TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO
ART. 16
ADUNANZE DEL CONSIGLIO
Le adunanze del Consiglio Comunale sono
disciplinate dalle norme contenute nel presente
Regolamento che sono integrative e coordinative di
quelle contenute nel T.U.E.L 267/2000.
ART. 17
SEDE RIUNIONI
Le sedute del Consiglio si svolgono
nell’apposita sala della sede comunale, salvo i casi in
cui la Giunta può, con provvedimento motivato e per la
trattazione di specifici argomenti, disporre che il
Consiglio si svolga in altro luogo.
In tal caso, deve essere assicurato il
normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e
ai consiglieri deve essere garantito il normale
svolgimento delle proprie funzioni.
Per le riunioni fuori dalla sede
comunale, il Presidente deve dare notizia al pubblico
almeno 24 ore prima dell’inizio dei lavori, con apposito
avviso da pubblicarsi all’albo pretorio ed in altri
luoghi pubblici.
ART.
18
SESSIONI
Il Consiglio si riunisce in sessione
ordinaria o straordinaria, secondo le previsioni
statutarie.
Può essere riunito in sessione
straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei
consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco.
La riunione del Consiglio
deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla
presentazione della domanda, inserendo all'ordine del
giorno le questioni richieste.
Il Prefetto può riunire il
Consiglio tutte le volte che il Presidente, pur
formalmente diffidato dallo stesso, non provveda
all’obbligo della convocazione.
ART. 19
CONVOCAZIONE
Il Presidente convoca i consiglieri con
avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del
messo comunale.
L'avviso di convocazione va
consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è
valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede,
purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso
convivente.
Qualora il consigliere abbia
residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel
Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla
quale vanno notificati gli avvisi.
Il personale
incaricato della notifica deve documentare l’avvenuta
notifica nelle forme stabilite dal Segretario Generale
dell’ente.
L'avviso per le sessioni
ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi,
deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque
giorni prima della data fissata per la prima riunione;
per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni
prima di quello fissato per la prima adunanza.
Nei casi
d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli
argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal
caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti
va differito al giorno seguente, qualora ne faccia
richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
Altrettanto resta stabilito
per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già
iscritti all'ordine del giorno di una determinata
seduta.
L'elenco degli argomenti da
trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio , sotto la
responsabilità del Segretario comunale, deve essere
pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno
il giorno precedente a quello fissato per la prima
adunanza.
Nessuna proposta può essere
tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, fin
dalla convocazione della riunione, non sia stata
depositata nella sala delle adunanze, unitamente ai
documenti necessari per poter essere esaminata.
Nell'avviso di prima
convocazione può essere indicata anche la data della
seconda convocazione.
ART. 20
SEDUTA PRIMA
CONVOCAZIONE
La
seduta di prima convocazione del Consiglio è valida se
interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al
Comune.
Trascorsa mezz’ora da quella fissata per l’inizio della
seduta di prima convocazione e ove manchi il numero
minimo previsto per renderla valida, essa viene
dichiarata deserta
Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi
in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore
dopo quella andata deserta, le adunanze sono valide,
purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri
assegnati al Consiglio.
I consiglieri che dichiarano
di astenersi dal voto si computano nel numero necessario
a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei
votanti.
ART. 21
SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE
E’ seduta di seconda
convocazione quella che segue ad una precedente, che non
poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero
che, dichiarata regolarmente aperta , non poté
proseguire per essere venuto a mancare il numero legale,
ma non anche quella che segue ad una regolare di prima
convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
L’avviso per la seduta di
seconda convocazione , quando la data non risulti
indicata in quello per la prima, deve essere recapitato
ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al
precedente ART. 19.
Quando però l’avviso per la
prima convocazione indichi anche il giorno della
seconda, l’avviso per quest’ultima, nel caso si renda
necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non
intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui
quella venne sciolta per essere venuto a mancare il
numero legale.
Il giorno e l’ora della seduta
di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente.
Ove fossero state programmate
più sedute, si considera di seconda convocazione
l’adunanza immediatamente successiva a quella dichiarata
deserta. Di ciò deve essere data dal Presidente
comunicazione scritta al Sindaco, agli Assessori e ai
Consiglieri.
Trascorsa mezz’ora da quella
fissata per l’inizio della seduta di seconda
convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per
renderla valida, essa viene dichiarata deserta. Tali
argomenti debbono essere iscritti e trattati nella
riunione dopo quelli di seconda convocazione .
L’aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti
i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro
ore prima dell’adunanza.
Nel caso di affari
volontariamente rinviati dal Consiglio per la
trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta
che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per
motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei
presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di
“prima convocazione”.
ART. 22
PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI
L’assessore partecipa alle
adunanze del Consiglio Comunale con funzioni referenti e
diritto di intervento, limitatamente alla materia
delegata, ma senza diritto di voto.
