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CHI LA DEVE PAGARE
L’imposta deve essere pagata:
· da tutti
coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di
godimento;
· dai
concessionari delle aree demaniali;
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l’imposta deve
essere pagata dal locatario finanziario.
Nell’applicazione dell’imposta possono verificarsi diversi casi:
· se l’immobile
è posseduto da più proprietari, l’imposta deve essere ripartita
proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e
versata separatamente;
· se l’immobile
è gravato da un diritto reale di godimento, l’imposta deve essere
pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota.
Per esempio, con un
usufrutto del 25% l’imposta sarà a carico dell’usufruttuario per
questa percentuale e del proprietario per il 75%, mentre se
l’usufrutto è totale l’imposta è per intero a carico
dell’usufruttuario;
· se l’immobile
è di multiproprietà, l’ICI deve essere pagata dall’amministratore
del condominio o della comunione, ma per la ripartizione bisogna
verificare se la proprietà è ripartita per quota di possesso o per
partecipazione societaria od azionaria. Nel primo caso il
contribuente dovrà pagare in base alla quota attribuita; nel secondo
caso l’imposta dovrà essere versata dalla società proprietaria
dell’immobile.
ABITAZIONE PRINCIPALE
Si intende per abitazione principale, salvo prova contraria, quella
nella quale il soggetto passivo di imposta ed i suoi familiari hanno
la residenza anagrafica, e si verifica nei seguenti casi:
1.
abitazione di proprietà del soggetto passivo;
2.
abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa;
3.
alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case
Popolari.
4.
abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi
familiari (parenti fino al secondo grado ed affini fino al primo
grado);
5.
abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a
condizione che la stessa non risulti locata;
6.
abitazione del soggetto passivo che, a seguito del
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
comune ove è ubicata la casa coniugale.
ESCLUSIONE DALL’ IMPOSTA
Ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27 Maggio 2008, a decorrere
dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui
al D. Lgs 504/92, l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e sue pertinenze nei seguenti casi:
-
abitazione di proprietà del soggetto passivo;
-
abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa;
-
alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case
Popolari.
-
abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi
familiari (parenti fino al secondo grado ed affini fino al primo
grado);
-
abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a
condizione che la stessa non risulti locata;
-
abitazione di italiano residente all’estero a condizione che
non risulti locata;
-
abitazione del soggetto passivo che, a seguito del
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
comune ove è ubicata la casa coniugale.
L’esclusione non riguarda:
-
le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, per le
quali continuano ad applicarsi le aliquote e detrazioni vigenti per
l’anno 2007;
COME SI DETERMINA IL VALORE DELL’IMMOBILE
Per calcolare l’ICI
bisogna prima di tutto definire il valore dell’immobile oggetto di
imposizione, ossia quella che di norma si chiama “base imponibile”.
A questo fine occorre
distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di
terreni agricoli.
Per i fabbricati
La base imponibile è
costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio
dell’anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (5%
per le categorie A, C e D e 40% per la categoria B) e moltiplicata
per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.
Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita
rivalutata è uguale a:
· 100 per
abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione
varia (gruppi catastale A, B e C con esclusione delle categorie A/10
e C/1);
· 50 per gli
uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri,
banche, ecc.(categoria D);
· 34 per i negozi
e le botteghe (categoria catastale C1).
Per i fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D sforniti di rendita,
interamente appartenenti alle imprese e distintamente
contabilizzati, come base imponibile si assume il valore che risulta
dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con coefficienti
stabiliti ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Per i fabbricati di
interesse storico/artistico il valore è stabilito assumendo la
rendita determinata mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo
(aumentate del 5%) di minore ammontare tra quelle previste per le
abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.
Per le aree
fabbricabili
La base imponibile è
costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio
dell’anno cui si riferisce l’imposta.
Il Comune può
determinare periodicamente detto valore, suddividendo il territorio
per zone omogenee (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, lett.g).
Il valore così
determinato non potrà essere rettificato con atti di accertamento da
parte del Comune qualora venga preso a base dal contribuente per la
valutazione della propria area fabbricabile.
