Città di Isernia
Medaglia d’oro
REGOLAMENTO SUL DIRITTO DEI CITTADINI
AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ED ALL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(deliberazione di consiglio comunale n. 98 del 13
settembre 1996)
CAPO I
NORME GENERALI
ART. 1
L’attività amministrativa
L’attività dell’Amministrazione Comunale è finalizzata a
garantire il benessere e il progresso morale ed
economico della propria comunità, e viene svolto
nell’osservanza delle leggi dei regolamenti e delle
norme contenute nello statuto e nel presente
regolamento.
ART. 2
Divieto di aggravio delle procedure
L’Amministrazione, nell’istruttoria delle relative pratiche, non può
aggiungere o istituire procedimenti oltre quelli
previsti dal presente regolamento.
ART. 3
Obbligo di emanazione degli atti amministrativi
Se il
procedimento viene attivato da un istanza presentata da
un cittadino, da un associazione, ente ecc., il
competente organo è tenuto a portarlo a termine
emanando, in merito, apposito atto amministrativo.
L’atto amministrativo di cui al comma precedente deve essere emanato
dal competente organo anche quando il procedimento va
iniziato di ufficio e non azionato da istanza presentata
da terzi.
ART. 4
Termine per la conclusione del procedimento
Qualora
per la conclusione del procedimento non vi sia un
termine stabilito da legge o regolamento, esso deve
ultimarsi entro sessanta giorni dalla data in cui è
pervenuta al Comune la domanda presentata dalla parte e,
se essa è stata spedita a mezzo lettera raccomandata,
dalla data di recapito.
Qualora
il procedimento debba essere iniziato d’ufficio, i
termine di sessanta giorni decorre da quello in cui il
Comune deve iniziare il procedimento stesso.
È
fatto salvo il disposto dell’art. 16 della legge 241/90.
ART. 5
Proroga del termine
Il
termine di cui all’art. 4 può essere prorogato, con
motivato provvedimento del Sindaco, su proposta del
dirigente del competente settore, soltanto in presenza
di obiettivi interessi pubblici.
Il
Sindaco, qualora abbia emesso il provvedimento di cui al
comma precedette, dispone che sia data sollecita
comunicazione alle parti interessate.
ART. 6
Obbligo della motivazione
Ogni
provvedimento amministrativo, tranne quelli di cui al
comma successivo, deve essere adeguatamente motivato.
La
motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale.
ART. 7
Provvedimenti conseguenziali
Qualora la decisione del provvedimento sia consequenziale ad altro
provvedimento, oppure questo sia stato richiamato nel
procedimento stesso, il responsabile del competente
settore, nel darne comunicazione alle parti, deve
mettere a disposizione di esse anche quest’ultimo
provvedimento.
ART. 8
Contenuti della comunicazione
Il Comune nel dare comunicazione alle parti del provvedimento
adottato, tramite il competente organo, deve indicare
nello stesso il termine e l’autorità alla quale si può
eventualmente ricorrere.
CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART. 9
Individuazione dell’unità organizzativa competente
Quando
si dà inizio ad un procedimento - sia d’ufficio che a
richiesta di parte - il segretario direttamente o
attraverso il vice deve stabilire il settore tenuto
all’istruttoria.
L’istruttoria viene normalmente demandata alla struttura
che istituzionalmente è tenuta a svolgerla in relazione
alla natura dell’oggetto da trattare.
Qualora
non sia ben delineata la natura dell’oggetto da
trattare, l’istruttoria viene assegnata dal Segretario
del Comune a quella struttura la cui competenza sia
ritenuta più idonea per la pratica da trattare.
Le
determinazioni di cui al precedente articolo non devono
essere adottate qualora la identificazione della
struttura tenuta alla istruttoria sia indicata da legge
o regolamento.
Le parti interessate al procedimento vengono prontamente
informate delle decisioni prese ai sensi del presente
artico lo, a cura del dirigente del settore al quale
viene assegnata la pratica.
