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CHI LA DEVE PAGARE
L’imposta deve essere pagata:
ü
da tutti
coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli come proprietari oppure come titolari di diritti reali di
godimento;
ü
dai
concessionari delle aree demaniali;
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l’imposta deve
essere pagata dal locatario finanziario.
Nell’applicazione dell’imposta possono verificarsi diversi casi:
ü
se
l’immobile è posseduto da più proprietari, l’imposta deve essere
ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di
proprietà, e versata separatamente;
ü
se
l’immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l’imposta
deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla
sua quota.
Per esempio, con un
usufrutto del 25% l’imposta sarà a carico dell’usufruttuario per
questa percentuale e del proprietario per il 75%, mentre se
l’usufrutto è totale l’imposta è per intero a carico
dell’usufruttuario.
ü
se l’immobile è
di multiproprietà, l’ICI deve essere pagata dall’amministratore del
condominio o della comunione, ma per la ripartizione bisogna
verificare se la proprietà è ripartita per quota di possesso o per
partecipazione societaria od azionaria. Nel primo caso il
contribuente dovrà pagare in base alla quota attribuita; nel secondo
caso l’imposta dovrà essere versata dalla società proprietaria
dell’immobile.
ABITAZIONE PRINCIPALE
Si intende per abitazione principale, salvo prova contraria, quella
nella quale il soggetto passivo di imposta ed i suoi familiari hanno
la residenza anagrafica, e si verifica nei seguenti casi:
1.
abitazione di proprietà del soggetto passivo;
2.
abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa;
3.
alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case
Popolari.
4.
abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi
familiari (parenti fino al secondo grado ed affini fino al primo
grado);
5.
abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a
condizione che la stessa non risulti locata;
6.
abitazione di italiano residente all’estero a condizione che
non risulti locata;
7.
abitazione del soggetto passivo che, a seguito del
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
comune ove è ubicata la casa coniugale.
ESCLUSIONE DALL’ IMPOSTA
Ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27 Maggio 2008, e della
Risoluzione n. 1/DF del 04.03.2009 del Ministero dell’economia e
delle finanze, a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta
comunale sugli immobili di cui al D. Lgs 504/92, l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue
pertinenze nei seguenti casi:
ü
abitazione di
proprietà del soggetto passivo;
ü
abitazioni concesse
in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti, in linea retta o
collaterale, fino al secondo grado se nelle stesse il parente ha
stabilito la propria residenza anagrafica e a condizione che le
stesse non risultino locate (art. 59, comma 1, lettera e) del D.
Lgs. 446/97);
ü
abitazione
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o
disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o
sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la
stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della L. 662/96);
ü
abitazione del
soggetto passivo che, a seguito del provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale;
ü
abitazione
utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
ü
alloggio
regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari.
L’esclusione non riguarda:
-
le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
-
gli immobili dei cittadini italiani residenti all’estero;
-
gli immobili concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi
affini fino al primo grado se nelle stesse il parente ha stabilito
la propria residenza anagrafica e a condizione che le stesse non
risultino locate.
Per gli immobili non
esclusi dal pagamento dell’imposta ed adibiti ad abitazione
principale continuano ad applicarsi le aliquote e detrazioni vigenti
per l’anno 2009 previste per l’abitazione principale.
COME SI DETERMINA IL
VALORE DELL’IMMOBILE
Per calcolare l’ICI bisogna prima di tutto definire il valore
dell’immobile oggetto di imposizione, ossia quella che di norma si
chiama “base imponibile”.
A questo fine occorre
distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di
terreni agricoli.
Per i fabbricati
La base imponibile è
costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio
dell’anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (5%
per le categorie A, C e D e 40% per la categoria B) e moltiplicata
per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.
Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita
rivalutata è uguale a:
ü
100 per
abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione
varia (gruppi catastale A, B e C con esclusione delle categorie A/10
e C/1);
ü
50 per
gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi,
teatri, banche, ecc.(categoria D);
ü
34 per i
negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
Per i fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D sforniti di rendita,
interamente appartenenti alle imprese e distintamente
contabilizzati, come base imponibile si assume il valore che risulta
dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con coefficienti
stabiliti ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Per i fabbricati di
interesse storico/artistico il valore è stabilito assumendo la
rendita determinata mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo
(aumentate del 5%) di minore ammontare tra quelle previste per le
abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.
