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CAPO IV

LA GIUNTA

Art. 34

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di dieci Assessori, compreso il Vice Sindaco.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

Gli assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

La carica di Assessore è  incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

In caso di nomina, il Consigliere cessa dalla carica all’atto dell’accettazione e al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti ed affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all’ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita.

La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

 

Art. 35

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Nello svolgimento della propria attività, la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

 

Art.  36

PRESIDENZA

La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.

Art. 37

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.

La Giunta, però, può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

 

Art. 38

VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 39

ASSISTENZA ALLE SEDUTE

Alle sedute della Giunta Comunale partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario Generale o chi lo sostituisce.

Il Segretario Generale  o chi lo sostituisce  può farsi assistere, previo assenso del Sindaco, da altri impiegati del Comune.

Il Segretario della Giunta ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla Giunta, nonché di redigere il verbale della seduta.

 

Art. 40

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

La verbalizzazione della seduta consiste nel riportare il testo delle deliberazioni approvate con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione.

I testi deliberativi della seduta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Giunta .

 

Art. 41

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.

La Giunta Comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun assessore.

Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.

 

Art. 42

VOTAZIONI E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI.

 Le votazioni delle proposte sono sempre palesi, salvo le nomine.

 La deliberazione è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Coloro che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

Anche coloro che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, ma in quello necessario per la validità della seduta.

 

Art. 43

COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo.

Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

 Rientra, altresì, nella competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

 

Art. 44

REVOCA DEGLI ASSESSORI

Nel corso del mandato amministrativo, il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco, provvedendo, eventualmente, alla nomina dei sostituti.

La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente alla eventuale nomina dei nuovi Assessori

 

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