|
TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE
ART. 29
ORDINE DURANTE LE SEDUTE
Al Presidente del Consiglio
spetta il mantenimento dell’ordine durante le sedute.
La forza pubblica non può
entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine
del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta
la seduta.
ART. 30
SANZIONI DISCIPLINARI
Nessun consigliere può
intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed
ottenuto la parola dal Presidente.
Nella discussione degli
argomenti il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri
comunali hanno il più ampio diritto di esprimere
apprezzamenti, critiche, rilievi e censure solo se
riguardano atteggiamenti, opinioni o comportamenti
politico-amministrativi.
Tale diritto è esercitato
escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e
alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso,
contenuto entro i limiti dell’educazione, della prudenza
e del civile rispetto.
Non è consentito esprimere
apprezzamenti che possano offendere l’onorabilità di
persone.
Se un consigliere turba, con il suo
comportamento, la discussione e l'ordine della seduta,
ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo
richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a
verbale del richiamo.
Dopo un ulteriore formale
richiamo, avvenuto nel corso della medesima seduta, il
Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del
consigliere richiamato dall'aula, per tutto il tempo
della seduta.
La proposta viene messa ai voti senza
discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il
Presidente sospende la seduta.
Il Presidente può proporre l'esclusione
dall'aula e, quindi, dai lavori di un consigliere che
provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di
atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.
ART. 31
TUMULTO IN AULA
Quando vi sia tumulto in
aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il
Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene
opportuno, scioglie la seduta.
In tal caso, il Consiglio si
intende aggiornato al primo giorno successivo non
festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la
seduta tolta.
ART. 32
COMPORTAMENTO DEL
PUBBLICO
Il pubblico è ammesso ad assistere alle
sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo
scopo; deve tenere un comportamento corretto ed
astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni
espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal
Consiglio.
Non è consentita l’esposizione
di cartelli, striscioni e l’uso di qualsiasi altro
mezzo che interferisca con l’esercizio delle funzioni
del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
I poteri per il mantenimento
dell’ordine nella parte della sala destinata al pubblico
spettano discrezionalmente al Presidente, che li
esercita avvalendosi, ove occorra, dell’opera della
Polizia Municipale. A tal fine due di essi sono sempre
comandati di servizio per le adunanze del Consiglio
Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
Il Presidente può disporre
l'espulsione dall'aula di chi, in qualche modo, ostacoli
il proseguimento dei lavori.
ART. 33
PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE
Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri
partecipano alle adunanze seduti nei posti loro
assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al
Presidente e al Consiglio.
Il Sindaco, gli Assessori e i
Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al
Presidente all’inizio del dibattito o al termine
dell’intervento di un collega.
Le discussioni e i dialoghi fra
i Consiglieri e gli altri partecipanti al Consiglio sono
vietate.
Il Presidente deve intervenire
togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato
origine al dialogo, mantenendola a chi era iscritto a
parlare.
Il Presidente può interrompere
chi sta parlando, per richiamo al regolamento e al
rispetto dei termini di durata degli interventi dallo
stesso stabiliti.
Ogni intervento deve riguardare
unicamente la proposta in discussione. In caso
contrario, il Presidente richiama all’ordine l’oratore
e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la
parola.
Nessun intervento, quando sia
contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere
interrotto per la sua continuazione nell’adunanza
successiva.
ART. 34
SVOLGIMENTO
INTERVENTI
Il Presidente concede
la parola secondo l'ordine delle prenotazioni.
I Consiglieri iscritti a
parlare, che non si trovino in aula al momento del
proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
I consiglieri possono
scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione
al Presidente; non possono però intervenire più di due
volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto
che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per
richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
ART. 35
ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
Il Consiglio Comunale
procede all’esame degli argomenti secondo l’ordine del
giorno.
L’ordine di trattazione degli
argomenti può essere modificato per decisione del
Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora
nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di
opposizioni, decide il Consiglio con votazione a
maggioranza, senza discussione.