Per le aree
fabbricabili
La base imponibile è
costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio
dell’anno cui si riferisce l’imposta.
Il Comune può
determinare periodicamente detto valore, suddividendo il territorio
per zone omogenee (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, lett.g).
Il valore così
determinato non potrà essere rettificato con atti di accertamento da
parte del Comune qualora venga preso a base dal contribuente per la
valutazione della propria area fabbricabile.
Con apposito
regolamento, i Comuni possono introdurre l’istituto
dell’accertamento con adesione (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59,
lett. m), istituto favorevole al contribuente, tendente ad evitare
contenziosi con l’Ente stesso soprattutto in materia di aree
fabbricabili.
Per i terreni
agricoli
La base imponibile è
costituita dal reddito dominicale in catasto al 1° gennaio dell’anno
in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per il 75.
QUANTO SI DEVE PAGARE
L’imposta si determina
applicando alla base imponibile, e cioè al valore calcolato nel modo
indicato al paragrafo precedente, l’aliquota stabilita dal Comune
ove è ubicato l’immobile.
Per l’anno 2010 il
Comune di Isernia, ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili, ha
stabilito le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta:
Aliquote d’imposta:
1)
Aliquota pari al 5,5‰ per le abitazioni principali nei casi previsti
dal vigente Regolamento com.le sull’applicazione dell’Imposta
comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 22 del 13/05/2008;
2)
Aliquota pari al 7,0‰ per gli immobili diversi dalle abitazioni
principali (ctg catastali A,B,C,D ed aree fabbricabili) nonché per
le abitazioni adibite ad uso diverso da quello abitativo.
Detrazioni d’imposta
1)
Detrazione per abitazione principale pari ad
€ 113,62 (Lire
220.000), rapportata ai mesi nei quali l’immobile è stato utilizzato
come abitazione principale;
2)
Detrazione per abitazione principale pari ad € 129,11 (Lire 250.000)
per le seguenti categorie di contribuenti:
a)
pensionati ultrasessantenni che, nel corso dell’anno 2009, non
abbiano goduto di un reddito familiare complessivo ai fini IRPEF
superiore ad € 9.296,22 (Lire 18.000.000);
b)
soggetti che, nel corso dell’anno 2009, siano stati disoccupati per
almeno sei mesi e che non abbiano goduto di un reddito familiare
complessivo ai fini IRPEF superiore ad € 9.296,22 (Lire 18.000.000);
c)
famiglie anagrafiche (D.P.R. 223/’89) con all’interno un componente
portatore di handicap superiore al 66%, accertato e certificato
secondo il combinato disposto tra gli artt. 2 e 3 della L. 104/’92 e
con un reddito familiare complessivo ai fini IRPEF, per l’anno 2009,
non superiore ad € 15.493,70 (Lire 30.000.000).
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota
ed ai mesi nei quali si è protratto il possesso nel corso dell’anno;
il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15
giorni è calcolato per intero.
L’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale si
applica anche alle pertinenze.
Se l’immobile costituisce contemporaneamente abitazione
principale di più persone tenute al pagamento dell’ICI, la
detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.
Per i cittadini italiani residenti all’estero, la casa posseduta
a titolo di proprietà o usufrutto si considera “adibita ad
abitazione principale” a condizione che non risulti affittata.
Per tutte le categorie di cui sopra la detrazione, pari ad €
129,11 (Lire 250.000), spetta a condizione che gli interessati
producano apposite istanze, corredate da apposita documentazione e
con autorizzazione al trattamento dei dati sensibili ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, entro il termine del pagamento del saldo d’imposta
dovuto per l’anno 2010.
COME, DOVE E QUANDO SI PAGA
I termini di scadenza per il pagamento dell’imposta ICI
sono:
- 16/6/2010 per l’acconto;
- 16/12/2010 per il saldo;
- 16/06/2010 per l’eventuale pagamento in unica soluzione.
La prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta e
pagata l’anno precedente.
Se il possesso è stato parziale l’imposta va comunque rapportata
ai dodici mesi.
L’eventuale conguaglio sarà effettuato dal 1° al 16 dicembre, in
occasione del versamento a saldo.
