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TITOLO  I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

CONSIGLIERI COMUNALI

L’elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro

posizione giuridica sono regolati dalla legge.

          I Consiglieri comunali entrano nell’esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica,

         dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la 

         prescritta deliberazione.

 

ART. 2

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO  – CONSIGLIERE ANZIANO.

          La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

Per la circostanza, è convocato dal Sindaco  e presieduto dal consigliere anziano  fino all’elezione del Presidente

dell’assemblea.

Nel caso di mancata elezione del Presidente dell’Assemblea nel corso della prima seduta del Consiglio, le

convocazioni delle sedute successive sono effettuate comunque dal Sindaco.

         L’avviso di convocazione è notificato tramite messo comunale agli eletti almeno cinque giorni prima della data

           fissata  per l’adunanza e va, contestualmente, partecipato al Prefetto.

 

ART. 3

PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

       Nella prima  seduta il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

-         - convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;

-         - giuramento del Sindaco;

-         - elezione del Presidente dell’assemblea;

-         - presentazione, da parte del Sindaco, delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel

             corso del mandato.

-         - comunicazione dei componenti della Giunta;

-         - elezione della commissione elettorale comunale.

 

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