E’ facoltà della Giunta
Comunale di ritirare la proposta iscritta all’ordine del
giorno. Il Consiglio ne prende atto senza discussione.
Analoga facoltà spetta ai consiglieri proponenti.
ART. 36
DURATA DEGLI INTERVENTI
Terminata l’illustrazione di un
argomento da parte del relatore, il Presidente dà,
nell’ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di
intervenire.
Dopo che il Presidente ha
invitato i consiglieri alla discussione e nessuno abbia richiesto la parola, la proposta viene messa in
votazione.
Nella trattazione dello stesso
argomento, ciascun consigliere può intervenire nella
discussione per non più di due volte.
Ciascun intervento può avere
la durata massima di 7 minuti.
Il relatore replica in forma
concisa agli interventi, associando quelli che hanno
avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo
richiesto dalla loro natura e numero.
Il Presidente, dopo che su un
argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne
hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore,
dichiara chiusa la discussione generale.
Dichiarata chiusa la
discussione generale o, in caso di presentazione di
emendamenti, la discussione sugli stessi, la parola può
essere concessa, per le dichiarazioni di voto, a un solo
consigliere per ogni gruppo e per la durata non
superiore, per ciascuno, a due minuti.
Qualora uno o più consiglieri
di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal
capogruppo, hanno diritto anch’essi di intervenire, per
motivare una diversa espressione di voto.
I loro interventi devono essere
contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
I termini di tempo previsti dai
commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni
generali relative al bilancio preventivo, al conto
consuntivo, ai regolamenti e ai piani territoriali ed
urbanistici e loro varianti generali.
ART. 37
PRESENTAZIONE EMENDAMENTI
Costituiscono emendamenti le
correzioni di forma, le modificazioni, soppressioni,
integrazioni e parziali sostituzioni del testo della
proposta di deliberazione e di mozione.
Gli emendamenti sono
presentati, per iscritto, al Presidente, anche durante
l’adunanza e comunque prima della chiusura della
discussione generale.
Ciascun consigliere può
presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino
al momento in cui la discussione è chiusa. Un
emendamento ritirato dal proponente può essere fatto
proprio da altro consigliere.
ART. 38
DISCUSSIONE EMENDAMENTI
Dopo la chiusura della
discussione generale, il Presidente concede la parola al
presentatore dell’emendamento, il quale ha due minuti
di tempo per procedere all’istruzione del medesimo, così
come previsto dall’art. 37 del presente regolamento.
Ogni consigliere ha facoltà
di intervenire nella discussione per non più di due
minuti.
ART. 39
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE
La questione pregiudiziale si
ha quando viene richiesto che un argomento non sia
discusso, precisandone i motivi. La questione
pregiudiziale può essere posta anche prima della
votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
La questione sospensiva si ha
quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
Può essere posta anche prima della votazione della
deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata
ad altra riunione.
La questione sospensiva può
essere posta anche nel corso della discussione.
Le questioni sono discusse e,
se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei
votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che
continui la discussione.
Le questioni pregiudiziali e
sospensive, poste prima dell’inizio della discussione di
merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di
procedere all’esame dell’argomento cui si riferiscono.
Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente
o ad uno di essi, nel caso in cui una proposta sia
presentata da più consiglieri, un consigliere a favore e
uno contro, per non oltre cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con
votazione palese.
I richiami al regolamento,
all’ordine del giorno o all’ordine dei lavori e le
questioni procedurali hanno la precedenza sulle
discussioni principali. In tali casi, possono parlare,
dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a
favore, per non più di due minuti ciascuno.
ART. 40
FATTO PERSONALE
Costituisce fatto personale la
censura sulla condotta del Sindaco, di un Consigliere o
di un componente della Giunta o l’attribuzione ai
medesimi di fatti ritenuti non veri o opinioni e
dichiarazioni diverse da quelle espresse.
