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TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 59
ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI
INFORMAZIONE
Un esemplare delle deliberazioni adottate dal
Consiglio è depositato negli Uffici della segreteria
comunale, a disposizione dei cittadini, che, oltre a
prenderne visione, possono richiederne il rilascio di
copie, previo pagamento del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonché i diritti di ricerca e di misura.
ART. 60
AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO
Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale
ed organizzativa.
Per l’esercizio delle funzioni spettanti al
Consiglio, L’Amministrazione Comunale può mettere a
disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la
residenza del Comune, appositamente attrezzata.
In tal caso l’amministrazione prevede una
struttura organizzativa di riferimento con personale
autorizzato a prestare la propria attività durante
l’orario di servizio per garantire l’operatività dei
gruppi consiliari.
In sede di formazione del bilancio di
previsione devono essere indicate le risorse
finanziarie necessarie per garantire l’autonomia del
Consiglio.
Le dotazione di spesa di cui al precedente
comma sono assegnate ad un dirigente/responsabile del
servizio dell’ente che le utilizza dietro indicazione
del Presidente.
Il rendiconto delle spese sostenute viene
annualmente presentato in Consiglio Comunale.
ART. 61
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dopo
che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la
quale è stato approvato.
Entra trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente regolamento sarà data applicazione all’articolo
7.
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