T I T O
L O I I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I
ORGANI
Art.8
ORGANI
DI GOVERNO
Sono organi di governo del
Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Ad essi
spettano i poteri sull’attività comunale previsti dalla
legge e dal presente statuto.
CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE
Art.
9
CONSIGLIO
Il Consiglio Comunale,
nell’ambito delle competenze attribuite dalla legge e
dallo statuto, è organo di indirizzo, programmazione e
controllo politico amministrativo, quale diretta
espressione rappresentativa della comunità locale.
Il Consiglio determina
l’indirizzo politico amministrativo del Comune, adotta
gli atti fondamentali previsti dalla legge e ne
controlla l’attuazione.
Il Consiglio interpreta
gli interessi generali della comunità e definisce, in
relazione ad essi, gli indirizzi politico-programmatici
che guidano e coordinano le attività di amministrazione,
esercitando sulle stesse il controllo politico
amministrativo per assicurare che l’azione complessiva
dell’ente raggiunga gli obiettivi stabiliti con gli atti
fondamentali e nel documento di indirizzi generali di
governo.
Il Consiglio svolge la
funzione di programmazione attraverso l’adozione, in
particolare, di un documento di indirizzi generali,
finalizzato alla predisposizione del bilancio
annuale e poliennale, che contenga l’ipotesi
sull’andamento complessivo delle risorse per grandi
aggregati, in termini sia qualitativi che quantitativi.
L’elezione, la durata e la
composizione del Consiglio Comunale sono regolate dalla
legge.
Il Consiglio provvede alla
convalida dei consiglieri eletti nella seduta
immediatamente successiva alle elezioni, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto.
I consiglieri
rappresentano senza vincolo di mandato l’intera comunità
alla quale rispondono.
Il Consiglio con cadenza
semestrale esamina la realizzazione delle linee
programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli
assessori.
Art. 10
CONSIGLIERE ANZIANO
Ad ogni fine previsto
dallo Statuto, è Consigliere anziano colui che ha
ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai
voti di lista sommati con i voti di preferenza, con
esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla
carica di Sindaco proclamati consiglieri.
A parità di voti, è
Consigliere anziano il più anziano di età.
In ogni ipotesi di
assenza, impedimento o rifiuto del Consigliere anziano è
considerato tale il Consigliere consenziente che, nella
graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente
successivo.
Nella prima seduta
successiva alle elezioni, da tenersi nei termini di
legge, il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco, è
presieduto dal consigliere anziano fino all’elezione del
Presidente.
Come primo adempimento,
la seduta esamina le condizioni di eleggibilità degli
eletti, quindi provvede ad eleggere il Presidente del
Consiglio e, infine, sotto la presidenza di quest’ultimo,
prende atto dell’avvenuta nomina della Giunta Comunale.
Art. 11
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Immediatamente dopo la
convalida degli eletti, il Consiglio Comunale elegge nel
suo
seno il Presidente, a voto
segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri
assegnati.
Dopo due votazioni
infruttuose, il Presidente può essere eletto a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Il Presidente del
Consiglio comunale può essere revocato su proposta
motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e
con il voto palese e favorevole di almeno due terzi
degli stessi.
Le funzioni vicarie di
Presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere
anziano.
I poteri del Presidente
sono:
a)
la presidenza delle adunanze consiliari;
b)
la rappresentanza del Consiglio Comunale;
c)
la predisposizione dell’ordine del giorno;
d)
la fissazione della data delle riunioni del
Consiglio;
e)
la sottoscrizione dei verbali delle sedute
insieme al Segretario Generale;
f) la
diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
g)
la proclamazione della volontà consiliare;
h)
i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
i) la
presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari;
j) la
presidenza della conferenza dei presidenti delle
commissioni consiliari e il coordinamento delle attività
delle stesse;
k)
ogni altro adempimento previsto dalla legge e dal
presente statuto.
Art. 12
UFFICIO
DI PRESIDENZA.
Il Comune assicura al Presidente del Consiglio Comunale
mezzi e strutture adeguati per l’espletamento
delle sue funzioni.
Art. 13
COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI
Il Consiglio Comunale si
articola in gruppi consiliari. Tutti i consiglieri
debbono appartenere a un gruppo consiliare.
