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SERVIZIO FINANZE E TRIBUTI 

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SPORTELLO SUE

sportello Unico delle Entrate

I.C.P.   (imposta comunale sulla pubblicità)

 

L’imposta comunale sulla Pubblicità

Ogni tipo di messaggio pubblicitario diffuso attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetto all’imposta sulla pubblicità.

Se la pubblicità è invece realizzata attraverso il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto il relativo diritto.

Sono rilevanti, ai fini dell’imposizione, i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

L’imposta ed il diritto sopra citati sono dovuti a favore del Comune nel cui territorio vengono effettuate le esposizioni pubblicitarie e le affissioni.

COME SI APPLICA

 L’imposta viene calcolata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario utilizzato, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

L’imposta non si applica alle superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano in eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre primo, a mezzo metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per quelli aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo.

I festoni di bandierine e simili si considerano come unico mezzo pubblicitario.

La scritta pubblicitaria su tenda è soggetta a imposta, ma limitatamente alla superficie effettiva occupata dalla scritta stessa.

DA CHI È DOVUTA

Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È solidamente obbligato al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE

L’interessato, prima di iniziare la pubblicità, deve presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, dei mezzi pubblicitari utilizzati nel territorio comunale, con le caratteristiche, durata della pubblicità e ubicazione dei mezzi utilizzati (scarica il modello).

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie espositiva o del tipo di pubblicità effettuata, con la corresponsione dell’eventuale conguaglio (scarica il modello).

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Si avvisa che nel caso in cui non venga prodotta denuncia di cessazione entro il termine previsto per il pagamento del tributo annuale, l’obbligo tributario si rinnova anche per l’anno solare in corso (scarica modello).

QUANDO E COME SI PAGA

L’imposta per la pubblicità annuale viene corrisposta per l’anno solare di riferimento e deve essere corrisposta in un’unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno.

L’imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare deve essere corrisposta in un’unica soluzione al momento della dichiarazione, prima dell’effettuazione della pubblicità.

Il pagamento può essere effettuato a mezzo versamento su bollettino di c/c postale n.10481869 intestato a Comune di Isernia Servizio Tesoreria Pubblicità.

Le ricevute di pagamento devono essere conservate per almeno tre anni ed esibite a richiesta degli agenti e personale autorizzato.

Rateizzazioni:

Qualora l’imposta per la pubblicità annuale sia di importo superiore ad euro 258,23, il pagamento può essere effettuato in due rate semestrali nell’anno di riferimento del tributo, senza interessi e di uguale importo (30/6 e 31/10).

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 

In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento (anche di una sola rata) dell’importo dovuto alle prescritte scadenze, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della tassa evasa.

Avvalendosi dell’istituto del “Ravvedimento Operoso” ai sensi dell’ art.13 del D.Lgs.n.472/1997, è possibile regolarizzare la violazione versando contestualmente l’imposta dovuta (o la differenza dovuta), gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo (3,5% dal 1.1.2001 e 3% dal 1.1.2002) con maturazione giorno per giorno e la sanzione ridotta pari a:

-         1/12 (2.50%) del 30% sull’ammontare della tassa evasa o pagata in ritardo, se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. Dalla data di scadenza prevista;

-         1/10 (3%) del 30% sull’ammontare della tassa evasa o pagata in ritardo, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale la violazione è stata commessa ovvero entro un anno dall’omissione o errore dalla commissione della violazione.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100% dell’importo dovuto.

Avvalendosi dell’istituto del “Ravvedimento Operoso” ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.472/1997, è possibile regolarizzare la violazione entro 90 gg. dalla data di scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione, versando contestualmente il tributo eventualmente dovuto, gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo (3,5% dal 1.1.2001 e 3% dal 1.1.2002) con maturazione giorno per giorno, e la sanzione ridotta pari a 1/8 del 100% (con un minimo di 6 euro).

Gli interessi si ottengono effettuando la seguente operazione: importo dovuto x tasso annuale x numero di giorni/36500 (es. su 20 gg. di ritardo nel 2002: euro 50,50 (importo) * 20 (giorni di ritardo)*3 (tasso legale annuo nel 2002)/36500 = Euro 0,08).

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo versamento su bollettino di c/c postale 10481869 intestato a
Comune di Isernia Servizio Tesoreria Pubblicità barrando la casella Ravvedimento.

ESENZIONI

A) L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali o di produzioni di beni e servizi che contraddistinguono le sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Per la insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati, l’imposta sulla pubblicità è dovuta per l’intera superficie. In caso di pluralità di insegne, l’imposta non è dovuta se il totale delle superficie, cumulate fra loro, non supera il limite di 5 metri quadrati. (Per le insegne di esercizio che rientrano nell’esenzione, e non superano quindi complessivamente i 5 mq., viene meno l’obbligo della dichiarazione di inizio pubblicità).

Si intende “insegna di esercizio” la scritta di caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, istallata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenza accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta . deve avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica.

Vengono considerate “insegne di esercizio” le scritte contenenti l’indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell’impresa che svolge l’attività, della tipologia dell’attività esercitata e dal marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto.

Non vengono considerate insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario che viene esposto in aggiunta ad una “insegna di esercizio”.

Casi pratici

Rientrano nella sopra citata esenzione i seguenti casi:

1. generica indicazione della tipologia dell’esercizio commerciale (“Bar” o “Alimentari”);

2. precisa individuazione dell’esercizio commerciale (“Bar Rossi” o “Alimentari Bianchi”);

3. generica individuazione dell’esercizio commerciale (“da Mario”);

4. indicazione, generica o precisa, della tipologia dell’esercizio commerciale accompagnata,nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simboli o marchi relativi ai prodotti in vendita (“Bar Alfa-Caffè Beta”);

5. indicazione del solo marchio o dei prodotti in vendita (“Caffè Gamma”);

6. le insegne di esercizi commerciali in franchising (è, infatti, ininfluente il rapporto contrattuale che lega il titolare del marchio ed il suo concessionario di uso);

7. le insegne, recanti il logo delle società petrolifere, che contraddistinguono le stazioni di servizio dei distributori di carburante;

8. i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, commercialisti, architetti,ingegneri…);

9. i cartelli esposti all’esterno dei cantieri edili recanti l’indicazione della ditta che esegue i lavori;

10.  le insegne di esercizio che contraddistinguono anche le sedi secondarie;

11.  le insegne di esercizio che siano poste anche negli spazi adiacenti alla sede dell’attività (normalmente sono poste sulle vetrine o sulle porte di ingresso della sede).

B) L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.


Casi pratici

Rientra tra gli elementi identificativi della “ditta”, non solo la ragione sociale della società, ma anche il marchio identificativo del prodotto e dell’impresa che effettua l’attività di trasporto.

Rientra nella nozione di “indirizzo” dell’impresa anche l’indicazione del sito web, dell’indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono, di fax e simili.

 

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