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STATUTO COMUNALE

 

TITOLO V

DIFENSORE CIVICO

Art. 67

IL DIFENSORE CIVICO

 Il Comune può istituire l’ufficio del difensore civico.

 Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del difensore civico tra enti diversi o anche avvalersi dell’ufficio operante presso altri comuni.

 Il difensore civico assolve al ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività dell’amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell’apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

 Il difensore civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell’esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

 Il difensore civico ha diritto di ottenere, senza formalità, dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l’espletamento del mandato.

 Il difensore civico è tenuto al segreto d’ufficio e riveste, nell’esercizio delle attribuzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

 Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: “Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari dell’ente”.

 Il difensore civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque, prima della scadenza del proprio mandato, sull’attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell’amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.

 Il Presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del difensore civico all’ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla richiesta.

 Il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell’ufficio del difensore civico, assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.

 Al difensore civico compete un’indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all’atto della nomina, in misura non superiore a quella assegnata agli assessori.

 

Art. 68

REQUISITI E MODALITÀ DI NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

        All’ufficio del Difensore Civico è preposta persona, che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio ed elevata qualificazione giuridico-amministrativa.

 Non possono essere nominati alla carica di difensore civico coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) abbiano ricoperto nell’anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali;

c) i membri ed i funzionari degli organi regionali di controllo.

 Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; dura in carica cinque anni decorrenti dalla data del giuramento e non può essere nominato per più due mandati consecutivi.

 Ove l’ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il difensore civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

 Il difensore civico può essere revocato dall’incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

 Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

  

 

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