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TITOLO
IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 54
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
L’organizzazione
degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di
autonomia operativa, funzionalità ed economicità di
gestione; risponde a principi di professionalità e
responsabilità, si informa a criteri di buon andamento e
imparzialità e si informa ai principi generali
stabiliti dal regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
L’organizzazione
generale dell’Ente e quella degli uffici e dei servizi,
la dotazione organica, le procedure di assunzione del
personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di
accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più
regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge,
dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti
collettivi nazionali di lavoro per il personale degli
enti locali.
La Giunta
Comunale adotta i regolamenti, di cui al precedente
comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
La Giunta non
può deliberare sugli istituti espressamente riservati
per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva
nazionale e decentrata e gli atti di gestione del
personale conseguenti all’applicazione delle
disposizioni generali.
Art. 55
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura
organizzativa del Comune è normalmente organizzata in
aree o settori a capo dei quali è preposto il dirigente.
Il regolamento attribuisce
le competenze di ciascun settore .
Il Sindaco, sentito il
Segretario Generale ovvero il Direttore Generale, se
nominato, dispone l’assegnazione dei dirigenti a
ciascun settore.
Le funzioni dei
dirigenti possono essere coperti da personale sterno,
in possesso dei requisiti culturali professionali e di
studio richiesti per l’accesso alla qualifica da
ricoprire.
Al personale, di
cui al comma precedente, si applicano, per tutta la
durata dell’incarico, le norme previste per il personale
dirigenziale di ruolo, ivi comprese quelle in materia
di incompatibilità.
Il Sindaco può
attribuire ad un medesimo dirigente la contemporanea
responsabilità di direzione di più strutture
organizzative, sentito il Segretario Generale ovvero il
Direttore Generale.
Art. 56
DOTAZIONE ORGANICA
La dotazione
organica e l’organigramma del personale sono
qualitativamente e quantitativamente dimensionati in
relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e
dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità
finanziarie consolidate dell’ente.
Il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti
attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio
del controllo di gestione e definiscono le modalità per
il conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei
dirigenti e del personale e le modalità di revoca
dell’incarico.
Negli stessi
regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento
dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la
mobilità interna del personale e la formazione
professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la
piena integrazione e complementarità tra di vari settori
di attività dell’ente.
Art. 57
INDIRIZZI E CRITERI DIRETTIVI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio
Comunale adotta nell’ambito dei principi stabiliti dallo
statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la
Giunta uniformerà i contenuti del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e provvede
a:
a) definire le linee
essenziali dell’organizzazione dell’ente, nonché i
criteri per il dimensionamento della dotazione organica
in funzione delle esigenze operative dei servizi e della
attuazione del programma politico-amministrativo;
b) stabilire eventuali
limiti e forme di controllo della spesa del personale;
c) fissare i limiti del
ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a
contratto di diritto pubblico e privato ed alle
collaborazioni ad elevato contenuto professionale.
Art. 58
INCARICHI ED INDIRIZZI DEI GESTIONE
Gli organi
istituzionali stabiliscono in atti formali, anche sulla
base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le
direttive generali e settoriali per l’azione
amministrativa e la gestione, indicando le priorità di
intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio
delle attribuzioni dirigenziali.
Gli incarichi
sono conferiti a personale di qualifica dirigenziale
secondo criteri di competenza professionale ed in
relazione agli obiettivi del programma
dell’amministrazione.
Nei limiti
previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servivi, possono essere stipulati
contratti a tempo determinato per figure professionali
di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura
di posti vacanti che al di fuori della dotazione
organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla
qualifica da ricoprire.
Gli incarichi di
direzione degli uffici e dei servizi hanno durata
temporanea, comunque non superiore a quella del mandato
elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono
essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla
legge e dai regolamenti dell’ente.
Il provvedimento
di revoca è assunto previo contraddittorio con il
dirigente interessato, secondo le
modalità stabilite dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di
lavoro.
Gli atti dei
dirigenti e dei responsabili dei servizi non sono
soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da
parte del Sindaco che può solo sospenderli.
Art. 59
FUNZIONI E RESPONSABILITÀ
DELLA DIRIGENZA
Spetta ai
dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi
secondo i criteri e le norme dettati dal presente
Statuto e dai regolamenti .
Questi si
uniformano al principio secondo il quale gli organi di
governo esercitano i poteri di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai
dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo.
Spettano ai
dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli
atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo politico –
amministrativo degli organi di governo dell’ente o non
rientranti tra le funzioni del Segretario o del
Direttore generale.
Art . 60
IL SEGRETARIO COMUNALE
Il Comune ha un
Segretario Generale titolare, funzionalmente dipendente
dal Sindaco, le cui attribuzioni sono espressamente
previste dalle leggi statali e dal presente Statuto.
