Torna all'indice Comune di Isernia STATUTO COMUNALE  

T I T O L O   I I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI

Art.8

ORGANI  DI  GOVERNO

Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Ad essi spettano i poteri sull’attività comunale previsti dalla legge e dal presente statuto.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale, nell’ambito delle competenze attribuite dalla legge e dallo statuto, è organo di indirizzo, programmazione e controllo politico amministrativo, quale diretta espressione rappresentativa della comunità locale.

Il Consiglio determina l’indirizzo politico amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali previsti dalla legge e ne controlla l’attuazione.

Il Consiglio interpreta gli interessi generali della comunità e definisce, in relazione ad essi, gli indirizzi politico-programmatici che guidano e coordinano le attività di amministrazione, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l’azione complessiva dell’ente raggiunga gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento di indirizzi generali di governo.

Il Consiglio svolge la funzione di programmazione attraverso l’adozione, in particolare, di un documento di indirizzi generali, finalizzato alla predisposizione del bilancio  annuale e poliennale, che contenga  l’ipotesi sull’andamento complessivo delle risorse per grandi aggregati, in termini sia qualitativi che quantitativi.

L’elezione, la durata e la composizione del Consiglio Comunale sono regolate dalla legge.

Il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

I consiglieri rappresentano senza vincolo di mandato l’intera comunità  alla quale rispondono.

Il Consiglio con cadenza semestrale esamina la realizzazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

 

Art. 10

CONSIGLIERE ANZIANO

Ad ogni fine previsto dallo Statuto, è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista sommati con i voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

A parità di voti,  è Consigliere anziano il più anziano di età.

In ogni ipotesi di assenza, impedimento o rifiuto del Consigliere anziano è considerato tale il Consigliere consenziente che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

Nella prima seduta successiva alle elezioni, da tenersi nei termini di legge, il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco, è presieduto dal consigliere anziano fino all’elezione del Presidente.

 Come primo adempimento, la seduta esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti, quindi provvede ad eleggere il Presidente del Consiglio e, infine, sotto la presidenza di quest’ultimo, prende atto dell’avvenuta nomina della Giunta Comunale.

 

Art. 11

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Immediatamente dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale elegge nel suo

seno il Presidente, a voto segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Dopo due votazioni infruttuose, il Presidente può essere eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con il voto palese e favorevole di almeno due terzi degli stessi.

Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

I poteri del Presidente sono:

a)      la presidenza delle adunanze consiliari;

b)      la rappresentanza del Consiglio Comunale;

c)      la predisposizione dell’ordine del giorno;

d)      la fissazione della data delle riunioni del Consiglio;

e)      la sottoscrizione dei verbali delle sedute insieme al Segretario Generale;

f)       la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;

g)      la proclamazione della volontà consiliare;

h)      i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;

i)       la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari;

j)       la presidenza della conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari e il coordinamento delle attività delle stesse;

k)      ogni altro adempimento previsto dalla legge e dal presente statuto.

 

Art. 12

UFFICIO DI PRESIDENZA.

Il Comune assicura al Presidente del Consiglio Comunale mezzi e strutture adeguati  per l’espletamento  delle sue funzioni.

 

Art. 13

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

Il Consiglio Comunale si articola in gruppi consiliari. Tutti i consiglieri debbono appartenere a un gruppo consiliare.

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, anche quando risulti eletto un solo Consigliere.

L’adesione di almeno 3 consiglieri può determinare la costituzione di un gruppo consiliare.

Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene e aderire ad un altro gruppo esistente, se quest’ultimo  ne accetti l’adesione; in tal caso il recedente deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo  al quale aderisce. Può essere costituito un gruppo misto, composto da almeno tre consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano o non possano confluire in altri gruppi esistenti.

L’assegnazione al gruppo misto non è subordinata all’ accettazione da parte di chi già costituisce tale gruppo.

Ciascun gruppo elegge un capogruppo, in una riunione convocata successivamente alla prima seduta del Consiglio Comunale. Della nomina deve essere data comunicazione al Presidente.

Il Comune assicura ai gruppi consiliari mezzi e strutture adeguati per l’espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni a tutti i gruppi.

 

Art. 14

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

La Conferenza dei capigruppo è formata da tutti i capigruppo consiliari ed è presieduta  dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato.

Il regolamento determina i poteri della Conferenza dei capigruppo e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità.

 

Art. 15

COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio si avvale di Commissioni Consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, il cui numero è fissato nel regolamento.

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel proprio seno, Commissioni Consiliari speciali per l’esame di problemi particolari, e Commissioni Consiliari di indagine sull’attività dell’Amministrazione, stabilendone la composizione, l’organizzazione, le competenze, i poteri, la durata.

Il numero complessivo dei Consiglieri di ciascun gruppo, assegnati alle Commissioni Consiliari permanenti è proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi.

Nelle votazioni ogni membro della Commissione dispone di un voto.

I capigruppo hanno diritto di partecipare a ciascuna Commissione senza diritto di voto.

Il  regolamento definisce i criteri per la composizione delle singole Commissioni e le modalità per la costituzione delle Commissioni stesse e per l’espressione del voto.

Ciascuna Commissione elegge tra i suoi membri il Presidente.

Art. 16

PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE

Le sedute delle Commissioni Consiliari permanenti sono aperte al pubblico, salvo i casi previsti nel regolamento.

