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Città di Isernia

Medaglia d’oro

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DEI CITTADINI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED ALL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

(deliberazione di consiglio comunale n. 98  del 13 settembre 1996)

CAPO I

NORME GENERALI

 

ART. 1

L’attività amministrativa

L’attività dell’Amministrazione Comunale è finalizzata a garantire il benessere e il progresso morale ed economico della propria comunità, e viene svolto nell’osservanza delle leggi dei regolamenti e delle norme contenute nello statuto e nel presente regolamento.

ART. 2

Divieto di aggravio delle procedure

L’Amministrazione, nell’istruttoria delle relative pratiche, non può aggiungere o istituire procedimenti oltre quelli previsti dal presente regolamento.

ART. 3

Obbligo di emanazione degli atti amministrativi

Se il procedimento viene attivato da un istanza presentata da un cittadino, da un associazione, ente ecc., il competente organo è tenuto a portarlo a termine emanando, in merito, apposito atto amministrativo.

L’atto amministrativo di cui al comma precedente deve essere emanato dal competente organo anche quando il procedimento va iniziato di ufficio e non azionato da istanza presentata da terzi.

ART. 4

Termine per la conclusione del procedimento

Qualora per la conclusione del procedimento non vi sia un termine stabilito da legge o regolamento, esso deve ultimarsi entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta al Comune la domanda presentata dalla parte e, se essa è stata spedita a mezzo lettera raccomandata, dalla data di recapito.

Qualora il procedimento debba essere iniziato d’ufficio, i termine di sessanta giorni decorre da quello in cui il Comune deve iniziare il procedimento stesso.

È fatto salvo il disposto dell’art. 16 della legge 241/90.

ART. 5

Proroga del termine

Il termine di cui all’art. 4 può essere prorogato, con motivato provvedimento del Sindaco, su proposta del dirigente del competente settore, soltanto in presenza di obiettivi interessi pubblici.

Il Sindaco, qualora abbia emesso il provvedimento di cui al comma precedette, dispone che sia data sollecita comunicazione alle parti interessate.

ART. 6

Obbligo della motivazione

Ogni provvedimento amministrativo, tranne quelli di cui al comma successivo, deve essere adeguatamente motivato.

La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

ART. 7

Provvedimenti conseguenziali

Qualora la decisione del provvedimento sia consequenziale ad altro provvedimento, oppure questo sia stato richiamato nel procedimento stesso, il responsabile del competente settore, nel darne comunicazione alle parti, deve mettere a disposizione di esse anche quest’ultimo provvedimento.

ART. 8

Contenuti della comunicazione

Il Comune nel dare comunicazione alle parti del provvedimento adottato, tramite il competente organo, deve indicare nello stesso il termine e l’autorità alla quale si può eventualmente ricorrere.

CAPO II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 9

Individuazione dell’unità organizzativa competente

Quando si dà inizio ad un procedimento - sia d’ufficio che a richiesta di parte - il segretario direttamente o attraverso il vice deve stabilire il settore tenuto all’istruttoria.

L’istruttoria viene normalmente demandata alla struttura che istituzionalmente è tenuta a svolgerla in relazione alla natura dell’oggetto da trattare.

Qualora non sia ben delineata la natura dell’oggetto da trattare, l’istruttoria viene assegnata dal Segretario del Comune a quella struttura la cui competenza sia ritenuta più idonea per la pratica da trattare.

Le determinazioni di cui al precedente articolo non devono essere adottate qualora la identificazione della struttura tenuta alla istruttoria sia indicata da legge o regolamento.

Le parti interessate al procedimento vengono prontamente informate delle decisioni prese ai sensi del presente artico lo, a cura del dirigente del settore al quale viene assegnata la pratica.

ART. 10

Assegnazione al responsabile del procedimento

Il dirigente del settore al quale viene inviata la pratica, qualora non intenda trattarla direttamente, l’assegna al funzionario preposto all’ufficio o ad altro dipendente che provvede ai relativi atti istruttori, assumendone la responsabilità ai fini della predisposizione del provvedimento finale o della proposta per l’organo deliberante.

ART. 11

Il responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento amministrativo, ricevuta la pratica, provvede con sollecitudine:

1)  a valutare, ai fini dell’istruttoria, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento;

2)  ad accertare d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e ad adottare ogni misura per il sollecito svolgimento dell’istruttoria;

3)  a proporre al segretario generale del Comune, tramite il dirigente del settore, l’indizione della conferenze dei servizi [omissis];

4)  a curare le comunicazioni alle parti interessate, le pubblicazioni e le notificazioni previste da leggi o regolamenti, qualora tali adempimenti non siano demandati dal presente regolamento ad altri organi.

 

CAPO III

INTERVENTO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 12

Comunicazione agli interessati

Il Comune, tramite il dirigente del settore, deve dare notizia dell’inizio del procedimento amministrativo a coloro nei cui confronti il procedimento è destinato a produrre effetti.

Analoga notizia deve essere data a coloro che per legge devono intervenire nel procedimento, nonché a quanti dal provvedimento possano ricevere un pregiudizio per i loro interessi.