Con apposito
regolamento, i Comuni possono introdurre l’istituto
dell’accertamento con adesione ( D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59,
lett. m), istituto favorevole al contribuente, tendente ad evitare
contenziosi con l’Ente stesso soprattutto in materia di aree
fabbricabili.
Per i terreni
agricoli
La base imponibile è
costituita dal reddito dominicale in catasto al 1° gennaio dell’anno
in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per il 75.
QUANTO SI DEVE PAGARE
L’imposta si determina
applicando alla base imponibile, e cioè al valore calcolato nel modo
indicato al paragrafo precedente, l’aliquota stabilita dal Comune
ove è ubicato l’immobile.
Per l’anno 2008 il
Comune di Isernia, ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili, ha
stabilito le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta:
Aliquote d’imposta:
1)
Aliquota pari al 5,5‰ per le abitazioni principali nei casi previsti
dal vigente Regolamento com.le sull’applicazione dell’Imposta
comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 22 del 13/05/2008;
2)
Aliquota pari al 7,0‰ per gli immobili diversi dalle abitazioni
principali (ctg catastali A,B,C,D ed aree fabbricabili) nonché per
le abitazioni adibite ad uso diverso da quello abitativo.
Detrazioni d’imposta
1)
Detrazione per abitazione principale pari ad
€ 113,62 (Lire
220.000), rapportata ai mesi nei quali l’immobile è stato utilizzato
come abitazione principale;
2)
Detrazione per abitazione principale pari ad € 129,11 (Lire 250.000)
per le seguenti categorie di contribuenti:
a)
pensionati ultrasessantenni che, nel corso dell’anno 2007, non
abbiano goduto di un reddito familiare complessivo ai fini IRPEF
superiore ad € 9.296,22 (Lire 18.000.000);
b)
soggetti che, nel corso dell’anno 2007, siano stati disoccupati per
almeno sei mesi e che non abbiano goduto di un reddito familiare
complessivo ai fini IRPEF superiore ad € 9.296,22 (Lire 18.000.000);
c)
famiglie anagrafiche (D.P.R. 223/’89) con all’interno un componente
portatore di handicap superiore al 66%, accertato e certificato
secondo il combinato disposto tra gli artt. 2 e 3 della L. 104/’92 e
con un reddito familiare complessivo ai fini IRPEF, per l’anno 2007,
non superiore ad € 15.493,70 (Lire 30.000.000).
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota
ed ai mesi nei quali si è protratto il possesso nel corso dell’anno;
il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15
giorni è calcolato per intero.
L’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale si
applica anche alle pertinenze.
Se l’immobile costituisce contemporaneamente abitazione
principale di più persone tenute al pagamento dell’ICI, la
detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.
Per i cittadini italiani residenti all’estero, la casa posseduta
a titolo di proprietà o usufrutto si considera “abitata ad
abitazione principale” a condizione che non risulti affittata.
Per tutte le categorie di cui sopra la detrazione, pari ad €
129,11 (Lire 250.000), spetta a condizione che gli interessati
producano apposite istanze, corredate da apposita documentazione e
con autorizzazione al trattamento dei dati sensibili ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, entro il termine del pagamento del saldo d’imposta
dovuto per l’anno 2008.
COME, DOVE E QUANDO SI PAGA
I termini di scadenza per il pagamento dell’imposta ICI
sono:
- 16/6/2008 per l’acconto;
- 16/12/2008 per il saldo.
La prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta e
pagata l’anno precedente.
Se il possesso è stato parziale l’imposta va comunque rapportata
ai dodici mesi.
L’eventuale conguaglio sarà effettuato dal 1° al 16 dicembre, in
occasione del versamento a saldo.
ESEMPIO DI CALCOLO
DELLA PRIMA RATA DELL'ICI
Se nel 2007 il
contribuente ha versato l’imposta di € 150 per il possesso di 3 mesi
di un’unità immobiliare, per l’anno 2008 dovrà versare un acconto di
€ 300.
