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TITOLO V
DIFENSORE CIVICO
Art. 67
IL DIFENSORE CIVICO
Il Comune può
istituire l’ufficio del difensore civico.
Su deliberazione
del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per
la costituzione di un unico ufficio del difensore civico
tra enti diversi o anche avvalersi dell’ufficio operante
presso altri comuni.
Il difensore
civico assolve al ruolo di garante dell’imparzialità e
del buon andamento dell’attività dell’amministrazione
comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo
le procedure disciplinate nell’apposito regolamento
approvato dal Consiglio Comunale.
Il difensore
civico opera in condizioni di piena autonomia
organizzativa e funzionale, nell’esclusivo interesse dei
cittadini, delle associazioni, organismi ed enti
titolari di situazioni soggettive giuridicamente
rilevanti.
Il difensore
civico ha diritto di ottenere, senza formalità, dai
dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli
uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e
documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da
segreto, utile per l’espletamento del mandato.
Il difensore
civico è tenuto al segreto d’ufficio e riveste,
nell’esercizio delle attribuzioni, la qualifica di
pubblico ufficiale.
Prima di
assumere le funzioni presta giuramento innanzi al
Sindaco con la seguente formula: “Giuro di adempiere
al mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel
rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle
norme regolamentari dell’ente”.
Il difensore
civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e
comunque, prima della scadenza del proprio mandato,
sull’attività svolta indicando gli interventi effettuati
e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi
dell’amministrazione e degli uffici nei confronti dei
cittadini.
Il Presidente
del Consiglio deve iscrivere la relazione del difensore
civico all’ordine del giorno dei lavori consiliari entro
sessanta giorni dalla richiesta.
Il Consiglio
Comunale adotta apposito regolamento per il
funzionamento dell’ufficio del difensore civico,
assicurando che siano messe a disposizione dello stesso
risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e
logistiche idonee e sufficienti.
Al difensore
civico compete un’indennità mensile determinata dal
Consiglio Comunale all’atto della nomina, in misura non
superiore a quella assegnata agli assessori.
Art. 68
REQUISITI E MODALITÀ DI NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO
All’ufficio del Difensore
Civico è preposta persona, che, per esperienza
acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed
obiettività di giudizio ed elevata qualificazione
giuridico-amministrativa.
Non possono
essere nominati alla carica di difensore civico coloro
che:
a) si trovino in una
delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) abbiano ricoperto
nell’anno precedente alla nomina cariche in partiti o
movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati
candidati nelle precedenti elezioni politiche od
amministrative locali, provinciali o regionali;
c) i membri ed i
funzionari degli organi regionali di controllo.
Il difensore
civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio
segreto, con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati; dura in carica
cinque anni decorrenti dalla data del giuramento e non
può essere nominato per più due mandati consecutivi.
Ove l’ufficio
non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del
mandato, il difensore civico in carica esercita le
funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte
del successore e, comunque, per un periodo non superiore
a sei mesi.
Il difensore
civico può essere revocato dall’incarico prima della
scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge,
con deliberazione motivata del Consiglio Comunale,
adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi
dei consiglieri assegnati.
Ove si verifichi
nel corso del mandato una delle condizioni di
ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico è
dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure
previste dalla legge per i consiglieri comunali.
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