ESEMPIO DI CALCOLO
DELLA PRIMA RATA DELL'ICI
Se nel 2009 il
contribuente ha versato l’imposta di € 150 per il possesso di 3 mesi
di un’unità immobiliare, per l’anno 2010 dovrà versare un acconto di
€ 300.
Infatti, l’importo
dovrà essere prima ragguagliato ai 12 mesi e successivamente diviso
per due:
150 : 3 = 50
50 x 12 = 600 (ICI
dovuta per l’intero anno precedente)
600 : 2 = 300 (importo
dell’acconto)
Come pagare l’ICI
nel 2010
Versamento entro il
16 giugno 2010:
· 1° rata
(acconto) 50%;
· base di
riferimento: imposta dovuta nell’anno 2009.
Versamento entro il
16 dicembre 2010:
· 2° rata
(saldo) restante 50%, salvo eventuale conguaglio;
· base di
riferimento: aliquota e detrazione in vigore per l’anno 2010.
L’imposta può essere versata in unica soluzione (acconto e saldo)
nel termine di scadenza dell’acconto (16/06/2010).
Il pagamento può essere effettuato mediante:
- c/c n. 89046239 – intestato a “Esattorie S.p.A.” C.so
Risorgimento, 30 – 86170 Isernia - ICI;
- modello F 24;
- c/c n. 11781655 – intestato a Comune di Isernia –
Servizio Tesoreria ICI.
Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso
Comune, deve effettuare un unico versamento.
Se gli immobili sono
situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni
Comune.
Le persone non
residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il
versamento dell’imposta dovuta per l’intero anno, in unica
soluzione, entro il 16 dicembre, con applicazione degli interessi
del 3% sull’importo il cui pagamento è stato differito.
Questi contribuenti
possono versare l’imposta direttamente dall’estero tramite bonifico
bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia
internazionale di versamento in conto corrente, secondo le modalità
previste dal D.M. 4 marzo 1995, reperibile sul sito Internet
dell’Agenzia.
Ravvedimento
Il bollettino contiene
anche la casella dedicata al ravvedimento, da barrare nel caso si
vogliano correggere precedenti violazioni.
In questa ipotesi la
somma complessiva da versare deve comprendere l’imposta dovuta più
la sanzione ridotta e gli interessi calcolati nel seguente modo:
Sanzione:
- 2,50% fino a 30
giorni;
- 3% entro il termine
per la presentazione della dichiarazione ICI ovvero entro un anno
dall’omissione o errore;
Interessi:
-
2,5% fino al 31.12.2007;
-
3% dal 01.01.2008;
-
1% dal 01.01.2010.
Chi deve presentare la dichiarazione
La dichiarazione ICI deve essere presentata, nei casi in cui le
modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa
determinazione dell’imposta dovuta attengono a riduzioni di imposta
e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente
fruibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca
dati catastale, entro il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi (mod. unico 2010 ovvero 730-2010) secondo
le istruzioni ed utilizzando il modulo reperibili sul sito:
-
www.finanze.it/export/download/agenzie_fiscali/Istruzioni.pdf
(istruzioni)
-
www.finanze.it/export/download/agenzie_fiscali/Modello.pdf
(modello)
La dichiarazione non deve essere invece presentata da coloro che
possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nel
corso del 2009, o che sono comunque esenti o esclusi dall’ICI.
Ai sensi della L. 383/2001, per le successioni aperte a partire
dal 25/10/2001, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la
dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono
obbligati a presentare la dichiarazione ai fini ICI, in quanto sarà
cura degli uffici delle entrate che hanno ricevuto la dichiarazione
di successione trasmetterne una copia ai Comuni competenti.
La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui
territorio sono ubicati gli immobili denunciati.
Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere
compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna
di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel
territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata).
Se l’immobile è situato nel territorio di più Comuni, si
considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la
maggior parte della sua superficie.
La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune oppure può
essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale,
all’Ufficio Tributi del Comune.
La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, con
raccomandata postale o altro mezzo equivalente dal quale risulti con
certezza la data di spedizione.
Regolarizzazione
illeciti edilizi
Per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti
edilizi disciplinata dall’articolo 32 del decreto legge n. 269 del
2003, l’ICI con decorrenza dal 1° gennaio 2003 è dovuta sulla base
della rendita catastale attribuita a seguito dell’adesione al
condono. |