Chi chiede la parola per fatto
personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide
se il fatto sussista o meno. Se l’interessato insiste
anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide
il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
Gli interventi sul fatto personale non possono durare
per più di cinque minuti.
Il Consiglio prende atto della
conclusione della discussione senza votazione.
ART. 41
DICHIARAZIONI DI VOTO
A conclusione della
discussione, ciascun consigliere o un consigliere per
ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando
succinta motivazione dell’orientamento proprio o del
proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti.
Iniziata la votazione, non è
più concessa la parola fino alla proclamazione del
voto.
ART. 42
VERIFICA DEL NUMERO LEGALE
In qualsiasi momento, nel corso
della seduta, si procede alla verifica del numero legale
anche a richiesta di un solo consigliere.
Il Presidente, ove accerti la
mancanza del numero legale, scioglie la seduta.
ART. 43
VOTAZIONE
I consiglieri votano per alzata
di mano; nel caso in cui pervenga la richiesta da almeno
3 consiglieri, è ammessa la votazione per appello
nominale.
La votazione non può aver luogo
se al momento della stessa i consiglieri non sono
presenti nel numero necessario per rendere legale
l’adunanza.
Le sole deliberazioni
concernenti persone si prendono a scrutinio segreto,
mediante scheda da deporsi in apposita urna.
Terminate le votazioni, il
Presidente, con l’assistenza di tre consiglieri con
funzioni di scrutatori nel caso di votazioni segrete, ne
riconosce e proclama l’esito. Le schede bianche e quelle
nulle si computano per determinare la maggioranza dei
votanti.
In tutte le ipotesi di
votazione sopra descritte, si intende adottata la
proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
Per i regolamenti e i bilanci,
le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
a)
per i regolamenti,
qualora non siano stati presentati emendamenti o
avanzate proposte di votazione del provvedimento per
singole parti, si procede alla discussione e alla
votazione del testo nel suo complesso.
b)
per i bilanci, avvenuta
la discussione generale, si effettuano le votazioni
sulle eventuali proposte di modifica di singoli
capitoli, presentate dai consiglieri. Concluse tali
votazioni, vengono posti in votazione, congiuntamente,
il bilancio annuale, corredato della relazione
revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale,
e le altre proposte comprese nello schema di
deliberazione con le modificazioni, sia al bilancio che
alla deliberazione, conseguenti all’approvazione
preliminare di eventuali variazioni.
Quando è iniziata la votazione
non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi,
fino alla proclamazione dei risultati.
ART. 44
IRREGOLARITA’ NELLA VOTAZIONE
Quando si verifichino
irregolarità nella votazione, da chiunque segnalate, il
Presidente annulla la votazione e dispone che sia
immediatamente ripetuta, ammettendovi, però, soltanto i
consiglieri che presero parte a quella annullata.
ART. 45
VERBALIZZAZIONE RIUNIONI
Il verbale delle adunanze è
l’atto pubblico che documenta la volontà espressa,
attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio
Comunale.
Il Segretario Generale provvede alla redazione del verbale e, in caso di sua
assenza, il Vice Segretari. Il verbale deve contenere i
punti principali della discussione, il numero dei voti
resi a favore e contro ogni proposta e il numero degli
astenuti.
Il verbale delle adunanze è
firmato dal Presidente dell’adunanza e dal Segretario
Generale.
ART. 46
REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI.
Le deliberazioni del Consiglio,
che comportano modificazioni o revoca di altre
esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non
facciano espressa e chiara menzione dell’atto modificato
o revocato.
ART. 47
SEGRETARIO – INCOMPATIBILITA’
Il Segretario Comunale deve
allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la
trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di
interesse proprio, liti o contabilità dei suoi parenti,
del coniuge o affini sino al quarto grado o nel caso di
conferimento di impieghi ai medesimi.
In tale ipotesi, il Consiglio
sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di
segretario verbalizzante.
|