ART. 10
Assegnazione al responsabile del procedimento
Il dirigente del settore al quale viene inviata la pratica, qualora
non intenda trattarla direttamente, l’assegna al
funzionario preposto all’ufficio o ad altro dipendente
che provvede ai relativi atti istruttori, assumendone la
responsabilità ai fini della predisposizione del
provvedimento finale o della proposta per l’organo
deliberante.
ART. 11
Il responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento amministrativo, ricevuta la
pratica, provvede con sollecitudine:
1)
a
valutare, ai fini dell’istruttoria, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti rilevanti per l’emanazione del
provvedimento;
2)
ad
accertare d’ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all’uopo necessari, e ad adottare ogni misura
per il sollecito svolgimento dell’istruttoria;
3)
a
proporre al segretario generale del Comune, tramite il
dirigente del settore, l’indizione della conferenze dei
servizi [omissis];
4)
a
curare le comunicazioni alle parti interessate, le
pubblicazioni e le notificazioni previste da leggi o
regolamenti, qualora tali adempimenti non siano
demandati dal presente regolamento ad altri organi.
CAPO III
INTERVENTO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 12
Comunicazione agli interessati
Il Comune, tramite il dirigente del settore, deve dare notizia
dell’inizio del procedimento amministrativo a coloro nei
cui confronti il procedimento è destinato a produrre
effetti.
Analoga notizia deve essere data a coloro che per legge devono
intervenire nel procedimento, nonché a quanti dal
provvedimento possano ricevere un pregiudizio per i loro
interessi.
Se nel corso ‘dell’istruttoria si identificano altri soggetti che
direttamente o indirettamente possano essere interessati
al provvedimento, il Comune, tramite il dirigente del
settore, deve dare loro immediata comunicazione.
ART. 13
Provvedimenti cautelari
Il Comune, qualora ne ricorra il caso, può adottare, con
provvedimento del Sindaco o della Giunta, le eventuali
misure cautelari a tutela dei propri diritti, ancor
prima delle comunicazioni da fare agli interessati, su
proposta dei dirigentI dei settori.
ART. 14
Forme delle comunicazioni
Il Comune, tramite il responsabile del procedimento, dà notizia agli
interessati dell’inizio della procedura amministrativa
mediante comunicazione scritta che deve contenere, in
maniera chiara e precisa, tutte le notizie utili per il
corretto disbrigo della pratica (ufficio cui è stata
assegnata, funzionario incaricato della trattazione, ore
nelle quali può prendersi visione degli atti, eventuali
documenti e note illustrative da esibire, ecc.).
ART. 15
Affissione all’albo pretorio - Pubblicità sugli organi
d’informazione
Qualora il numero dei destinatari risulti superiore a trenta unità o
sia incerta la loro identificazione, viene affisso
all’albo pretorio regolare avviso e dello stesso viene
data notizia con inserzioni su quotidiani e periodici di
maggiore diffusione locale e nei notiziari trasmessi
dalle Tv locali.
ART. 16
Insufficienza delle comunicazioni
La mancanza o l’insufficienza delle comunicazioni prescritte può
essere eccepita solo dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione è
prevista.
ART. 17
Intervento nel procedimento
Nel procedimento amministrativo possono intervenire, oltre a coloro
che vi abbiano interesse, anche i soggetti pubblici e
privati che dal provvedimento possano ricevere
pregiudizi per i loro interessi.
Analogo diritto è riconosciuto anche ai portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, sempre
che dal provvedimento possa derivare un pregiudizio a
tali interessi.
ART. 18
Accordi con le parti interessate
La Giunta, quando ricorra l’interesse pubblico, può, su proposta del
responsabile del procedimento e tramite il dirigente del
settore, stipulare accordi con le parti interessate,
senza pregiudizio dei diritti di terzi, e ciò allo scopo
di adottare sollecitamente il provvedimento finale.
Gli accordi di cui al comma precedente devono essere
fatti per iscritto e la loro efficacia è subordinata
all’approvazione dell’organo di controllo qualora questa
sia richiesta dalla natura dell’atto.
Qualora comprovati motivi di interesse pubblico lo richiedano,
l’Amministrazione può recedere unilateralmente dagli
accordi, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione
di un indennizzo proporzionale ai danni arrecati ai
terzi.
