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L’imposta comunale sulla Pubblicità
Ogni tipo di messaggio pubblicitario
diffuso attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è
soggetto all’imposta sulla pubblicità.
Se la pubblicità è invece realizzata
attraverso il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto il relativo
diritto.
Sono rilevanti, ai fini
dell’imposizione, i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività
economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi,
ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
L’imposta ed il diritto sopra citati
sono dovuti a favore del Comune nel cui territorio vengono effettuate
le esposizioni pubblicitarie e le affissioni.
COME
SI APPLICA
L’imposta
viene calcolata in base alla superficie della
minima figura piana geometrica in cui è
circoscritto il mezzo pubblicitario utilizzato,
indipendentemente dal numero di messaggi in esso
contenuti.
L’imposta
non si applica alle superfici inferiori a trecento
centimetri quadrati.
Le
superfici inferiori a un metro quadrato si
arrotondano in eccesso al metro quadrato e le
frazioni di esso, oltre primo, a mezzo metro
quadrato.
Per
i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è
calcolata in base alla superficie complessiva
adibita alla pubblicità. Per quelli aventi
dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata
in base alla superficie complessiva risultante
dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui
può essere circoscritto il mezzo.
I
festoni di bandierine e simili si considerano come
unico mezzo pubblicitario.
La
scritta pubblicitaria su tenda è soggetta a
imposta, ma limitatamente alla superficie
effettiva occupata dalla scritta stessa.
DA CHI È DOVUTA
Soggetto passivo dell’imposta sulla
pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone
a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio
pubblicitario viene diffuso.
È solidamente obbligato al pagamento
colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della
pubblicità.
LA DICHIARAZIONE DA
PRESENTARE
L’interessato,
prima di iniziare la pubblicità, deve presentare
al Comune apposita dichiarazione, anche
cumulativa, dei mezzi pubblicitari utilizzati nel
territorio comunale, con le caratteristiche,
durata della pubblicità e ubicazione dei mezzi
utilizzati (scarica il modello).
La
dichiarazione deve essere presentata anche nei
casi di variazione della pubblicità che
comportino la modificazione della superficie
espositiva o del tipo di pubblicità effettuata,
con la corresponsione dell’eventuale conguaglio
(scarica il modello).
La
dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto
anche per gli anni successivi, purché non si
verifichino modificazioni che comportino un
diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Si
avvisa che nel caso in cui non venga prodotta
denuncia di cessazione entro il termine previsto
per il pagamento del tributo annuale, l’obbligo
tributario si rinnova anche per l’anno solare in
corso (scarica modello).
QUANDO E COME SI
PAGA
L’imposta
per la pubblicità annuale viene corrisposta per
l’anno solare di riferimento e deve essere
corrisposta in un’unica soluzione entro il 30
giugno di ciascun anno.
L’imposta
per la pubblicità relativa a periodi inferiori
all’anno solare deve essere corrisposta in
un’unica soluzione al momento della
dichiarazione, prima dell’effettuazione della
pubblicità.
Il
pagamento può essere effettuato a mezzo
versamento su bollettino di c/c postale n.10481869
intestato a Comune di Isernia Servizio Tesoreria
Pubblicità.
Le
ricevute di pagamento devono essere conservate per
almeno tre anni ed esibite a richiesta degli
agenti e personale autorizzato.
Rateizzazioni:
Qualora
l’imposta per la pubblicità annuale sia di
importo superiore ad euro 258,23, il pagamento può
essere effettuato in due rate semestrali
nell’anno di riferimento del tributo, senza
interessi e di uguale importo (30/6 e 31/10).
IL
RAVVEDIMENTO OPEROSO
In
caso di omesso, parziale o ritardato pagamento
(anche di una sola rata) dell’importo dovuto
alle prescritte scadenze, è prevista
l’applicazione di una sanzione amministrativa
pari al 30% della tassa evasa.
Avvalendosi
dell’istituto del “Ravvedimento Operoso” ai
sensi dell’ art.13 del D.Lgs.n.472/1997, è
possibile regolarizzare la violazione versando
contestualmente l’imposta dovuta (o la
differenza dovuta), gli interessi moratori
calcolati al tasso legale annuo (3,5% dal 1.1.2001
e 3% dal 1.1.2002) con maturazione giorno per
giorno e la sanzione ridotta pari a:
-
1/12 (2.50%) del 30% sull’ammontare della tassa evasa o
pagata in ritardo, se la regolarizzazione avviene
entro 30 gg. Dalla data di scadenza prevista;
-
1/10 (3%) del 30% sull’ammontare della tassa evasa o
pagata in ritardo, se la regolarizzazione avviene
entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo di imposta nel
corso del quale la violazione è stata commessa
ovvero entro un anno dall’omissione o errore dalla commissione della
violazione.
In
caso di omessa presentazione della dichiarazione,
è prevista l’applicazione di una sanzione
amministrativa pari al 100% dell’importo dovuto.