Se nel corso ‘dell’istruttoria si identificano altri soggetti che direttamente o indirettamente possano essere interessati al provvedimento, il Comune, tramite il dirigente del settore, deve dare loro immediata comunicazione.

ART. 13

Provvedimenti cautelari

Il Comune, qualora ne ricorra il caso, può  adottare, con provvedimento del Sindaco o della Giunta, le eventuali misure cautelari a tutela dei propri diritti, ancor prima delle comunicazioni da fare agli interessati, su proposta dei dirigentI dei settori. 

ART. 14

Forme delle comunicazioni

Il Comune, tramite il responsabile del procedimento, dà notizia agli interessati dell’inizio della procedura amministrativa mediante comunicazione scritta che deve contenere, in maniera chiara e precisa, tutte le notizie utili per il corretto disbrigo della pratica (ufficio cui è stata assegnata, funzionario incaricato della trattazione, ore nelle quali può  prendersi visione degli atti, eventuali documenti e note illustrative da esibire, ecc.).  ­

                     ART. 15

Affissione all’albo pretorio - Pubblicità sugli organi d’informazione

Qualora il numero dei destinatari risulti superiore a trenta unità o sia incerta la loro identificazione, viene affisso all’albo pretorio regolare avviso e dello stesso viene data notizia con inserzioni su quotidiani e periodici di maggiore diffusione locale e nei notiziari trasmessi dalle Tv locali.

ART. 16

Insufficienza delle comunicazioni

La mancanza o l’insufficienza delle comunicazioni prescritte può essere eccepita solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.                                                                                                                ­

ART. 17

Intervento nel procedimento

Nel procedimento amministrativo possono intervenire, oltre a coloro che vi abbiano interesse, anche i soggetti pubblici e privati che dal provvedimento possano ricevere pregiudizi per i lo­ro interessi.

Analogo diritto è riconosciuto anche ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, sempre che dal provvedimento possa derivare un pregiudizio a tali interessi.

ART. 18

Accordi con le parti interessate

La Giunta, quando ricorra l’interesse pubblico, può, su proposta del responsabile del procedimento e tramite il dirigente del settore, stipulare accordi con le parti interessate, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e ciò allo scopo di adottare sollecitamente il provvedimento finale.

Gli accordi di cui al comma precedente devono essere fatti per iscritto e la loro efficacia è subordinata all’approvazione dell’organo di controllo qualora questa sia richiesta dalla natura dell’atto.

Qualora comprovati motivi di interesse pubblico lo richiedano, l’Amministrazione può recedere unilateralmente dagli accordi, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo proporzionale ai danni arrecati ai terzi.

Le eventuali controversie che possono sorgere sono demandate alla competenza del TAR.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applica no all’attività del Comune diretta all’emanazione di atti amministrativi di carattere generale, di pianificazione, di programmazione e a quelle attinenti a procedimenti tributari, per i quali restano ferme le norme vigenti nelle rispettive materie.

CAPO IV

SNELLIMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 19

Conferenza dei servizi

Qualora la pratica da istruire richieda per la sua complessità il concorso di altri settori, il funzionario che la istruisce può chiedere, tramite il dirigente del settore competente, la conferenza dei servizi. Il dirigente investe della questione il segretario del Comune che, esaminata la richiesta, deciderà in merito.

Nella conferenza intervengono i dirigenti dei servizi che direttamente o indirettamente hanno interesse al procedimento.

La conferenza di cui al comma precedente è presieduta dal segretario del Comune o dal vice segretario delegato dal segretario. ­

La conferenza dei servizi mira a fornire al funzionario che istruisce la pratica elementi e notizie utili ad accelerare la definizione del procedimento.

ART. 20

Acquisizione pareri tecnici

Qualora nel corso del procedimento occorra acquisire pareri tecnici (degli uffici di Ragioneria, Sanitario, Tecnico, ecc.), il funzionario addetto all’istruttoria può  richiederli direttamente all’ufficio competente, che evaderà la richiesta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta.

ART. 21

Acquisizione atti e documenti

Qualora nel corso del procedimento si renda necessaria l’acquisizione di atti e documenti, l’interessato, qualora tali atti si trovano presso altre pubbliche amministrazioni, può chiedere al dirigente del settore che proceda ad acquisirli.

ART. 22

Avvio di attività da parte di privati

Quando l’oggetto del procedimento riguarda l’esercizio di una attività privata per la quale è necessario il rilascio di licenza, autorizzazione, ecc., l’attività stessa può essere iniziata entro dieci giorni dalla data della richiesta, risultante dal protocollO generale, salvo i casi in cui, per legge o per regolamento, sia previsto il rilascio di preventiva autorizzazione, licenza, ecc..

Il responsabile del settore, nei casi previsti dal comma precedente, è tenuto ad accertare d’ufficio, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, se sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per l’esercizio delle attività. ­

Se ne ricorre il caso, il responsabile del settore propone al Sindaco di emanare, dopo aver sentito in merito la Giunta o la Commissione consiliare, provvedimento motivato in ordine al divieto della prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato, entro il termine assegnatogli, non si conformi alle prescrizioni ricevute.

