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CAPO IV
LA
GIUNTA
Art. 34
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
La Giunta è composta dal
Sindaco che la presiede e da un numero massimo di dieci
Assessori, compreso il Vice Sindaco.
Il Sindaco
nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima
dell’insediamento del Consiglio Comunale, tra i
cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità,
compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.
Gli assessori sono
nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti
del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti
di compatibilità ed eleggibilità alla carica di
consigliere.
Non possono far parte
della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti,
i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli
stessi non possono essere nominati rappresentanti del
Comune.
La carica di Assessore è
incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
In caso di nomina, il
Consigliere cessa dalla carica all’atto
dell’accettazione e al suo posto subentra il primo dei
non eletti della stessa lista.
Non possono far parte
della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra
loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti ed
affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del
Sindaco.
Gli Assessori non possono
essere nominati rappresentanti del Comune presso enti,
aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni
all’ente, se non nei casi espressamente previsti dalla
legge ed in quelli in cui ciò competa loro per effetto
della carica rivestita.
La Giunta all’atto
dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità
e compatibilità dei propri componenti.
Gli Assessori partecipano
ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari
senza diritto al voto e senza concorrere a determinare
il numero legale per la validità delle riunioni.
Hanno diritto, allo stesso
modo dei consiglieri comunali, di accedere alle
informazioni necessarie all’espletamento del mandato e
di depositare proposte rivolte al Consiglio.
Non possono presentare
interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Art. 35
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
Nello svolgimento della
propria attività, la Giunta si uniforma al principio
della collegialità.
Il Sindaco dirige e
coordina i lavori della Giunta, assicura l’unità
d’indirizzo politico degli assessori e la collegiale
responsabilità delle decisioni.
Art. 36
PRESIDENZA
La Giunta Comunale è
presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Sindaco.
Art. 37
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE
Le sedute della Giunta
Comunale non sono pubbliche.
La Giunta, però, può
ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti
al collegio.
Art. 38
VALIDITÀ DELLE SEDUTE
Le sedute della Giunta
Comunale sono valide con la presenza della maggioranza
dei componenti.
Art. 39
ASSISTENZA ALLE SEDUTE
Alle sedute della Giunta
Comunale partecipa il Segretario Generale o, in caso di
sua assenza o impedimento, il Vice Segretario Generale o
chi lo sostituisce.
Il Segretario Generale
o chi lo sostituisce può farsi assistere, previo
assenso del Sindaco, da altri impiegati del Comune.
Il Segretario della Giunta
ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su
quesiti posti dalla Giunta, nonché di redigere il
verbale della seduta.
Art. 40
VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE
La verbalizzazione della seduta consiste nel riportare il
testo delle deliberazioni approvate con il numero dei
voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di
astensione.
I testi deliberativi della
seduta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario
della Giunta .
Art. 41
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.
La Giunta Comunale adotta
le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di
ciascun assessore.
Ogni proposta di
deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e
dalle attestazioni richiesti dalla legge.
Art. 42
VOTAZIONI E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI.
Le votazioni delle
proposte sono sempre palesi, salvo le nomine.
La deliberazione è
approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei
votanti.
Coloro che dichiarano di
astenersi non si computano nel numero dei votanti,
mentre si computano in quello necessario per la validità
della seduta.
Anche coloro che si
astengono dal prendere parte alla votazione non si
computano nel numero dei votanti, ma in quello
necessario per la validità della seduta.
Art. 43
COMPETENZE DELLA GIUNTA
La Giunta collabora con il
Sindaco nel governo del Comune e per l’attuazione degli
indirizzi generali di governo.
Svolge funzioni
propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.
La Giunta compie tutti gli
atti di amministrazione che non siano riservati dalla
legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino
nelle competenze del Sindaco, degli organi di
decentramento, del Segretario comunale e dei
responsabili degli uffici e dei servizi.
Rientra, altresì, nella
competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le
norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia
di organizzazione e di personale.
Art. 44
REVOCA DEGLI ASSESSORI
Nel corso del mandato
amministrativo, il Sindaco può revocare dall’incarico
uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco,
provvedendo, eventualmente, alla nomina dei sostituti.
La revoca è sinteticamente
motivata, anche solo con riferimento al venir meno del
rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella
prima seduta utile, unitamente alla eventuale nomina dei
nuovi Assessori
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