Infatti, l’importo
dovrà essere prima ragguagliato ai 12 mesi e successivamente diviso
per due:
150 : 3 = 50
50 x 12 = 600 (ICI
dovuta per l’intero anno precedente)
600 : 2 = 300 (importo
dell’acconto)
Come pagare l’ICI
nel 2008
Versamento entro il
16 giugno 2008:
· 1a rata
(acconto) 50%;
· base di
riferimento: imposta dovuta nell’anno 2007.
Versamento entro il
16 dicembre 2008:
· 2a rata
(saldo) restante 50%, salvo eventuale conguaglio;
· base di
riferimento: aliquota e detrazione in vigore per l’anno 2008.
L’imposta può essere
versata in unica soluzione (acconto e saldo) nel termine di scadenza
dell’acconto (16/06/2008).
Il pagamento può essere effettuato mediante:
- c/c n. 89046239 – intestato a “Esattorie S.p.A.” C.so
Risorgimento, 30 – 86170 Isernia - ICI;
- c/c n. 11781655 – intestato a Comune di Isernia – Servizio
Tesoreria ICI;
- modello F 24.
Se il contribuente
possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare
un unico versamento.
Se gli immobili sono
situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni
Comune.
Le persone non
residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il
versamento dell’imposta dovuta per l’intero anno, in unica
soluzione, entro il 16 dicembre, con applicazione degli interessi
del 3% sull’importo il cui pagamento è stato differito.
Questi contribuenti
possono versare l’imposta direttamente dall’estero tramite bonifico
bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia
internazionale di versamento in conto corrente, secondo le modalità
previste dal D.M. 4 marzo 1995, reperibile sul sito Internet
dell’Agenzia.
Ravvedimento
Il bollettino contiene
anche la casella dedicata al ravvedimento, da barrare nel caso si
vogliano correggere precedenti violazioni.
In questa ipotesi la
somma complessiva da versare deve comprendere l’imposta dovuta più
la sanzione ridotta e gli interessi calcolati nel seguente modo:
Sanzione:
- 3.75% fino a 30
giorni;
- 6% entro il termine
per la presentazione della dichiarazione ICI ovvero entro un anno
dall’omissione o errore;
Interessi:
-
2,5% fino al 31.12.2007;
-
3% dal 01.01.2008.
Chi deve presentare la dichiarazione
La dichiarazione ICI
deve essere presentata, solo per gli immobili per i quali si sono
verificate variazione nel corso del 2007, entro il termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi ( mod. unico 2008
ovvero 730-2008) secondo le istruzioni ed utilizzando il modulo
reperibili sul sito:
http://www.finanze.it/export/download/comunicare/ICI_2008_istruzioni.pdf
http://www.finanze.it/export/download/comunicare/ICI_2008_modello.pdf
La dichiarazione non
deve essere invece presentata da coloro che possiedono immobili per
i quali non si sono avute variazioni nel corso del 2007, o che sono
comunque esenti o esclusi dall’ICI.
Ai sensi della L.
383/2001, per le successioni aperte a partire dal 25/10/2001, gli
eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di
successione contenente beni immobili, non sono obbligati a
presentare la dichiarazione ai fini ICI, in quanto sarà cura degli
uffici delle entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di
successione trasmetterne una copia ai Comuni competenti.
La dichiarazione deve
essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli
immobili denunciati.
Se gli immobili sono
ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni
per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente,
verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune
al quale la dichiarazione viene inviata).
Se l’immobile è situato
nel territorio di più Comuni, si considera interamente situato nel
Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.
La dichiarazione va
consegnata direttamente al Comune oppure può essere spedita in busta
bianca, a mezzo di raccomandata postale, all’Ufficio Tributi del
Comune.
La spedizione può
essere effettuata anche dall’estero, con raccomandata postale o
altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di
spedizione.
Regolarizzazione
illeciti edilizi
Per i fabbricati
oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi disciplinata
dall’articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003, l’ICI con
decorrenza dal 1° gennaio 2003 è dovuta sulla base della rendita
catastale attribuita a seguito dell’adesione al condono.
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