TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ART. 1
CONSIGLIERI COMUNALI
L’elezione dei consiglieri comunali, la
loro durata in carica, il numero dei consiglieri
attribuito al Comune e la loro
posizione giuridica sono regolati dalla
legge.
I Consiglieri comunali entrano nell’esercizio delle
funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative
inerenti alla carica,
dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in
caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio
adotta la
prescritta deliberazione.
ART. 2
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO – CONSIGLIERE ANZIANO.
La prima convocazione del
Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti.
Per la circostanza, è convocato dal
Sindaco e presieduto dal consigliere anziano
fino all’elezione del Presidente
dell’assemblea.
Nel caso di mancata elezione del
Presidente dell’Assemblea nel corso della prima seduta
del Consiglio, le
convocazioni delle sedute successive sono
effettuate comunque dal Sindaco.
L’avviso di convocazione è notificato tramite messo
comunale agli eletti almeno cinque giorni prima della
data
fissata per l’adunanza e va,
contestualmente, partecipato al Prefetto.
ART. 3
PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO
Nella prima seduta il
Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
-
- convalida degli eletti ed
eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
-
- giuramento del Sindaco;
-
- elezione del Presidente
dell’assemblea;
-
- presentazione, da parte del
Sindaco, delle linee programmatiche relative alle azioni
e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato.
-
- comunicazione dei
componenti della Giunta;
-
- elezione della commissione
elettorale comunale.
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