Il Segretario Comunale ha
compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei
confronti degli organi dell’ente in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario
assicura il necessario supporto giuridico,
amministrativo e di consulenza organizzativa alle
decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti
ed orali.
Il Segretario
partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e
ne cura la verbalizzazione. Le modalità per l’esercizio
di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di
funzionamento dell’ente.
Il Segretario
Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti e ne coordina l’attività, secondo le direttive
impartite dal Sindaco.
Il Segretario
può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte e
può autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell’interesse dell’ente; esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal Sindaco.
Al Segretario
Comunale possono essere conferite dal Sindaco le
funzioni di direttore generale, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia stato nominato.
Il Segretario
assicura unitarietà e complementarietà all’azione
amministrativa nei vari settori di attività e, in
particolare, definisce, previa consultazione dei
dirigenti e d’intesa con l’amministrazione, modalità di
snellimento delle procedure amministrative. Adotta,
inoltre, le conseguenti direttive informative e formula
proposte su questioni organizzative e gestionali di
carattere generale.
Il Segretario è
tenuto, inoltre, a riferire al Sindaco, su ogni
situazione di irregolarità, omissione o disfunzione,
provvedendo a rendicontare su tali iniziative per
l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Il Segretario
adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza
intersettoriale.
Il Sindaco può
assegnare al Segretario Generale, oltre alle funzioni
espressamente previste dalla legge e dallo Statuto,
compiti specifici o attribuzioni anche a carattere
gestionale, ove ciò si renda utile, in relazione alle
esigenze organizzative dell’ente agli obiettivi
programmatici dell’amministrazione.
Il Segretario,
per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale della
struttura dei servizi e del personale dell’ente.
Art. 61
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Il Comune ha un
vice Segretario Generale nominato dal Sindaco che svolge
funzioni vicarie del Segretario Comunale e lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il vice
Segretario prende parte, quale collaboratore del
Segretario, alle sedute della Giunta e del Consiglio.
Per il periodo di
effettiva supplenza del Segretario Generale da parte del
vice Segretario Generale, ovvero in caso di assenza di
quest’ultimo per qualsiasi causa, il Sindaco provvede a
nominare un vice Segretario Generale aggiunto,
scegliendolo tra i dirigenti di ruolo in possesso dei
requisiti previsti nel regolamento organico per
l’accesso al posto di vice Segretario Generale.
Art. 62
IL DIRETTORE GENERALE
Il Sindaco può
nominare un Direttore Generale, al di fuori della
dotazione organica e con contratto a tempo determinato,
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede
ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive
impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione
dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed
efficienza.
Il regolamento
disciplina le modalità di nomina del Direttore Generale,
gli eventuali ulteriori requisiti in aggiunta a quelli
previsti per i dirigenti esterni, le cause di cessazione
anticipata dall’incarico, i criteri per la
determinazione del trattamento economico e quant’altro
necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le
prestazioni, regolando nel contempo le competenze del
Segretario Generale, dei dirigenti e, ove istituito,
dell’ufficio per l’esercizio delle funzioni di indirizzo
e controllo.
Nel caso di
nomina del Direttore Generale, cui compete il
coordinamento complessivo della struttura ed al quale
rispondono i dirigenti nell’esercizio delle funzioni
loro assegnate, le attribuzioni del Segretario saranno
disciplinate nel regolamento di organizzazione e
definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde
realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i
due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi
ruoli.
Il Direttore
Generale risponde del proprio operato direttamente al
Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per
l’attuazione degli obiettivi e del programma
dell’amministrazione.
Egli è responsabile
dell’andamento complessivo dell’attività gestionale,
dell’efficienza ed efficacia dell’azione di governo
dell’ente.
A tal fine il
Direttore Generale:
a) collabora con
l’amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio
annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi
amministrativi;
b) predispone, d’intesa
con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano
esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato
degli obiettivi;
c) verifica nel corso
dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi
preposti al controllo di gestione, lo stato di
attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali
modifiche ed integrazioni;
d) sovrintende alla
gestione e coordina l’attività dei dirigenti, attraverso
direttive operative, disposizioni ed altre forme di
coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle
autonome prerogative e competenze dei dirigenti;
e) definisce i criteri
per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ed
adotta le relative misure attuative;
f) acquisisce gli
elementi ed esprime il proprio motivato parere ai fini
della valutazione dell’attività dei dirigenti.
Entro quindici giorni
dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il Direttore
Generale relaziona alla Giunta sull’andamento della
gestione dell’anno precedente per ciascun settore di
attività dell’ente.
La Giunta, entro i
successivi quindici giorni, si esprime con motivato
parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando
l’eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei
risultati non risulti soddisfacente.
CAPO II
I
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 63
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Il Comune
provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere
e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico
della comunità locale.
Il Comune eroga
i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia
ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo
anche il diritto ad una completa informazione.