La sua partecipazione alle
adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini
della determinazione delle presenze necessarie per la
legalità della seduta e delle maggioranze per le
votazioni.
ART. 23
ORDINE DEL GIORNO
L’elenco degli argomenti da
trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale
costituisce l’ordine del giorno.
Spetta al Presidente,
d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, sentita la
Conferenza dei Capigruppo, stabilire, rettificare o
integrare l’ordine del giorno con proprie autonome
decisioni, salvo l’obbligo di iscrivere le proposte di
cui al successivo sesto comma.
Gli argomenti sono indicati
nell’ordine del giorno, in modo tale da consentire ai
Consiglieri di individuarne con certezza l’oggetto.
Sono elencati, distintamente,
nell’ambito dell’ordine del giorno, sotto l’indicazione
“seduta segreta”, gli argomenti per i quali ricorrono le
condizioni di cui all’articolo 25.
Tutti gli altri argomenti
elencati sono trattati in seduta pubblica.
Nell’ordine del giorno hanno
la precedenza gli affari attinenti alla composizione
degli organi istituzionali; seguono, di massima, le
ratifiche delle deliberazioni d’urgenza, gli argomenti
sottoposti all’esame ed approvazione del Consiglio, le
interrogazioni , le interpellanze e le mozioni dei vari
consiglieri comunali.
L’inversione degli argomenti
iscritti all’ordine del giorno è disposta dal Consiglio
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 24
SEDUTE – ADEMPIMENTI PRELIMINARI
Il Presidente del Consiglio,
in apertura di seduta, informa l’Assemblea su tutto ciò
che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo,
possa riguardare l’andamento dell’Amministrazione.
Dà poi comunicazione
dell’avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni
adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia
interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
I verbali vengono approvati
per alzata di mano.
Sui processi verbali non è
concessa la parola, salvo che per introdurre rettifiche
per fatti personali.
ART. 25
PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
Le adunanze del Consiglio
Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito
dall’articolo successivo.
Nell’apposito spazio riservato
al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze
consiliari.
Il Presidente, sentito
l’Ufficio di Presidenza, dispone per le eventuali
riprese radiofoniche e televisive delle adunanze, salvo
diversa decisione del Consiglio.
ART. 26
ADUNANZE SEGRETE
L’adunanza del Consiglio
Comunale si tiene in forma segreta quando si trattano
argomenti che comportano apprezzamento delle capacità,
moralità, correttezza o vengono esaminati fatti e
circostanze che richiedono valutazioni delle qualità
morali e delle capacità professionali di persone.
Gli argomenti da esaminare in
seduta segreta sono precisati nell’ordine del giorno
dell’adunanza.
Quando nella discussione di
un argomento in seduta pubblica siano introdotte
valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e
comportamenti di persone, il Presidente invita i
consiglieri a soprassedere, senza ulteriori interventi.
Il Consiglio, su proposta
motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare a
maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta per
continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio,
prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che
le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui
al successivo comma, escano dall’aula.
Durante le adunanze segrete
possono restare in aula, oltre ai componenti del
Consiglio, della Giunta e al Segretario Generale, il
vice Segretario ed un addetto all’ufficio di segreteria,
vincolati al segreto d’ufficio.
ART. 27
ADUNANZE APERTE
Quando si verificano le particolari
condizioni previste dai regolamenti comunali o rilevanti
motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere
necessario, il Presidente del Consiglio, sentita la
Giunta e la conferenza dei capigruppo, può convocare
l’adunanza “aperta” del Consiglio Comunale.
Tali adunanze hanno carattere
straordinario e, alle stesse, con i consiglieri
comunali, possono essere invitati parlamentari,
rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri
Comuni, di circoscrizioni, di organismi di
partecipazione popolare e di associazioni sociali,
politiche, religiose, sindacali e, comunque, di enti e
ordini interessati ai temi da discutere.
In tali particolari adunanze,
il Presidente, garantendo la piena libertà di
espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente
anche interventi delle persone come sopra invitate, che
portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze,
di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli
orientamenti degli enti e delle parti sociali
rappresentate.
Durante le adunanze “aperte”
del Consiglio Comunale, non possono essere adottate
deliberazioni o assunti provvedimenti, anche in linea di massima, che
comportino impegni di spesa a carico del Comune.
ART. 28
UDIENZE CONOSCITIVE
Il Consiglio può disporre udienze
conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e
documentazioni utili all'attività del Comune.
Nelle sedute dedicate a tali
udienze, il Consiglio può invitare il Segretario
comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli
uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed
aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e
qualsiasi altra persona in grado di fornire utili
elementi di valutazione.
L'invito, unitamente al testo
delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e,
comunque, almeno dieci giorni prima di quello fissato
per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà,
successivamente, inviato il verbale della seduta nel
corso della quale si è proceduto all'udienza
conoscitiva.
Durante l'udienza del
Segretario comunale, le funzioni di ufficiale
verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno
dei consiglieri presenti.
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