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SERVIZIO FINANZE E TRIBUTI 

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SPORTELLO SUE

sportello Unico delle Entrate

                                    TA.R.S.U. (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

 

CHE COSA È LA TA.R.S.U.

La TA.R.S.U. è la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e deve essere pagata da tutti i cittadini che occupano locali ed aree che la legge indica come tassabili (abitazioni, uffici, negozi, ecc.) indipendentemente dal fatto che gli occupanti siano o meno proprietari degli immobili.

L’entità della tassa è commisurata in relazione alla superficie del locale e dell’area occupata.

DENUNCIA DI ISCRIZIONE

La denuncia TA.R.S.U. deve essere presentata all’inizio del periodo di occupazione dell’immobile ed ha valore fino a quando non intervengano modifiche nelle condizioni dell’occupazione.

Va presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione dei locali o delle aree tassabili. Tutte le comunicazioni di inizio, di variazione o di cessazione devono essere indirizzate a:

 Sportello Unico delle Entrate (SUE) c/o PALAZZO S. FRANCESCO P.ZZA MARCONI N.3

DENUNCIA DI VARIAZIONE: è da presentare nel caso si modifichino uno o più elementi della denuncia originaria (esempio: ampliamenti, diminuzioni o aumenti di superficie, variazioni di indirizzo, cambio di regione), i termini sono gli stessi della dichiarazione di iscrizione.

DENUNCIA DI CESSAZIONE: nel caso in cui i termini l’occupazione dei locali o dell’area precedentemente occupata è obbligatorio presentare la denuncia di cessazione.

ATTENZIONE: SI RICORDA AL CONTRIBUENTE CHE L’OBBLIGAZIONE NELL’ULTIMO GIORNO DEL BIMESTRE SOLARE NEL CORSO DEL QUALE È PRESENTATA LA DENUNCIA DI CESSAZIONE.

 AGEVOLAZIONI

Sono previste nel caso si verifichino le seguenti condizioni:

a)      Abitazione con unico occupante 20%;

b)      Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l’abitazione de residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del comune 20%;

c)      Locali diversi da abitazioni ed aree scoperte a uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenze o autorizzazioni rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività 10%;

d)      Nei confronti dell’utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in locali fuori del territorio nazionale;

e)      Nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

f)        In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazioni del tributo. La riduzione della superficie è applicata, con effetto dall’anno successivo, a seguito di richiesta di parte, sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione ed a condizioni che l’interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi.

 

Attività per:                                                                          % di riduzione

-   gabinetti dentistici, radiologi e lab. Odontotecnici…………………………….…10%

-   autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi……………….....…………………………10%

-   allestimenti, insegne………………………………………………...............…………….15%

-   laboratori di analisi…………………………………………………................…………..15%

-   tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie………………………….…….20%

-   lavanderie a secco, tintorie non industriali………………………………………......20%

-   laboratori fotografici, eliografie……………………………………………...........…….25%

-   autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante………………………………30%

 ESCLUSIONI

Non sono assoggettate alla tassa, a norma dell’art. 62 del D.Lvo 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e /o destinazioni per obbiettivi condizione di non utilizzo nel corso dell’anno, quali:

-   centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e simili ove non si ha, di regola presenza umana;

-   ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitti e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza inferiore a cm.150;

-   le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 e dell’art. 1117 del codice civile, ad eccezione delle aree cortilizie per le parti adibite a giardino o a parco;

-   la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

-   fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al pericolo di effettiva mancata occupazione dell’alloggio o dell’immobile;

-   locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;

-   cave di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all’uso abituale dei detentori dell’edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;

-   porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;

-   edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all’attività di culto (cori, cantori, sacrestie, narteci e simili);

Per eventuali situazioni non contemplate nei commi precedenti si utilizzano criteri di analogia.

 TARIFFE

CLASSE

DESCRIZIONE

IMPORTO per MQ

A1

Musei, biblioteche, scuole da ballo, palestre

€ 0,849

B1

Magazzini ingrosso, mostre, autosaloni, autorimesse

 

 

 

 

€ 1,132

B2

Campeggi, distributori di carburante

€ 1,132

C1

Abitazioni private e garages

€ 0,796

C2

Attività alberghiere

€ 1,734

C3

Collettività e luoghi assistenza e cura

€ 1,486

D1

Uffici, studi professionali, ecc.

€ 1,982

E1

Negozi e rel. Magazzini beni non deperibili

€ 1,238

E2

Att. manif., rip. auto, artigiani

€ 1,238

F1

Negozi e rel. Magazzini beni deperibili

€ 1,769

F2

Bar, ristorante, pasticcerie, ecc.

€ 2,212

F3

Mensa, fast food, self service

€ 2,212

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tariffe sono espresse al netto delle addizioni provinciali e dell’EX-ECA (12/50%).

Pertanto per calcolare l’importo dovuto occorrerà moltiplicare la tariffa relativa alla propria categoria di appartenenza per la metratura dichiarata e aggiungervi il 15%.

 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per adempiere al pagamento il contribuente riceverà l’avviso di pagamento con n.5 bollettini di cui 1 per il totale e 4 pari ad ¼ dell’importo annuo. Èpossibile pagare entrambe le rate in un’unica soluzione entro la data di scadenza del primo bollettino.

Il pagamento della T.A.R.S.U. può essere effettuato mediante cartella di pagamento.

ISTANZE DI RIMBORSO

Il rimborso può essere richiesto entro cinque anni dall’avvenuto pagamento.

Occorre presentare allo sportello SUE o spedire una richiesta al Servizio Entrate specificando le ragioni della domanda, allegando tutti i documenti utili a dimostrare il diritto allo stesso. 

Non si fa luogo a rimborso per importi inferiori o uguali a Euro 10.33.

 

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