Il Consiglio
Comunale individua la forma di gestione dei servizi più
idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione
alle caratteristiche ed alla natura del servizio e
secondo criteri di economicità ed efficienza
organizzativa.
La gestione dei
servizi può essere perseguita anche attraverso forme di
collaborazione o in consorzio con altri enti pubblici.
I servizi
possono essere erogati, altresì, attraverso società a
capitale interamente pubblico o attraverso società
miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di
soggetti privati che offrano garanzie di solidità
economica e capacità imprenditoriale.
Fatta salva la
disciplina legislativa in materia tributaria, per
l’erogazione dei servizi di propria competenza, il
Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli
utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio
tra costi e ricavi.
La
compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei
servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto
delle condizioni economiche e sociali degli utenti,
applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o
parziale.
Anche in tale
ipotesi, il gettito tariffario dovrà garantire un
adeguato livello di copertura dei costi, considerando
gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di
enti, privati e le altre entrate finalizzate.
Il Sindaco
riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta
dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle
società a partecipazione comunale, almeno una volta
all’anno, in occasione della approvazione dei bilanci
consuntivi, al fine di verificarne l’economicità della
gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze
dei cittadini.
Al fine di
favorire la miglior qualità dei servizi prestati,
possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione
ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni, con
soggetti pubblici e privati, diretti a fornire
consulenze o servizi aggiuntivi.
Art. 64
L’AZIENDA SPECIALE
Il Comune può
istituire l’Azienda Speciale quale ente strumentale
dello stesso, dotato di personalità giuridica, di
autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato
dal Consiglio Comunale.
Il Comune
conferisce all’azienda il capitale di dotazione, ne
determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo
statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati
della gestione e provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
Sono organi
dell’azienda il presidente, il consiglio di
amministrazione ed il direttore, cui compete la
responsabilità gestionale.
Il Sindaco
nomina il presidente ed i componenti del consiglio di
amministrazione secondo i criteri stabiliti dal
Consiglio Comunale, salvaguardando la rappresentanza
delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i
requisiti per la nomina a consigliere comunale e
documentata esperienza e competenza tecnica ed
amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di
attività dell’azienda.
Lo statuto
dell’azienda può prevedere ulteriori cause di
incompatibilità per la nomina degli amministratori,
oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente
statuto.
Il Sindaco può
revocare dall’incarico il presidente ed i componenti del
consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima
della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente
alla loro sostituzione.
La nomina,
conferma e revoca del direttore competono al consiglio
di amministrazione dell’azienda.
I revisori dei
conti dell’azienda sono nominati dal Consiglio Comunale
con modalità che assicurino la presenza nel collegio di
almeno un componente di designazione della minoranza.
Il Comune
approva con atto del Consiglio Comunale, il
piano–programma, comprendente il contratto di servizio
che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda
speciale, i bilanci economici di previsione pluriennale
ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di
esercizio.
Art. 65
L’ISTITUZIONE
Il Comune può dotarsi
dell’istituzione quale organismo strumentale dell’ente
per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
Sono organi
dell’istituzione il presidente, il consiglio di
amministrazione ed il direttore.
Essi sono
nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal
Consiglio Comunale salvaguardando la rappresentanza
delle minoranze consiliari, e restano in carica per
l’intero periodo del mandato amministrativo del sindaco,
salvo il caso di revoca anticipata.
Il Consiglio
Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità
dell’istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni
all’utenza e le modalità di finanziamento dei servizi
gestiti.
I bilanci
preventivi e consuntivi dell’Istituzione sono allegati
ai relativi bilanci comunali.
L’organo di
revisione del Comune esercita la vigilanza anche
sull’attività dell’Istituzione.
Il Comune
approva con atto del Consiglio Comunale il
piano–programma, comprendente il contratto di servizio
che disciplina i rapporti tra ente locale ed
istituzione, i bilanci economici di previsione
pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il
bilancio di esercizio.
Art. 66
GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA
Il Comune può ricercare e
promuovere forme di collaborazione con gli altri enti
locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento,
in ambiti territoriali più idonei, di attività e di
servizi di comune interesse, con l’obiettivo di
conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità
della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
Possono essere
gestite in forma associata anche funzioni
amministrative, attraverso la costituzione di uffici
comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato
ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
Il Comune può,
altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni
contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta
riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con
risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico,
di personale e di attrezzature degli enti interessati,
un’efficiente erogazione dei servizi.
I rapporti tra
gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i
criteri di ripartizione degli oneri economici saranno
regolati da apposita convenzione.
Per l’esercizio
di servizi a carattere imprenditoriale o di altra
natura, il Comune può partecipare a consorzi.
Nelle
convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi
associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti
strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo
e controllo degli enti aderenti.
L’approvazione delle
convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti
costitutivi delle forme associative, comunque
denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.
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