55
SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI
Le mozioni devono essere svolte
nella seduta immediatamente successiva alla loro
presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
Indipendentemente dal numero dei firmatari, la
mozione è illustrata , all’occorrenza, solo dal proprio
firmatario o da uno degli altri firmatari per un tempo
non superiore a sette minuti.
Possono partecipare alla discussione, per un
tempo comunque non superiore a sette minuti, un
consigliere per ogni gruppo ed un assessore competente
per materia, oltre al Sindaco. Il Consigliere, che ha
illustrato la mozione, ha diritto di replica per un
tempo non eccedente i sette minuti.
Sono ammessi
ulteriori interventi esclusivamente per
dichiarazioni di voto.
ART. 56
VOTAZIONE DELLE MOZIONI
E’ ammessa la votazione della mozione nel suo
complesso ed è approvata se ottiene la maggioranza
assoluta dei votanti.
Allorché tre consiglieri facciano richiesta
di votazione per parti distinte e separate, la votazione
della mozione è svolta per le medesime parti e
successivamente sul complesso della mozione stessa.
ART. 57
SEDUTE MONOTEMATICHE
Su richiesta del Sindaco o di un terzo dei
consiglieri assegnati , al fine di garantire la
snellezza delle operazioni consiliari, lo svolgimento
della discussione delle interrogazioni, delle
interpellanze e delle mozioni può avvenire nel corso di
una seduta consiliare appositamente convocata.
ART. 58
GETTONE DI PRESENZA, RIMBORSO SPESE ED INDENNITA’ AI
CONSIGLIERI
I gettoni di presenza spettanti a ciascun
consigliere per la partecipazione a sedute di Consiglio
e di Commissioni formalmente costituite vengono
liquidati trimestralmente dal dirigente competente.
Qualora il consigliere abbia fatto richiesta
di trasformazione del gettoni di presenza in indennità
di funzione, anch’essa da liquidarsi trimestralmente,
dall’importo di questa, fissato annualmente dal
Consiglio comunale verrà detratta una somma pari al
gettone di presenza, fissato pur esso annualmente, per
ogni assenza dalle sedute degli organi collegiali di cui
far parte.
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