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TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

 

ART. 16

ADUNANZE  DEL CONSIGLIO

 

Le adunanze del Consiglio Comunale sono disciplinate dalle norme contenute nel presente Regolamento che sono integrative e coordinative di quelle contenute nel T.U.E.L 267/2000.

 

ART. 17

SEDE RIUNIONI

 

Le sedute del Consiglio si svolgono nell’apposita sala della sede comunale, salvo i casi  in cui la Giunta può, con provvedimento motivato e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che il Consiglio si svolga in altro luogo.

In tal caso, deve essere assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e ai consiglieri deve essere garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente deve dare notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell’inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

 

            ART. 18

             SESSIONI

 

           Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria, secondo le previsioni statutarie.

           Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco.

            La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

            Il Prefetto può riunire il Consiglio  tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato dallo stesso, non provveda all’obbligo della convocazione.

 

 

ART. 19

CONVOCAZIONE

 

            Il Presidente convoca i consiglieri con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.

            L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente.

            Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

                        Il personale incaricato della notifica deve documentare l’avvenuta notifica nelle forme stabilite dal Segretario Generale dell’ente.

             L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

                        Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente, qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

            Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

             L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio , sotto la responsabilità del Segretario comunale, deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

             Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, fin dalla convocazione della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

            Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

 

ART. 20

SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

 

             La seduta di prima convocazione del Consiglio è valida se interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

            Trascorsa mezz’ora da quella fissata per l’inizio della seduta di prima convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta

            Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le adunanze sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Consiglio.

            I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

 

 

ART. 21

SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

 

           E’ seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta , non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

          L’avviso per la seduta di seconda convocazione , quando la data non risulti indicata  in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente ART. 19.

          Quando però l’avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l’avviso per quest’ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato  soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

          Il giorno e l’ora della seduta di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente.

          Ove fossero state programmate più sedute, si considera di seconda convocazione l’adunanza immediatamente successiva a quella dichiarata deserta. Di ciò deve essere data dal Presidente comunicazione scritta al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri.

          Trascorsa mezz’ora da quella fissata per l’inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione . L’aggiunta  di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza.

          Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di “prima convocazione”.

 

ART. 22

PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

 

          L’assessore partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni referenti e diritto di intervento, limitatamente alla materia delegata, ma senza diritto di voto.

          La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze  per le votazioni.

 

ART. 23

ORDINE DEL GIORNO

 

            L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale costituisce l’ordine del giorno.

            Spetta al Presidente, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo, stabilire, rettificare o integrare l’ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l’obbligo di iscrivere  le proposte di cui al successivo sesto comma.

            Gli argomenti sono indicati nell’ordine del giorno, in modo tale da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l’oggetto.

            Sono elencati, distintamente, nell’ambito dell’ordine del giorno, sotto l’indicazione “seduta segreta”, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 25.

            Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

            Nell’ordine del giorno hanno la precedenza gli affari attinenti alla composizione degli organi istituzionali; seguono, di massima, le ratifiche delle deliberazioni d’urgenza, gli argomenti sottoposti all’esame ed approvazione del Consiglio, le interrogazioni , le interpellanze e le mozioni dei vari consiglieri comunali.

            L’inversione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno è disposta dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

ART. 24

SEDUTE – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

 

             Il Presidente del Consiglio, in apertura di seduta, informa l’Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l’andamento dell’Amministrazione.

            Dà poi comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni  adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse  a dichiarare  se ha da fare osservazioni.

            I verbali vengono approvati per alzata di mano.

            Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo che per introdurre rettifiche per fatti personali.

 

 

ART. 25

PUBBLICITA’  DELLE   SEDUTE

 

          Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall’articolo successivo.

          Nell’apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze consiliari.

          Il Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, dispone per le eventuali riprese radiofoniche e televisive delle adunanze, salvo diversa decisione del Consiglio.

 

ART. 26

ADUNANZE SEGRETE

 

            L’adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando si  trattano argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o vengono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

            Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell’ordine del giorno dell’adunanza.

            Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a soprassedere, senza ulteriori interventi.

            Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio, prima di autorizzare  la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall’aula.

            Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, della Giunta e al Segretario Generale, il vice Segretario ed un addetto all’ufficio di segreteria, vincolati al segreto d’ufficio.

 

ART. 27

ADUNANZE APERTE

 

            Quando si verificano le particolari condizioni previste dai regolamenti comunali o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, sentita la Giunta e la conferenza dei capigruppo, può convocare l’adunanza “aperta” del Consiglio Comunale.

            Tali adunanze hanno carattere straordinario e, alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, di circoscrizioni, di organismi di partecipazione popolare e di associazioni sociali, politiche, religiose, sindacali e, comunque, di enti e ordini interessati ai temi da discutere.

            In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi delle persone come sopra invitate, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

            Durante le adunanze “aperte” del Consiglio Comunale, non possono essere adottate deliberazioni o assunti provvedimenti, anche in linea di massima, che comportino  impegni di spesa a carico del Comune.

 

 

ART. 28

UDIENZE  CONOSCITIVE

         

Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.

            Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

            L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e, comunque, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà, successivamente, inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

            Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale  verbalizzante verranno affidate dal Presidente  ad uno dei consiglieri presenti.

 

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