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STATUTO COMUNALE

 

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

 ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 54

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione; risponde a principi di professionalità e responsabilità, si informa a criteri di buon andamento e imparzialità e si informa ai principi generali stabiliti dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 L’organizzazione generale dell’Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

 La Giunta Comunale adotta i regolamenti, di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 La Giunta non può deliberare sugli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e gli atti di gestione del personale conseguenti all’applicazione delle disposizioni generali.

 

Art. 55

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

 La struttura organizzativa del Comune è normalmente organizzata in aree o settori a capo dei quali è preposto il dirigente.

Il regolamento attribuisce le competenze di ciascun settore .

Il Sindaco, sentito il Segretario Generale ovvero il Direttore Generale, se nominato, dispone l’assegnazione dei dirigenti a ciascun settore.

 Le funzioni dei dirigenti possono essere coperti da personale sterno, in possesso dei requisiti culturali professionali e di studio richiesti per l’accesso alla qualifica da ricoprire.

 Al personale, di cui al comma precedente, si applicano, per tutta la durata dell’incarico, le norme previste per il personale dirigenziale di ruolo, ivi comprese quelle in materia di incompatibilità.

 Il Sindaco può attribuire ad un medesimo dirigente la contemporanea responsabilità di direzione di più strutture organizzative, sentito il Segretario Generale ovvero il Direttore Generale.

 

Art. 56

DOTAZIONE ORGANICA

 La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’ente.

 Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e del personale e le modalità di revoca dell’incarico.

 Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dell’ente.

 

Art. 57

INDIRIZZI E CRITERI DIRETTIVI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Il Consiglio Comunale adotta nell’ambito dei principi stabiliti dallo statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e provvede a:

a) definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;

b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto di diritto pubblico e privato ed alle collaborazioni ad elevato contenuto professionale.

 

Art. 58

INCARICHI ED INDIRIZZI DEI GESTIONE

 Gli organi istituzionali stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni dirigenziali.

 Gli incarichi sono conferiti a personale di qualifica dirigenziale secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell’amministrazione.

 Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servivi, possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

 Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente.

 Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il dirigente interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

 Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco che può solo sospenderli.

 

Art. 59

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELLA DIRIGENZA

 Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai regolamenti .

 Questi si uniformano al principio secondo il quale gli organi di governo esercitano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

 Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore generale.

 

Art . 60

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Il Comune ha un Segretario Generale titolare, funzionalmente dipendente dal Sindaco, le cui attribuzioni sono espressamente previste dalle leggi statali e dal presente Statuto.

Il Segretario Comunale ha compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

 Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti ed orali.

 Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento dell’ente.

 Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

 Il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte e può autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

 Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di direttore generale, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia stato nominato.

 Il Segretario assicura unitarietà e complementarietà all’azione amministrativa nei vari settori di attività e, in particolare, definisce, previa consultazione dei dirigenti e d’intesa con l’amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative. Adotta, inoltre, le conseguenti direttive informative e formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale.

 Il Segretario è tenuto, inoltre, a riferire al Sindaco, su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, provvedendo a rendicontare su tali iniziative per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

 Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

 Il Sindaco può assegnare al Segretario Generale, oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile, in relazione alle esigenze organizzative dell’ente agli obiettivi programmatici dell’amministrazione.

 Il Segretario, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale della struttura dei servizi e del personale dell’ente.

 

Art. 61

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

 Il Comune ha un vice Segretario Generale nominato dal Sindaco che svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 Il vice Segretario prende parte, quale collaboratore del Segretario, alle sedute della Giunta e del Consiglio.

Per il periodo di effettiva supplenza del Segretario Generale da parte del vice Segretario Generale, ovvero in caso di assenza di quest’ultimo per qualsiasi causa, il Sindaco provvede a nominare un vice Segretario Generale aggiunto, scegliendolo tra i dirigenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti nel regolamento organico per l’accesso al posto di vice Segretario Generale. 

 

Art. 62

IL DIRETTORE GENERALE

 Il Sindaco può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

 Il regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore Generale, gli eventuali ulteriori requisiti in aggiunta a quelli previsti per i dirigenti esterni, le cause di cessazione anticipata dall’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant’altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Generale, dei dirigenti e, ove istituito, dell’ufficio per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

 Nel caso di nomina del Direttore Generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i dirigenti nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

 Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’amministrazione.

 Egli è responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza ed efficacia dell’azione di governo dell’ente.

 A tal fine il Direttore Generale:

a) collabora con l’amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;

b) predispone, d’intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;

c) verifica nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;

d) sovrintende alla gestione e coordina l’attività dei dirigenti, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze dei dirigenti;

e) definisce i criteri per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;

f) acquisisce gli elementi ed esprime il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell’attività dei dirigenti.

 Entro quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull’andamento della gestione dell’anno precedente per ciascun settore di attività dell’ente.

 La Giunta, entro i successivi quindici giorni, si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l’eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

CAPO II

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 63

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

 Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

 Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

 Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

 La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione o in consorzio con altri enti pubblici.

 I servizi possono essere erogati, altresì, attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

 Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

 La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

 Anche in tale ipotesi, il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti, privati e le altre entrate finalizzate.

 Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all’anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.

 Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni, con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

 

Art. 64

L’AZIENDA SPECIALE

 Il Comune può istituire l’Azienda Speciale quale ente strumentale dello stesso, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

 Il Comune conferisce all’azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

 Sono organi dell’azienda il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

 Il Sindaco nomina il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell’azienda.

 Lo statuto dell’azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.

 Il Sindaco può revocare dall’incarico il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

 La nomina, conferma e revoca del direttore competono al consiglio di amministrazione dell’azienda.

 I revisori dei conti dell’azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

 Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale, il piano–programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda speciale, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.

Art. 65

L’ISTITUZIONE 

          Il Comune può dotarsi dell’istituzione quale organismo strumentale dell’ente per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

 Sono organi dell’istituzione il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore.

 Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l’intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

 Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell’istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni all’utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

 I bilanci preventivi e consuntivi dell’Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

 L’organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull’attività dell’Istituzione.

 Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale il piano–programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed istituzione, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.

Art. 66

GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

          Il Comune può ricercare e promuovere forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

 Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

 Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.

 I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

 Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

 Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

 L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

 

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