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STATUTO COMUNALE

 

TITOLO III

DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

 

Art. 47

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

 Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, sostenendone i programmi e le attività e definendone le forme di partecipazione.

 Il Comune, nel rispetto della normativa vigente, può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente.

 L’Ente può, inoltre, coinvolgere le associazioni del volontariato nella gestione dei

servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

 Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con lo stesso, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

 Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell’albo delle associazioni, che viene aggiornato annualmente.

Art. 48

ALTRE FORME ASSOCIATIVE

 I progetti di convenzione tra il Comune e altri Comuni o la Provincia e i progetti per la costituzione o l’adesione a un consorzio , predisposti dalla Giunta Comunale, per svolgere in modo coordinato servizi e funzioni, sono trasmessi alla competente Commissione Consiliare. La convenzione è, quindi, sottoposta alla approvazione del Consiglio Comunale.

 

Art. 49

CONSULTE TECNICHE DI SETTORE

 Il Consiglio Comunale può istituire consulte, con la finalità di fornire all’Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell’ente, disciplinandone la composizione, le funzioni e l’attività.

 Sono chiamati a far parte delle consulte i rappresentanti delle associazioni interessate, in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.

 Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.

 I componenti delle consulte prestano gratuitamente la propria attività di consulenza all’Ente.

 

Art. 50

PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE E FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

 Gli elettori del Comune, in numero non inferiore a 300 (trecento), possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l’adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

 Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l’indicazione dei mezzi di copertura della spesa, nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

 

Art. 51

AMMISSIONI DI ISTANZE

 I cittadini singoli o associati possono presentare le istanze, le petizioni e le proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Le stesse sono trasmesse dal Sindaco all’organo competente per il loro esame.

 Il Sindaco e la Giunta Comunale rispondono alle istanze, petizioni e proposte di propria competenza entro 60 giorni dalla loro presentazione.

 

Art. 52

REFERENDUM COMUNALI

 Il Sindaco, su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell’inizio della raccolta delle firme, può indire referendum consultivi.

 I referendum consultivi sono indetti per acquisire il parere preventivo della popolazione e sono ammessi nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni.

 Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

 I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali .

 Il referendum è valido se vi partecipa almeno la maggioranza dei cittadini aventi diritto al voto. S’intende approvata la proposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

 Il Consiglio Comunale adotta, entro quattro mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione, le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

 Il Consiglio Comunale può anche non recepire le indicazioni referendarie ma dovrà adeguatamente motivare il mancato recepimento, che dovrà essere adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

Art. 53

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE STRUTTURE

 Il Comune favorisce  la partecipazione attiva di tutti i cittadini al governo della comunità locale.

 Il Comune assicura a tutti l’informazione sulla propria attività e su quella degli organismi ad esso facenti capo, anche con propri strumenti.

 Il Comune assicura la pubblicazione all’Albo Pretorio delle determinazioni dirigenziali divenute esecutive .

 Il Comune garantisce a tutti l’accesso alle strutture dell’Ente e ai servizi dell’Amministrazione anche attraverso opportune forme di decentramento.

 L’esercizio del diritto di partecipazione, informazione e accesso è oggetto di apposito regolamento.

 Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d’ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

 In mancanza di termini specifici, il termine per l’emissione del provvedimento amministrativo s’intende di trenta giorni.

 L’Amministrazione deve garantire che tutti gli atti e provvedimenti, che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale, debbano essere adeguatamente motivati, comunicati o notificati in forma idonea al fine di garantirne la piena conoscenza al destinatario e debbano indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l’autorità amministrativa o giudiziaria a cui il gravame va presentato.

 I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali, per legge, debbono intervenire.

 L’attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

 I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

 Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato, in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l’accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa.

 

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