I Consiglieri eletti nella
medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare,
anche quando risulti eletto un solo Consigliere.
L’adesione di almeno 3
consiglieri può determinare la costituzione di un gruppo
consiliare.
Ogni consigliere può
recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene e
aderire ad un altro gruppo esistente, se quest’ultimo
ne accetti l’adesione; in tal caso il recedente deve
darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio
Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del
gruppo al quale aderisce. Può essere costituito un
gruppo misto, composto da almeno tre consiglieri che
abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio
gruppo e che non intendano o non possano confluire in
altri gruppi esistenti.
L’assegnazione al gruppo
misto non è subordinata all’ accettazione da parte di
chi già costituisce tale gruppo.
Ciascun gruppo elegge un
capogruppo, in una riunione convocata successivamente
alla prima seduta del Consiglio Comunale. Della nomina
deve essere data comunicazione al Presidente.
Il Comune assicura ai
gruppi consiliari mezzi e strutture adeguati per
l’espletamento delle loro funzioni, in relazione alle
esigenze comuni a tutti i gruppi.
Art. 14
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
La Conferenza dei
capigruppo è formata da tutti i capigruppo consiliari ed
è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale
o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato.
Il regolamento determina i
poteri della Conferenza dei capigruppo e ne disciplina
l’organizzazione e le forme di pubblicità.
Art. 15
COMMISSIONI CONSILIARI
Il Consiglio si avvale di
Commissioni Consiliari permanenti, costituite nel
proprio seno, il cui numero è fissato nel regolamento.
Il Consiglio Comunale, a
maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire
nel proprio seno, Commissioni Consiliari speciali per
l’esame di problemi particolari, e Commissioni
Consiliari di indagine sull’attività
dell’Amministrazione, stabilendone la composizione,
l’organizzazione, le competenze, i poteri, la durata.
Il numero complessivo dei
Consiglieri di ciascun gruppo, assegnati alle
Commissioni Consiliari permanenti è proporzionale alla
consistenza dei gruppi stessi.
Nelle votazioni ogni
membro della Commissione dispone di un voto.
I capigruppo hanno diritto
di partecipare a ciascuna Commissione senza diritto di
voto.
Il regolamento
definisce i criteri per la composizione delle singole
Commissioni e le modalità per la costituzione delle
Commissioni stesse e per l’espressione del voto.
Ciascuna Commissione
elegge tra i suoi membri il Presidente.
Art. 16
PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
Le sedute delle
Commissioni Consiliari permanenti sono aperte al
pubblico, salvo i casi previsti nel regolamento.
Art. 17
COMPITI
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
Spetta alle Commissioni Consiliari permanenti esaminare
preventivamente, entro il termine di 30 giorni dalla
loro ricezione, le proposte di deliberazione da
sottoporre al Consiglio Comunale, predisponendo una o
più relazioni sul testo. Trascorso
infruttuosamente detto termine, la proposta di
deliberazione sarà comunque iscritta all’ordine del
giorno del Consiglio Comunale.
Le Commissioni Consiliari
permanenti hanno, quali compiti principali, l’esame
delle proposte di atti deliberativi e di mozioni
sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale e lo
svolgimento di attività conoscitive e consultive su temi
di interesse comunale. A tal fine:
-
promuovono la consultazione dei soggetti
interessati ai temi ad esse sottoposti;
- possono tenere audizioni conoscitive chiedendo
l’intervento di soggetti qualificati, anche esterni al
Comune;
-
possono invitare ai propri lavori rappresentanze
degli organismi di partecipazione , di strutture
associative, di enti e di ordini professionali, su
richiesta degli stessi o di propria iniziativa;
-
possono richiedere l’intervento alle proprie
riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Dirigenti,
dei titolari di uffici e degli amministratori di enti,
aziende e istituzioni di emanazione comunale;
-
possono approvare mozioni per chiedere alla
Giunta la formulazione di proposte relative ad atti di
competenza del Consiglio Comunale;
-
possono approvare propri ordini del giorno;
-
possono esprimere pareri, a richiesta della
Giunta, su provvedimenti di competenza della stessa;
-
possono chiedere di essere informate
sull’attività dell’Amministrazione Comunale, sui
provvedimenti della Giunta e del Sindaco: le Commissioni
devono sentire il Sindaco o gli Assessori quando questi
lo richiedano.
