Torna all'indice Comune di Isernia STATUTO COMUNALE
 

 

CAPO  V

NORME COMUNI

Art. 45

MOZIONE DI SFIDUCIA

          Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

          Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

          La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

          Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

 Art. 46

DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE  ED OBBLIGHI DI ASTENSIONE

          Il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

          I medesimi soggetti, di cui al primo comma, non possono, altresì,  effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

          I componenti della Giunta, aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.

          Tutti gli amministratori hanno, altresì, l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

          Per i provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, non si applica l’obbligo di astensione, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

          Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

          I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione.

 

 

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