|
CHE COSA
È LA TA.R.S.U.
La TA.R.S.U. è la tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e deve
essere pagata da tutti i cittadini che occupano
locali ed aree che la legge indica come tassabili
(abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
indipendentemente dal fatto che gli occupanti
siano o meno proprietari degli immobili.
L’entità della tassa è
commisurata in relazione alla superficie del
locale e dell’area occupata.
DENUNCIA DI
ISCRIZIONE
La denuncia TA.R.S.U. deve
essere presentata all’inizio del periodo di
occupazione dell’immobile ed ha valore fino a
quando non intervengano modifiche nelle condizioni
dell’occupazione.
Va presentata entro
il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio
dell’occupazione dei locali o delle aree
tassabili. Tutte le comunicazioni di inizio, di
variazione o di cessazione devono essere
indirizzate a:
Sportello Unico delle Entrate
(SUE) c/o PALAZZO S. FRANCESCO P.ZZA MARCONI N.3
DENUNCIA DI VARIAZIONE: è da
presentare nel caso si modifichino uno o più
elementi della denuncia originaria (esempio:
ampliamenti, diminuzioni o aumenti di superficie,
variazioni di indirizzo, cambio di regione), i
termini sono gli stessi della dichiarazione di
iscrizione.
DENUNCIA DI
CESSAZIONE: nel caso in cui i termini
l’occupazione dei locali o dell’area
precedentemente occupata è obbligatorio presentare
la denuncia di cessazione.
ATTENZIONE: SI RICORDA AL
CONTRIBUENTE CHE L’OBBLIGAZIONE NELL’ULTIMO GIORNO
DEL BIMESTRE SOLARE NEL CORSO DEL QUALE È
PRESENTATA LA DENUNCIA DI CESSAZIONE.
AGEVOLAZIONI
Sono previste nel caso si
verifichino le seguenti condizioni:
a) Abitazione con unico
occupante 20%;
b) Abitazioni tenute a
disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo a condizione che tale
destinazione sia specificata nella denuncia
originaria o di variazione, indicando l’abitazione
de residenza e l’abitazione principale e
dichiarando espressamente di non voler cedere
l’alloggio in locazione o in comodato, salvo
accertamento del comune 20%;
c) Locali diversi da
abitazioni ed aree scoperte a uso stagionale o ad
uso non continuativo ma ricorrente, risultante da
licenze o autorizzazioni rilasciata dai competenti
organi per l’esercizio dell’attività 10%;
d) Nei confronti
dell’utente che, versando nelle circostanze di cui
alla lettera b) risieda o abbia la dimora, per più
di sei mesi all’anno, in locali fuori del
territorio nazionale;
e) Nei confronti degli
agricoltori occupanti la parte abitativa della
costruzione rurale.
f) In caso di
contestuale produzione di rifiuti urbani e/o
speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti
speciali non assimilabili, tossici e nocivi, sono
individuate le seguenti categorie di attività
soggette a riduzione della superficie complessiva
di applicazioni del tributo. La riduzione della
superficie è applicata, con effetto dall’anno
successivo, a seguito di richiesta di parte, sulla
base degli elementi e dei dati contenuti nella
denuncia originaria, integrativa o di variazione
ed a condizioni che l’interessato dimostri,
allegando la prevista documentazione, l’osservanza
della normativa sullo smaltimento dei rifiuti
speciali tossici e nocivi.