Avvalendosi
dell’istituto del “Ravvedimento Operoso” ai
sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.472/1997, è
possibile regolarizzare la violazione entro 90 gg.
dalla data di scadenza prevista per la
presentazione della dichiarazione, versando
contestualmente il tributo eventualmente dovuto,
gli interessi moratori calcolati al tasso legale
annuo (3,5% dal 1.1.2001 e 3% dal 1.1.2002) con
maturazione giorno per giorno, e la sanzione
ridotta pari a 1/8 del 100% (con un minimo di 6
euro).
Gli
interessi si ottengono effettuando la seguente
operazione: importo dovuto x tasso annuale x
numero di giorni/36500 (es. su 20 gg. di ritardo
nel 2002: euro 50,50 (importo) * 20 (giorni di
ritardo)*3 (tasso legale annuo nel 2002)/36500 =
Euro 0,08).
Il
pagamento potrà essere effettuato a mezzo
versamento su bollettino di c/c postale 10481869
intestato a
Comune di Isernia Servizio Tesoreria
Pubblicità barrando la casella Ravvedimento.
ESENZIONI
A) L’imposta non è dovuta per le insegne di
esercizio di attività commerciali o di produzioni
di beni e servizi che contraddistinguono le sede
ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di
superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
Per
la insegne di esercizio di superficie complessiva
superiore ai 5 metri quadrati, l’imposta sulla
pubblicità è dovuta per l’intera superficie.
In caso di pluralità di insegne, l’imposta non
è dovuta se il totale delle superficie, cumulate
fra loro, non supera il limite di 5 metri
quadrati. (Per le insegne di esercizio che
rientrano nell’esenzione, e non superano quindi
complessivamente i 5 mq., viene meno l’obbligo
della dichiarazione di inizio pubblicità).
Si
intende “insegna di esercizio” la scritta di
caratteri alfanumerici, completata eventualmente
da simboli o da marchi, realizzata e supportata
con materiali di qualsiasi natura, istallata nella
sede dell’attività a cui si riferisce o nelle
pertinenza accessorie alla stessa. Può essere
luminosa sia per luce propria che per luce
indiretta . deve avere la funzione di indicare al
pubblico il luogo di svolgimento dell’attività
economica.
Vengono
considerate “insegne di esercizio” le scritte
contenenti l’indicazione del nome del soggetto o
della denominazione dell’impresa che svolge
l’attività, della tipologia dell’attività
esercitata e dal marchio del prodotto
commercializzato o del servizio offerto.
Non
vengono considerate insegne di esercizio le
scritte relative al marchio del prodotto venduto
nel caso in cui siano contenute in un distinto
mezzo pubblicitario che viene esposto in aggiunta
ad una “insegna di esercizio”.
Casi
pratici
Rientrano
nella sopra citata esenzione i seguenti casi:
1. generica indicazione della tipologia
dell’esercizio commerciale (“Bar” o “Alimentari”);
2. precisa individuazione dell’esercizio
commerciale (“Bar Rossi” o “Alimentari Bianchi”);
3. generica individuazione dell’esercizio
commerciale (“da Mario”);
4. indicazione, generica o precisa, della tipologia
dell’esercizio commerciale accompagnata,nel contesto dello stesso mezzo
pubblicitario, da simboli o marchi relativi ai prodotti in vendita (“Bar
Alfa-Caffè Beta”);
5. indicazione del solo marchio o dei prodotti in
vendita (“Caffè Gamma”);
6. le insegne di esercizi commerciali in franchising
(è, infatti, ininfluente il rapporto contrattuale
che lega il titolare del marchio ed il suo
concessionario di uso);
7. le insegne,
recanti il logo delle società petrolifere, che
contraddistinguono
le stazioni di servizio
dei distributori di carburante;
8. i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti
(medici, commercialisti, architetti,ingegneri…);
9. i cartelli esposti all’esterno dei cantieri
edili recanti l’indicazione della ditta che esegue i
lavori;
10. le insegne di esercizio che
contraddistinguono anche le sedi secondarie;
11. le insegne di esercizio che siano poste
anche negli spazi adiacenti alla sede dell’attività
(normalmente
sono poste sulle vetrine o sulle porte di
ingresso della sede).
B) L’imposta non è
dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli
utilizzati per il trasporto, della ditta e
dell’indirizzo dell’impresa che effettua
l’attività di
trasporto, anche per conto terzi, limitatamente
alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
Casi pratici
Rientra
tra gli elementi identificativi della “ditta”,
non solo la ragione sociale della società, ma
anche il marchio identificativo del prodotto e
dell’impresa che effettua l’attività di
trasporto.
Rientra
nella nozione di “indirizzo” dell’impresa
anche l’indicazione del sito web,
dell’indirizzo di posta elettronica, del numero
di telefono, di fax e simili.
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