Art.
18
POTERI
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Nell’esercizio delle
proprie competenze, le Commissioni Consiliari permanenti
possono richiedere l’audizione dell’Assessore
proponente, di funzionari del Comune, di rappresentanti
e funzionari delle istituzioni e delle aziende di
emanazione comunale.
Gli stessi hanno l’obbligo
di presentarsi e di rispondere.
Gli interventi dei
soggetti sopra elencati hanno valore “di consulenza” e
possono essere verbalizzati solo con autorizzazione del
Presidente.
Le Commissioni Consiliari
permanenti possono avvalersi dell’opera gratuita di
esperti esterni, invitati a collaborare ai propri
lavori.
Art. 19
COMMISSIONI CONSILIARI STRAORDINARIE, TEMPORANEE E
SPECIALI
Il Consiglio può istituire
- con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei
componenti - commissioni consiliari straordinarie,
temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta,
determinando, nell’atto di istituzione, i compiti, la
composizione, la durata, i poteri di indagine
eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e
la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che
sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.
I lavori delle
commissioni, così nominate, devono compiersi nel termine
assegnato.
I lavori delle Commissioni
si concludono con la presentazione, mediante deposito in
segreteria, , entro il termine fissato, a disposizione
del Consiglio, di una relazione a cura del Presidente
della commissione.
E’ facoltà dei commissari
dissenzienti presentare relazioni di minoranza
nelle stesse forme e termini della relazione della
commissione.
La relazione della
commissione e quelle eventuali di minoranza devono
essere sottoposte all’esame del Consiglio per
l’assunzione di eventuali provvedimenti, nella prima
seduta successiva a quella dell’avvenuto deposito.
Anche le commissioni
speciali possono avvalersi dell’opera gratuita di
esperti esterni, invitati a collaborare ai propri
lavori
Per lo svolgimento dei
lavori, può essere richiesta l’audizione dei componenti
della Giunta e di funzionari del Comune, nonché di
rappresentanti e funzionari delle istituzioni ed aziende
di emanazione comunale.
Gli interventi dei
soggetti sopra elencati hanno valore di consulenza
e possono essere verbalizzati solo con autorizzazione
del Presidente, così come per le commissioni permanenti.
Art. 20
ADUNANZE
DEL CONSIGLIO
Le sedute del Consiglio
Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i
quali il regolamento preveda che le stesse debbano
tenersi senza la presenza del pubblico, per ragioni
connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della
sfera privata delle persone.
Il Consiglio si riunisce
con l’intervento almeno della metà dei consiglieri
assegnati.
Nelle sedute di seconda
convocazione è sufficiente la presenza di almeno un
terzo dei componenti il consesso.
Il regolamento consiliare
può prevedere maggioranze qualificate diverse per
materie determinate.
Nel computo del numero dei
componenti del Consiglio necessari per la validità delle
sedute non si considera il Sindaco.
Le deliberazioni sono
validamente assunte ove ottengano la maggioranza
assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le
astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le
schede bianche e nulle.
Le deliberazioni, per le
quali sono richieste maggioranze qualificate, sono
espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai
regolamenti.
Per gli atti di nomina è
sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di
statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e
risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di
voti.
Art. 21
PRIMA
SEDUTA DEL CONSIGLIO
La prima seduta del
Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal
Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla
diramazione dell’invito di convocazione.
E’ presieduta dal
Consigliere Anziano o - in caso di sua assenza,
impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che
nella graduatoria di anzianità occupa il posto
immediatamente successivo.
Prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla
convalida dei Consiglieri eletti, del Sindaco e
all’elezione del Presidente del Consiglio.
Il Presidente entra
immediatamente nell’esercizio delle sue funzioni.
La seduta prosegue con il
giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte
del Sindaco della composizione della Giunta, con la
costituzione e la nomina della Commissione elettorale
Comunale e con la trattazione degli altri
eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Il Sindaco nel corso della
prima seduta, presenta al Consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato.
Art. 22
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
Il Consiglio Comunale è
dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il Consiglio disciplina
con proprio regolamento, da approvare a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei
propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti,
straordinarie, temporanee e speciali.
