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CAPO V
NORME
COMUNI
Art. 45
MOZIONE DI SFIDUCIA
Il voto del
Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco
o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la
Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di
una mozione di sfiducia, votata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di
sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il
Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al
solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa
in discussione non prima di dieci giorni e non oltre
trenta dalla sua presentazione.
Nel caso in cui
la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario
Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione
dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del
Consiglio e di nomina del Commissario.
Art.
46
DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE ED
OBBLIGHI DI ASTENSIONE
Il Sindaco, il
Vice Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali
non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze,
anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso
enti, aziende ed istituzioni dipendenti o, comunque,
sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
I medesimi
soggetti, di cui al primo comma, non possono, altresì,
effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni
mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo
di espletamento del mandato.
I componenti
della Giunta, aventi competenza in materia di
urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono
astenersi dall’esercitare attività professionale in
materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito del
territorio comunale.
Tutti gli
amministratori hanno, altresì, l’obbligo di astenersi
dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro
parenti o affini fino al quarto grado.
Per i
provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli
urbanistici, non si applica l’obbligo di astensione, se
non nei casi in cui sussista una correlazione immediata
e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici
interessi degli amministratori o di loro parenti ed
affini fino al quarto grado.
Il medesimo
obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei
responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione ai
pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti
di gestione di propria competenza.
I componenti
degli organi di governo e degli organi di gestione
devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o
collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di
disinteresse, di imparzialità e di buona
amministrazione.
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