Le eventuali controversie che possono sorgere sono demandate alla
competenza del TAR.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applica no
all’attività del Comune diretta all’emanazione di atti
amministrativi di carattere generale, di pianificazione,
di programmazione e a quelle attinenti a procedimenti
tributari, per i quali restano ferme le norme vigenti
nelle rispettive materie.
CAPO
IV
SNELLIMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 19
Conferenza dei servizi
Qualora la pratica da istruire richieda per la sua complessità il
concorso di altri settori, il funzionario che la
istruisce può chiedere, tramite il dirigente del settore
competente, la conferenza dei servizi. Il dirigente
investe della questione il segretario del Comune che,
esaminata la richiesta, deciderà in merito.
Nella conferenza intervengono i dirigenti dei servizi che
direttamente o indirettamente hanno interesse al
procedimento.
La conferenza di cui al comma precedente è presieduta dal segretario
del Comune o dal vice segretario delegato dal
segretario.
La conferenza dei servizi mira a fornire al funzionario che
istruisce la pratica elementi e notizie utili ad
accelerare la definizione del procedimento.
ART. 20
Acquisizione pareri tecnici
Qualora nel corso del procedimento occorra acquisire pareri tecnici
(degli uffici di Ragioneria, Sanitario, Tecnico, ecc.),
il funzionario addetto all’istruttoria può richiederli
direttamente all’ufficio competente, che evaderà la
richiesta nel più breve tempo possibile e comunque non
oltre quindici giorni dalla richiesta.
ART. 21
Acquisizione atti e documenti
Qualora nel corso del procedimento si renda necessaria
l’acquisizione di atti e documenti, l’interessato,
qualora tali atti si trovano presso altre pubbliche
amministrazioni, può chiedere al dirigente del settore
che proceda ad acquisirli.
ART. 22
Avvio di attività da parte di privati
Quando l’oggetto del procedimento riguarda l’esercizio di una
attività privata per la quale è necessario il rilascio
di licenza, autorizzazione, ecc., l’attività stessa può
essere iniziata entro dieci giorni dalla data della
richiesta, risultante dal protocollO generale, salvo i
casi in cui, per legge o per regolamento, sia previsto
il rilascio di preventiva autorizzazione, licenza, ecc..
Il responsabile del settore, nei casi previsti dal comma precedente,
è tenuto ad accertare d’ufficio, entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, se sussistano tutte le
condizioni previste dalla legge per l’esercizio delle
attività.
Se ne ricorre il caso, il responsabile del settore propone al
Sindaco di emanare, dopo aver sentito in merito la
Giunta o la Commissione consiliare, provvedimento
motivato in ordine al divieto della prosecuzione
dell’attività, salvo che l’interessato, entro il termine
assegnatogli, non si conformi alle prescrizioni
ricevute.
ART. 23
Sospensione dell’attività di privati
In determinati casi, e sempre se ricorrano motivi di interesse
pubblico, può essere sospesa l’attività in attesa che
sia emanato il provvedimento previsto dall’ art. 22.
Qualora l’attività possa essere ripresa non sussistendo violazione
di norme, il titolare non ha diritto al risarcimento.
ART. 24
Domanda per esercizio di attività privata
Chiunque inoltri domanda per l’esercizio di un’attività privata
prevista dall’art. 22 del presente Regolamento, deve
dichiarare, sotto la propria responsabilità, la
sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti da
leggi e regolamenti.
Chi rilascia attestazioni mendaci o dichiarazioni false
è soggetto alle sanzioni previste dal codice pènale e da
leggi in materia.
CAPO V
ACCESSO DEGLI AMMINISTRATORI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 25
Diritto di accesso dei consiglieri
I consiglieri comunali, allo scopo di effettuare in maniera ampia e
completa il controllo sulle deliberazioni, previsto
dall’art. 45 della legge 8.6.1990, n. 142, hanno diritto
di accedere a tutti gli uffici e di richiedere, ai
responsabili dei servizi, tutte le informazioni e
notizie attinenti agli atti deliberati vi, che ritengono
utili per l’espletamento delle loro funzioni.
L’accesso agli uffici da parte dei consiglieri, per
acquisire notizie e visionare documenti, si estenda
anche a tuttI gli atti dell’Amministrazione.