Il regolamento disciplina,
altresì, l’esercizio delle potestà e delle funzioni dei
consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e
perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale.
Il regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni
consiliari prevede, in particolare:
a) i termini e le
modalità di convocazione del Consiglio, della
consultazione degli atti e delle proposte di
deliberazione da parte dei consiglieri;
b) le modalità di
svolgimento della discussione e della votazione;
c) la formazione dei
gruppi consiliari e l’istituzione della conferenza dei
capigruppo con funzioni consultive e di
coordinamento dei lavori del Consiglio;
d)
le materie che non possono essere trattate nelle
sedute di seconda convocazione, se non con l’intervento
di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
e)
le modalità di esercizio della funzione di
indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché
il funzionamento delle commissioni consiliari.
Art. 23
DIRITTI
DEI CONSIGLIERI
Ciascun consigliere ha
diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti
iscritti all’ordine del giorno, secondo quanto stabilito
dalla legge e dal regolamento.
Ciascun consigliere ha,
altresì, diritto di intervenire nelle discussioni nei
tempi e con le modalità stabilite dal regolamento. Tale
diritto è riconosciuto anche agli assessori per le
materie assegnate alla loro competenza e relativamente
agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Ogni consigliere può
appartenere ad un solo gruppo consiliare.
Il consigliere esercita il
diritto di iniziativa per gli atti di competenza
del Consiglio, può formulare interrogazioni,
interpellanze, mozioni secondo quanto previsto dal
regolamento.
Nell’esercizio del potere
d’iniziativa il consigliere si avvale della consulenza
degli uffici comunali specificatamente previsti.
I consiglieri comunali
hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la
partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso
l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un
consigliere può superare l’importo pari ad un terzo
dell’indennità massima prevista per il rispettivo
sindaco.
I consiglieri possono
richiedere la trasformazione del gettone di presenza in
una indennità di funzione, sempre che tale regime di
indennità comporti per l’ente pari o minori oneri
finanziari . Il regime di indennità di funzione per i
consiglieri prevede l’applicazione di detrazioni dalle
indennità in caso di assenza dalle sedute degli
organi collegiali.
Le indennità di funzione
previste dal presente articolo non sono tra loro
cumulabili.
L’interessato opta per la
percezione di una delle due indennità ovvero per la
percezione del 50 per cento di ciascuna.
Le indennità di funzione
sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano
dovuti per mandati elettivi presso enti diversi,
ricoperti dalla stessa persona.
Agli amministratori ai
quali viene corrisposta l’indennità di funzione prevista
dal presente articolo non è dovuto alcun gettone per la
partecipazione a sedute degli organi collegiali del
medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo
costituiscono articolazioni interne ed esterne.
Il regolamento prevede
strumenti di garanzia per l’esercizio dei diritti dei
consiglieri.
Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente
Statuto Comunale il Consiglio approva il Regolamento per
la disciplina della indennità di funzione dei
Consiglieri.
Art. 24
ACCESSO
AD ATTI ED UFFICI DA PARTE
DEL CONSIGLIERE
I consiglieri comunali
hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei
provvedimenti del Comune, delle aziende speciali, delle
istituzioni, delle società a cui partecipa il Comune;
hanno diritto a consultare i verbali delle riunioni
degli organi deliberanti negli enti suddetti.
Rispettando il segreto
d’ufficio secondo quanto stabilito dalla legge, i
consiglieri hanno diritto d’accesso agli uffici degli
enti di cui al primo comma, ottenendo notizie,
informazioni e tutto ciò che può risultare utile
all’esercizio del mandato.
Art. 25
DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI
Le dimissioni dalla carica
di consigliere comunale vanno presentate al Consiglio,
sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto
e sono immediatamente efficaci.
Il Presidente deve
convocare il Consiglio Comunale entro 10 giorni
dalla presentazione delle dimissioni.
Art. 26
SURROGA
DEI CONSIGLIERI
Il Consiglio Comunale,
entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle
dimissioni quale risulta dal protocollo dell’Ente.
Art. 27
DECADENZA DEI CONSIGLIERI
I consiglieri comunali che
non intervengono a tre sedute consecutive, senza
giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
La decadenza è pronunciata
dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, garantendo il diritto del
consigliere a far valere le cause giustificative.
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