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STATUTO COMUNALE

 

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 69

AUTONOMIA FINANZIARIA

 Il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica

 Il Comune ha potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali.

 Il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, corredato della relazione revisionale e programmatica.

 Gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all’utenza sono determinati con il piano esecutivo di gestione, approvato dalla Giunta prima dell’inizio dell’esercizio finanziario; ai responsabili dei servizi è assegnata la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l’ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi programmati.

 I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

 La Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l’approvazione il bilancio consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

 I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi di partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 70

DEMANIO E PATRIMONIO

 I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

 I beni non impiegati per i fini istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione dei servizi sono dati, di norma, in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un’adeguata redditività.

 

Art. 71

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

  La regolarità contabile della gestione economica e finanziaria del comune e delle istituzioni è sottoposta alla vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri.

 Il Collegio è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e con modalità che assicurino la presenza nello stesso di almeno un componente di designazione dei gruppi di minoranza, secondo quanto previsto dall’art. 234 del TUEL

 

Art. 72

CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ

 Al fine di verificare lo stato d’attuazione degli obiettivi programmati, nonché l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

 Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

 

TITOLO VII

 DISPOSIZIONI FINALE

 

Art. 73

DISPOSIZIONE FINALE

 Il presente Statuto Comunale entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

 Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

 

 

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