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TITOLO III
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE
CAPO I
PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Art. 47
LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Il Comune
riconosce e valorizza le libere forme associative, il
volontariato e gli organismi operanti nel territorio con
fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro,
quali strumenti di espressione e di partecipazione dei
cittadini all’amministrazione locale, sostenendone i
programmi e le attività e definendone le forme di
partecipazione.
Il Comune, nel
rispetto della normativa vigente, può affidare alle
associazioni o a comitati appositamente costituiti
l’organizzazione e lo svolgimento di attività
promozionali, ricreative e in generale attività di
interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o
integrata rispetto all’Ente.
L’Ente può,
inoltre, coinvolgere le associazioni del volontariato
nella gestione dei
servizi e nella attuazione
di iniziative sociali e culturali.
Per essere
ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare
attività di collaborazione con lo stesso, le
associazioni devono preventivamente dimostrare la
rispondenza della propria attività alle finalità
previste dalla presente norma, garantire la libertà
d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini
residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività
e l’elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli
atti degli organi sociali e dei bilanci.
Le associazioni
operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti,
sono iscritte, a domanda, nell’albo delle associazioni,
che viene aggiornato annualmente.
Art. 48
ALTRE FORME ASSOCIATIVE
I progetti di convenzione
tra il Comune e altri Comuni o la Provincia e i progetti
per la costituzione o l’adesione a un consorzio ,
predisposti dalla Giunta Comunale, per svolgere in modo
coordinato servizi e funzioni, sono trasmessi alla
competente Commissione Consiliare. La convenzione è,
quindi, sottoposta alla approvazione del Consiglio
Comunale.
Art. 49
CONSULTE TECNICHE DI SETTORE
Il Consiglio
Comunale può istituire consulte, con la finalità di
fornire all’Amministrazione il supporto tecnico e
propositivo nei principali settori di attività
dell’ente, disciplinandone la composizione, le funzioni
e l’attività.
Sono chiamati a
far parte delle consulte i rappresentanti delle
associazioni interessate, in relazione alla materia
assegnata, gli esponenti designati dalle categorie
economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina
consiliare.
Le consulte di
settore possono essere sentite per la predisposizione
del bilancio annuale di previsione.
I componenti
delle consulte prestano gratuitamente la propria
attività di consulenza all’Ente.
Art. 50
PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE E FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE
Gli elettori del
Comune, in numero non inferiore a 300 (trecento),
possono presentare al Consiglio Comunale proposte per
l’adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie
di competenza di tale organo, con esclusione degli atti
di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e
consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e
di adozione degli strumenti di pianificazione.
Le procedure e
le modalità di presentazione delle proposte di
iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di
cui le stesse debbono essere corredate, compresa
l’indicazione dei mezzi di copertura della spesa, nei
casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate
dal regolamento sul decentramento amministrativo e la
partecipazione.
Art. 51
AMMISSIONI DI ISTANZE
I cittadini singoli o associati possono presentare le
istanze, le petizioni e le proposte dirette a promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi
collettivi. Le stesse sono trasmesse dal Sindaco
all’organo competente per il loro esame.
Il Sindaco e la
Giunta Comunale rispondono alle istanze, petizioni e
proposte di propria competenza entro 60 giorni dalla
loro presentazione.
Art. 52
REFERENDUM COMUNALI
Il Sindaco, su
iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza
di almeno due terzi dei componenti o su richiesta di
almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti
nelle liste elettorali al momento dell’inizio della
raccolta delle firme, può indire referendum consultivi.
I referendum
consultivi sono indetti per acquisire il parere
preventivo della popolazione e sono ammessi nelle
materie di competenza del Consiglio Comunale, ad
eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai
tributi ed alle tariffe, al personale ed
all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alle
nomine ed alle designazioni.
Le consultazioni
referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni
anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15
giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
I referendum
possono avere luogo anche in coincidenza con altre
operazioni di voto, con esclusione delle tornate
elettorali comunali e provinciali .
Il referendum è
valido se vi partecipa almeno la maggioranza dei
cittadini aventi diritto al voto. S’intende approvata la
proposta che abbia conseguito la maggioranza dei
consensi validamente espressi.
Il Consiglio
Comunale adotta, entro quattro mesi dalla proclamazione
dell’esito della consultazione, le determinazioni
conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse
dagli elettori.
Il Consiglio
Comunale può anche non recepire le indicazioni
referendarie ma dovrà adeguatamente motivare il mancato recepimento, che dovrà essere adottato a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 53
PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE STRUTTURE
Il Comune
favorisce la partecipazione attiva di tutti i cittadini
al governo della comunità locale.
Il Comune
assicura a tutti l’informazione sulla propria attività e
su quella degli organismi ad esso facenti capo, anche
con propri strumenti.
Il Comune
assicura la pubblicazione all’Albo Pretorio delle
determinazioni dirigenziali divenute esecutive .
Il Comune
garantisce a tutti l’accesso alle strutture dell’Ente e
ai servizi dell’Amministrazione anche attraverso
opportune forme di decentramento.
L’esercizio del
diritto di partecipazione, informazione e accesso è
oggetto di apposito regolamento.
Le norme
regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a
domanda o d’ufficio - deve essere emesso il
provvedimento richiesto o dovuto.
In mancanza di
termini specifici, il termine per l’emissione del
provvedimento amministrativo s’intende di trenta giorni.
L’Amministrazione deve garantire che tutti gli atti e
provvedimenti, che non abbiano contenuto statutario,
regolamentare o comunque generale, debbano essere
adeguatamente motivati, comunicati o notificati in
forma idonea al fine di garantirne la piena conoscenza
al destinatario e debbano indicare il termine entro il
quale è possibile proporre ricorso e l’autorità
amministrativa o giudiziaria a cui il gravame va
presentato.
I cittadini
hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento -
a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi
che producano effetti giuridici diretti nei loro
confronti o ai quali, per legge, debbono intervenire.
L’attività
amministrativa si svolge con trasparenza ed
imparzialità.
I cittadini che
vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno
diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo
le modalità previste dal regolamento.
Il regolamento
individua le categorie di atti per i quali l’accesso è
escluso o limitato, in ragione della tutela del diritto
alla riservatezza delle persone o i casi in cui
l’accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave
ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa.
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