Il Sindaco, con provvedimento motivato, può limitare o
inibire tale diritto ai consiglieri soltanto per
pratiche riserva te, la cui conoscenza potrebbe
compromettere l’interesse dell’Amministrazione e per le
pratiche del personale dipendente attinenti la vita
privata degli stessi.
Nei casi di diniego, la controversia viene decisa
dall’apposita Commissione consiliare ed, in mancanza,
dalla Giunta con proprio atto deliberativo al quale non
prende parte il Sindaco.
ART. 26
Modalità di accesso
Il Sindaco, allo scopo d’assicurare il normale andamento degli
uffici, può, con proprio provvedimento e sentiti i capi
gruppo consiliari ed il segretario, stabilire le
modalità di accesso dei consiglieri agli uffici
comunali.
In assenza di tale provvedimento, l’accesso dei consiglieri non può
essere limitato se non con le modalità previste dall’articolo
precedente.
ART. 27
Esenzione pagamento diritti
I consiglieri comunali possono chiedere, con esenzione del pagamento
dei diritti, copie di atti e documenti, esclusi quelli
di cui all’atto 25 comma terzo. In caso di diniego si
applica il quarto comma dell’art. 25.
Tali atti e documenti non possono essere né essere utilizzati per
fini estranei allo svolgimento del mandato
amministrativa né consegnati a terzi.
Sugli atti e documenti rilasciati ai sensi del comma precedente deve
essere apposto il timbro; «rilasciato a richiesta del
sig.___________________________, il quale non può farlo
utilizzare da terzi». Segue data e firma del funzionario
addetto al rilascio.
CAPO VI
ACCESSO DEI CITTADINI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 28
Accesso ai documenti
Allo scopo di garantire la trasparenza, il buon funzionamento e
l’imparzialità dell’attività amministrativa, È
assicurato ad ogni cittadino l’accesso di documenti
amministrativi per la tutela dei propri diritti.
Analogo diritto è assicurato alle categorie indicate nel precedente
art. 17.
ART. 29
Richieste di notizie sul procedimento
Le
richieste di notizie sull’iter del procedimento
amministrativo deve essere evasa dal funzionario
responsabile che tratta la pratica.
Non possono essere date notizie su pratiche riservate, per le quali
si applicano le disposizioni di cui all’art. 25, 3° e 4°
comma, del presente regolamento.
ART. 30
Modalità di accesso
Il
Sindaco, sentito il segretario del Comune, stabilisce le
modalità di accesso da parte del pubblico agli uffici
comunali.
Il
diritto di accesso si esercita mediante l’esame degli
atti amministrativi. Di tali atti si può chiedere copia
previo pagamento dei relativi diritti di segreteria e
del bollo ove dovuto.
Il
costo di ogni foglio di atto è pari a quello determinato
con deliberazione di Giunta comunale, su proposta del
dirigente del settore ragioneria.
ART. 31
Segreto d’ufficio
Il
funzionario al quale è affidata l’istruttoria del
procedi mento, nonché tutto il personale addetto, deve
mantenere il segreto d’ufficio.
Gli
stessi non possono dare, a chi non ne abbia diritto,
informazioni relative ai provvedimenti amministrativi.
Nell’ambito delle attribuzioni conferitegli, l’impiegato
preposto ad un ufficio rilascia, su richiesta, copie di
estratti e documenti, previo pagamento dei relativi
diritti di segreteria, sempre che non esistano norme
ostative al rilascio degli stessi.
ART. 32
Conclusione del procedimento
Ultimato l’iter del procedimento amministrativo il
funzionario addetto, qualora il provvedimento definitivo
non rientri nelle sue competenze, rimette la pratica,
unitamente a tutti gli atti relativi, al dirigente del
settore competente per la sua definizione.
ART. 33
Testimoni
In
tutti i casi in cui leggi o regolamenti prevedano atti
di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni,
essi devono essere formulati così come previsto per
legge.
ART. 34
Rinvio allo statuto
Per quanto previsto dal presente regolamento, si applicano le norme
contenute nello Statuto e nelle leggi n. 142/90 e n.
241/90. |