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TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

 

ART. 29

ORDINE DURANTE LE SEDUTE

 

 Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell’ordine durante le sedute.

 La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

 

ART. 30

SANZIONI DISCIPLINARI

 

 Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

 Nella discussione degli argomenti il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure solo se riguardano atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

 Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell’educazione, della prudenza e del civile rispetto.

 Non è consentito esprimere apprezzamenti che possano offendere l’onorabilità di persone.

 Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il  Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.

 Dopo un ulteriore formale richiamo, avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula, per tutto il tempo della seduta.

 La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.

 Il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e, quindi, dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

 

ART. 31

TUMULTO IN AULA

 

 Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

  In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

 

ART. 32

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

 

          Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo; deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

 Non è consentita l’esposizione di cartelli, striscioni e l’uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l’esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

 I poteri per il mantenimento dell’ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell’opera della Polizia Municipale. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

 Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualche modo, ostacoli il proseguimento dei lavori.

 

ART. 33

PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

 

 Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente e al Consiglio.

 Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all’inizio del dibattito o al termine dell’intervento di un collega.

 Le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri e gli altri partecipanti al Consiglio sono vietate.

 Il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola a chi era iscritto a parlare.

 Il Presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento e al rispetto dei termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

 Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all’ordine l’oratore e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.

 Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell’adunanza successiva.

 

ART. 34

SVOLGIMENTO INTERVENTI

 

          Il  Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni.

 I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

 I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

 

ART. 35

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

 

         Il Consiglio Comunale procede all’esame degli argomenti secondo l’ordine del giorno.

 L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

 E’ facoltà della Giunta Comunale di ritirare la proposta iscritta all’ordine del giorno. Il Consiglio ne prende atto senza discussione. Analoga facoltà spetta ai consiglieri proponenti.

 

 

ART. 36

DURATA DEGLI INTERVENTI

 

         Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell’ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire.

 Dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione e nessuno abbia richiesto la parola, la proposta viene messa in votazione.

 Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun consigliere può intervenire nella discussione per non più di due volte.

 Ciascun intervento può avere la durata massima di 7 minuti.

 Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

 Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione generale.

 Dichiarata chiusa la discussione generale o, in caso di presentazione di emendamenti, la discussione sugli stessi, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, a un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a due minuti.

 Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch’essi di intervenire, per motivare una diversa espressione di voto.

 I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

 I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti e ai piani territoriali ed urbanistici e loro varianti generali.

 

 

ART. 37

PRESENTAZIONE EMENDAMENTI

 

            Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, soppressioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione e di mozione.

 Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente, anche durante l’adunanza e comunque prima della chiusura della discussione generale.

 Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altro consigliere.

 

 

ART. 38

DISCUSSIONE EMENDAMENTI

 

            Dopo la chiusura della discussione generale, il Presidente concede la parola al presentatore dell’emendamento, il quale ha due minuti di tempo per procedere all’istruzione del medesimo, così come previsto dall’art. 37 del presente regolamento.

 Ogni consigliere ha facoltà di intervenire nella discussione per non più di due minuti.

 

 

ART. 39

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

 

 La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

 La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

 La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

 Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

 Le questioni pregiudiziali e sospensive, poste prima dell’inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all’esame dell’argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso in cui una proposta sia presentata da più consiglieri, un consigliere a favore e uno contro, per non oltre cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

 I richiami al regolamento, all’ordine del giorno o all’ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, per non più di due minuti ciascuno.

 

 

ART. 40

FATTO PERSONALE

 

 Costituisce fatto personale la censura sulla condotta del Sindaco, di un Consigliere o di un componente della Giunta o l’attribuzione ai medesimi di fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

 Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se l’interessato insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese. Gli interventi sul fatto personale non possono durare per più di cinque minuti.

 Il Consiglio prende atto della conclusione della discussione senza votazione.

 

 

ART. 41

DICHIARAZIONI DI VOTO

 

 A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell’orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti.

 Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

 

ART. 42

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

 

          In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

 Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, scioglie la seduta.

 

ART. 43

VOTAZIONE

 

          I consiglieri votano per alzata di mano; nel caso in cui pervenga la richiesta da almeno 3 consiglieri, è ammessa la votazione per appello nominale.

 La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l’adunanza.

 Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

 Terminate le votazioni, il Presidente, con l’assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori nel caso di votazioni segrete, ne riconosce e proclama l’esito. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

 In tutte le ipotesi di votazione sopra descritte, si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

 Per i regolamenti e i bilanci, le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a)    per i regolamenti, qualora non siano stati presentati emendamenti o avanzate proposte di votazione del provvedimento per singole parti, si procede alla discussione e alla votazione del testo nel suo complesso.

b)    per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale, corredato della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale, e le altre proposte comprese nello schema di deliberazione con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all’approvazione preliminare di eventuali variazioni.

 Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

 

 

ART. 44

IRREGOLARITA’ NELLA VOTAZIONE

 

 Quando si verifichino irregolarità nella votazione, da chiunque segnalate, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi, però, soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

 

 

ART. 45

VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

 

 Il verbale delle adunanze è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

 Il Segretario Generale provvede alla redazione del verbale e, in caso di sua assenza, il Vice Segretari. Il verbale deve contenere i punti principali della discussione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e il numero degli astenuti.

 Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell’adunanza e dal Segretario Generale.

 

 

ART. 46

REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI.

 

 Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell’atto modificato o revocato.

 

ART. 47

SEGRETARIO – INCOMPATIBILITA’

 

          Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, liti o contabilità dei suoi parenti, del coniuge o affini sino al quarto grado o nel caso di conferimento di impieghi ai medesimi.

 In tale ipotesi, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

 

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