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TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 69
AUTONOMIA FINANZIARIA
Il Comune ha
autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse
proprie e trasferite, nel rispetto dei principi
costituzionali e delle leggi in materia di finanza
pubblica
Il Comune ha
potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso
l’applicazione di imposte e tasse e la riscossione di
tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei
servizi comunali.
Il Consiglio
Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno
successivo entro il mese di dicembre di ciascun anno o
nel diverso termine stabilito dalla legge, corredato
della relazione revisionale e programmatica.
Gli obiettivi ed
il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e
delle prestazioni all’utenza sono determinati con il
piano esecutivo di gestione, approvato dalla Giunta
prima dell’inizio dell’esercizio finanziario; ai
responsabili dei servizi è assegnata la dotazione
finanziaria, strumentale e di personale necessaria per
l’ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi
programmati.
I risultati
della gestione sono rilevati mediante contabilità
economica e dimostrati nel rendiconto, secondo le
disposizioni della legge e del regolamento di
contabilità.
La Giunta
municipale entro il trenta giugno di ciascun anno
presenta al Consiglio per l’approvazione il bilancio
consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una
relazione illustrativa dei risultati della gestione, in
rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli
obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
I contenuti
significativi e caratteristici del bilancio annuale
saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi di partecipazione con adeguati mezzi informativi.
Art. 70
DEMANIO E PATRIMONIO
I beni di proprietà del Comune sono soggetti,
in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime
giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli
enti pubblici.
I beni non impiegati per i fini istituzionali
dell’ente e non strumentali alla erogazione dei servizi
sono dati, di norma, in locazione o in uso,
compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da
conseguire un’adeguata redditività.
Art. 71
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
La regolarità contabile della gestione economica e finanziaria del comune e delle istituzioni è
sottoposta alla vigilanza del Collegio dei Revisori dei
Conti, composto da tre membri.
Il Collegio è nominato dal Consiglio Comunale
a scrutinio segreto e con modalità che assicurino la
presenza nello stesso di almeno un componente di
designazione dei gruppi di minoranza, secondo quanto
previsto dall’art. 234 del TUEL
Art. 72
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ
Al fine di verificare lo stato d’attuazione
degli obiettivi programmati, nonché l’efficienza,
l’efficacia e l’economicità della gestione, è istituito
il controllo di gestione, secondo le norme e con le
modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
Il livello qualitativo e quantitativo dei
servizi è periodicamente verificato con gli utenti,
attraverso idonee forme di consultazione anche a
campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle
esigenze e della domanda.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALE
Art. 73
DISPOSIZIONE FINALE
Il presente Statuto Comunale entra in vigore
dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la
quale è stato approvato.
Il Comune adegua tutti i regolamenti alle
disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua
entrata in vigore.
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