ART. 23

Sospensione dell’attività di privati

In determinati casi, e sempre se ricorrano motivi di interesse pubblico, può essere sospesa l’attività in attesa che sia emanato il provvedimento previsto dall’ art. 22.

Qualora l’attività possa essere ripresa non sussistendo violazione di norme, il titolare non ha diritto al risarcimento.

ART. 24

Domanda per esercizio di attività privata

Chiunque inoltri domanda per l’esercizio di un’attività privata prevista dall’art. 22 del presente Regolamento, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti da leggi e regolamenti.­

Chi rilascia attestazioni mendaci o dichiarazioni false è soggetto alle sanzioni previste dal codice pènale e da leggi in materia.

CAPO V

ACCESSO DEGLI AMMINISTRATORI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 25

Diritto di accesso dei consiglieri

I consiglieri comunali, allo scopo di effettuare in maniera ampia e completa il controllo sulle deliberazioni, previsto dall’art. 45 della legge 8.6.1990, n. 142, hanno diritto di accedere a tutti gli uffici e di richiedere, ai responsabili dei servizi, tutte le informazioni e notizie attinenti agli atti deliberati vi, che ritengono utili per l’espletamento delle loro funzioni.

L’accesso agli uffici da parte dei consiglieri, per acquisire notizie e visionare documenti, si estenda anche a tuttI gli atti dell’Amministrazione.

Il Sindaco, con provvedimento motivato, può limitare o inibire tale diritto ai consiglieri soltanto per pratiche riserva te, la cui conoscenza potrebbe compromettere l’interesse dell’Amministrazione e per le pratiche del personale dipendente attinenti la vita privata degli stessi.

Nei casi di diniego, la controversia viene decisa dall’apposita Commissione consiliare ed, in mancanza, dalla Giunta­ con proprio atto deliberativo al quale non prende parte il Sindaco.

ART. 26

Modalità di accesso

Il Sindaco, allo scopo d’assicurare il normale andamento degli uffici, può, con proprio provvedimento e sentiti i capi gruppo consiliari ed il segretario, stabilire le modalità di accesso dei consiglieri agli uffici comunali.

In assenza di tale provvedimento, l’accesso dei consiglieri non può essere limitato se non con le modalità previste ­dall’articolo precedente.

ART. 27

Esenzione pagamento diritti

I consiglieri comunali possono chiedere, con esenzione del pagamento dei diritti, copie di atti e documenti, esclusi quelli di cui all’atto 25 comma terzo. In caso di diniego si applica il quarto comma dell’art. 25.     ­

Tali atti e documenti non possono essere né essere utilizzati per fini estranei allo svolgimento del mandato amministrativa né consegnati a terzi.    ­

Sugli atti e documenti rilasciati ai sensi del comma precedente deve essere apposto il timbro; «rilasciato a richiesta del sig.___________________________, il quale non può  farlo utilizzare da terzi». Segue data e firma del funzionario addetto al rilascio.

 CAPO VI

ACCESSO DEI CITTADINI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 28

Accesso ai documenti

Allo scopo di garantire la trasparenza, il buon funzionamento e l’imparzialità dell’attività amministrativa, È assicurato ad ogni cittadino l’accesso di documenti amministrativi per la tutela dei propri diritti.

Analogo diritto è assicurato alle categorie indicate nel precedente art. 17.

ART. 29

Richieste di notizie sul procedimento

Le richieste di notizie sull’iter del procedimento amministrativo deve essere evasa dal funzionario responsabile che tratta la pratica.

Non possono essere date notizie su pratiche riservate, per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 25, 3° e 4° comma, del presente regolamento.

ART. 30

Modalità di accesso

Il Sindaco, sentito il segretario del Comune, stabilisce le modalità di accesso da parte del pubblico agli uffici comunali.

Il diritto di accesso si esercita mediante l’esame degli atti amministrativi. Di tali atti si può chiedere copia previo pagamento dei relativi diritti di segreteria e del bollo ove dovuto.

Il costo di ogni foglio di atto è pari a quello determinato con deliberazione di Giunta comunale, su proposta del dirigente del settore ragioneria.

ART. 31

Segreto d’ufficio

Il funzionario al quale è affidata l’istruttoria del procedi mento, nonché tutto il personale addetto, deve mantenere il segreto d’ufficio.

Gli stessi non possono dare, a chi non ne abbia diritto, informazioni relative ai provvedimenti amministrativi.

Nell’ambito delle attribuzioni conferitegli, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia, su richiesta, copie di estratti e documenti, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria, sempre che non esistano norme ostative al rilascio degli stessi.

ART. 32

Conclusione del procedimento

Ultimato l’iter del procedimento amministrativo il funzionario addetto, qualora il provvedimento definitivo non rientri nelle sue competenze, rimette la pratica, unitamente a tutti gli atti relativi, al dirigente del settore competente per la sua definizione.

ART. 33

Testimoni

In tutti i casi in cui leggi o regolamenti prevedano atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni, essi devono essere formulati così come previsto per legge.

ART. 34

Rinvio allo statuto

Per quanto previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nello Statuto e nelle leggi n. 142/90 e n. 241/90.

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