Art. 17

COMPITI  DELLE  COMMISSIONI  PERMANENTI

Spetta alle Commissioni Consiliari permanenti esaminare preventivamente, entro il termine di 30 giorni dalla loro ricezione, le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, predisponendo una o più  relazioni sul testo. Trascorso infruttuosamente detto termine, la proposta di deliberazione sarà comunque iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Le Commissioni Consiliari permanenti hanno, quali compiti principali, l’esame delle proposte di atti deliberativi e di mozioni sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale e lo svolgimento di attività conoscitive e consultive su temi di interesse comunale.  A tal fine:

-       promuovono la consultazione dei soggetti interessati ai temi ad esse sottoposti;

-        possono tenere audizioni conoscitive chiedendo l’intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune;

-       possono invitare ai propri lavori rappresentanze degli organismi di partecipazione , di strutture associative, di enti e di ordini professionali, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa;

-      possono richiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Dirigenti, dei titolari di uffici e degli amministratori di enti, aziende e istituzioni di emanazione comunale;

-        possono approvare mozioni per chiedere alla Giunta la formulazione di proposte relative ad atti di competenza del Consiglio Comunale;

-         possono approvare propri ordini del giorno;

-         possono esprimere pareri, a richiesta della Giunta, su provvedimenti di competenza della stessa;

-         possono chiedere di essere informate sull’attività dell’Amministrazione Comunale, sui provvedimenti della Giunta e del Sindaco: le Commissioni devono sentire il Sindaco o gli Assessori quando questi lo richiedano.

Art.   18

POTERI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Nell’esercizio delle proprie competenze, le Commissioni Consiliari permanenti possono richiedere l’audizione dell’Assessore proponente, di funzionari del Comune, di rappresentanti e funzionari delle istituzioni e delle aziende di emanazione comunale.

Gli stessi hanno l’obbligo di presentarsi e di rispondere.

Gli interventi dei soggetti sopra elencati hanno valore “di consulenza” e possono essere verbalizzati solo con autorizzazione del Presidente.

Le Commissioni Consiliari permanenti possono avvalersi dell’opera gratuita di esperti esterni,  invitati a collaborare ai propri lavori.

Art. 19

COMMISSIONI CONSILIARI STRAORDINARIE, TEMPORANEE E SPECIALI

Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando, nell’atto di istituzione, i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.

I lavori delle commissioni, così nominate, devono compiersi nel termine assegnato.

I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione, mediante deposito in segreteria, , entro il termine fissato, a disposizione del Consiglio, di una relazione a cura del Presidente della commissione.

E’ facoltà dei commissari dissenzienti  presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all’esame del Consiglio per l’assunzione di eventuali provvedimenti, nella prima seduta successiva a quella dell’avvenuto deposito.

Anche le commissioni speciali possono avvalersi dell’opera gratuita di esperti esterni, invitati a collaborare  ai propri lavori

Per lo svolgimento dei lavori, può essere richiesta l’audizione dei componenti della Giunta e di funzionari del Comune, nonché di rappresentanti e funzionari delle istituzioni ed aziende di emanazione comunale.

Gli interventi dei soggetti  sopra elencati hanno valore di consulenza e possono essere verbalizzati solo con autorizzazione del Presidente, così come per le commissioni permanenti.

Art. 20

ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico, per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce con l’intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

Il regolamento consiliare può prevedere maggioranze qualificate diverse per materie determinate.

Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle.

Le deliberazioni, per le quali sono richieste maggioranze qualificate, sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 21

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.

E’ presieduta dal Consigliere Anziano o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti, del Sindaco e all’elezione del Presidente del Consiglio.

Il Presidente entra   immediatamente nell’esercizio delle sue funzioni.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, con la costituzione e la nomina della Commissione elettorale Comunale e  con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Il Sindaco nel corso della prima seduta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 22

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

Il regolamento disciplina, altresì, l’esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede, in particolare:

a)  i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;

b)  le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;

c)  la formazione dei gruppi consiliari e l’istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive e  di coordinamento dei lavori del Consiglio;

d)   le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;

e)    le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

Art. 23

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento.

Ciascun consigliere ha, altresì, diritto di intervenire nelle discussioni nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento. Tale diritto è riconosciuto anche agli assessori per le materie assegnate alla loro competenza e relativamente agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ogni consigliere può appartenere ad un solo gruppo consiliare.

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa  per gli atti di competenza del Consiglio, può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni secondo quanto previsto dal regolamento.

Nell’esercizio del potere d’iniziativa il consigliere si avvale della consulenza degli uffici comunali specificatamente previsti.

I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.

I consiglieri possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari . Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l’applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di  assenza dalle sedute degli organi collegiali.

Le indennità di funzione previste dal presente articolo non sono tra loro cumulabili.

L’interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione prevista dal presente articolo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

Il regolamento prevede strumenti di garanzia per l’esercizio dei diritti dei consiglieri.

Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente Statuto Comunale il Consiglio approva il Regolamento per la disciplina della indennità di funzione dei Consiglieri.

Art. 24

ACCESSO AD ATTI ED UFFICI   DA   PARTE  DEL  CONSIGLIERE

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società a cui partecipa il Comune; hanno diritto a consultare i verbali delle riunioni degli organi deliberanti negli enti suddetti.

Rispettando il segreto d’ufficio secondo quanto stabilito  dalla legge, i consiglieri hanno diritto d’accesso agli uffici degli enti di cui al primo comma, ottenendo notizie, informazioni e tutto ciò che può risultare utile all’esercizio del mandato.

Art. 25

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale vanno presentate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto  e sono immediatamente efficaci.

Il Presidente  deve convocare il Consiglio Comunale entro 10 giorni  dalla presentazione delle dimissioni.

Art. 26

SURROGA DEI CONSIGLIERI

Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni,  deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale  risulta dal protocollo dell’Ente.

Art. 27

DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I consiglieri comunali che non intervengono  a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

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