Attività per:
% di riduzione
- gabinetti dentistici,
radiologi e lab. Odontotecnici…………………………….…10%
- autoservizi,
autolavaggi, autorimessaggi……………….....…………………………10%
- allestimenti,
insegne………………………………………………...............…………….15%
- laboratori di
analisi…………………………………………………................…………..15%
- tipografie, stamperie,
incisioni, vetrerie, serigrafie………………………….…….20%
- lavanderie a secco,
tintorie non industriali………………………………………......20%
- laboratori fotografici,
eliografie……………………………………………...........…….25%
- autoriparatori,
elettrauto, distributori di
carburante………………………………30%
ESCLUSIONI
Non sono assoggettate alla tassa, a
norma dell’art. 62 del D.Lvo 507/1993, i locali e le aree che non
possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e /o destinazioni
per obbiettivi condizione di non utilizzo nel corso dell’anno, quali:
- centrali termiche e locali
riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani
ascensori e simili ove non si ha, di regola presenza umana;
- ripostigli, stenditoi, legnaie,
cantine, soffitti e simili, limitatamente alla parte di tali locali
con altezza inferiore a cm.150;
- le parti comuni del condominio di
cui ai numeri 1 e 3 e dell’art. 1117 del codice civile, ad eccezione
delle aree cortilizie per le parti adibite a giardino o a parco;
- la parte degli impianti sportivi
riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano
ubicati in aree scoperte che in locali;
- fabbricati danneggiati, non
agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata
da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non
tassabilità è limitato al pericolo di effettiva mancata occupazione
dell’alloggio o dell’immobile;
- locali e fabbricati di servizio nei
fondi rustici;
- cave di sola areazione, chiostrine,
corti interne sottratte all’uso abituale dei detentori dell’edificio
e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- porticati, chiostri, passaggi
coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a
collegi, convitti, comunità civili e religiose;
- edifici o loro parti adibiti a
qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all’attività di
culto (cori, cantori, sacrestie, narteci e simili);
Per eventuali situazioni non
contemplate nei commi precedenti si utilizzano criteri di analogia.
TARIFFE
|
CLASSE
|
DESCRIZIONE
|
IMPORTO per MQ
|
|
A1
|
Musei,
biblioteche, scuole da ballo, palestre
|
€
0,849
|
|
B1
|
Magazzini
ingrosso, mostre, autosaloni, autorimesse
|
|
|
|
|
€
1,132
|
|
B2
|
Campeggi,
distributori di carburante
|
€
1,132
|
|
C1
|
Abitazioni
private e garages
|
€
0,796
|
|
C2
|
Attività
alberghiere
|
€
1,734
|
|
C3
|
Collettività
e luoghi assistenza e cura
|
€
1,486
|
|
D1
|
Uffici,
studi professionali, ecc.
|
€
1,982
|
|
E1
|
Negozi
e rel. Magazzini beni non deperibili
|
€
1,238
|
|
E2
|
Att.
manif., rip. auto, artigiani
|
€
1,238
|
|
F1
|
Negozi
e rel. Magazzini beni deperibili
|
€
1,769
|
|
F2
|
Bar,
ristorante, pasticcerie, ecc.
|
€
2,212
|
|
F3
|
Mensa,
fast food, self service
|
€
2,212
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le tariffe sono espresse al netto delle addizioni
provinciali e dell’EX-ECA (12/50%).
Pertanto per calcolare l’importo dovuto occorrerà
moltiplicare la tariffa relativa alla propria
categoria di appartenenza per la metratura
dichiarata e aggiungervi il 15%. MODALITÀ
DI PAGAMENTO
Per
adempiere al pagamento il contribuente riceverà
l’avviso di pagamento con n.5 bollettini di cui
1 per il totale e 4 pari ad ¼ dell’importo
annuo. Èpossibile pagare entrambe le rate in
un’unica soluzione entro la data di scadenza del
primo bollettino.
Il
pagamento della T.A.R.S.U. può essere effettuato
mediante cartella di pagamento.
ISTANZE DI RIMBORSO
Il
rimborso può essere richiesto entro cinque anni
dall’avvenuto pagamento.
Occorre
presentare allo sportello SUE o spedire una
richiesta al Servizio Entrate specificando le
ragioni della domanda, allegando tutti i documenti
utili a dimostrare il diritto allo stesso.
Non si fa luogo a rimborso per importi inferiori o
uguali a Euro 10.33. |