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DENUNCIA, RINNOVO E
DISDETTA
Per l’occupazione
permanente la denuncia di occupazione di suolo
pubblico va effettuata una sola volta, a meno che
non ci siano variazioni.
In caso di nuova
occupazione la denuncia va effettuata entro 30 gg.
dalla data di rilascio della concessione e
comunque entro il 31 dicembre dell’anno di
rilascio della concessione stessa. Il pagamento
della tassa va effettuato entro la stessa data.
Le concessioni
permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Il
titolare della concessione deve inoltrare domanda
di rinnovo almeno entro 30 giorni prima della
scadenza della concessione in atto, indicando la
durata del rinnovo.
La disdetta
anticipata della concessione deve essere
comunicata al Comune con almeno 3 giorni di
anticipo rispetto alle annualità successive a
quella in corso, per le quali viene meno l’obbligo
di pagamento della tassa e dell’eventuale canone
dovuto.
Per l’occupazione
temporanea non occorre alcuna denuncia, ma va
semplicemente presentata l’attestazione
dell’avvenuto pagamento della tassa.
Le concessioni
temporanee possono essere rinnovate con il
rilascio di una nuova connessione. Il titolare
della concessione deve presentare domanda di
rinnovo, indicando la durata e i motivi della
richiesta di nuova concessione.
Nel caso, invece,
di disdetta anticipata, il concessionario dovrà
comunque pagare la tassa dovuta e l’eventuale
canone.
Il rinnovo o
qualunque nuova domanda di concessione viene
negato sia per gli stessi motivi che provocano la
scadenza della concessione (indicati nel paragrafo
successivo) sia nel caso in cui il richiedente sia
stato colpito da sanzioni per altre gravi
irregolarità nei rapporti con il Comune.
DECADENZA
ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
La concessione
decade quando:
a. vengono
contestate violazioni alle condizioni previste
dall’atto della concessione;
b. mancato
pagamento, nei termini stabiliti, della tassa;
c. danno alle
proprietà comunali;
d. il suolo,
spazio o bene pubblico viene usato in modo
improprio o diverso da
quello previsto dalla concessione;
e. mancato
ritiro dell’atto di concessione, prima dell’inizio
dell’occupazione.
La concessione
si estingue:
a. per
scadenza del termine di durata, ove non venga
rinnovata o prorogata;
b. per
rinuncia del concessionario antecedente al periodo
di validità della concessione;
c. in caso di
morte o sopravvenuta capacità giuridica del
titolare;
d. in caso di
sentenza di fallimento o liquidazione coatta
amministrativa del concessionario.
ESENZIONI
E AGEVOLAZIONI
Sono esenti dalla
tassa:
-
occupazioni
effettuate dallo Stato, regioni, province,
comuni e loro consorzi – enti religiosi
per l’esercizio del
culto medesimo – enti pubblici per finalità di
assistenza – sanità – cultura– ecc…
-
le occupazioni
che hanno durata inferiore ai sessanta minuti
per l’esercizio del commercio in
forma itinerante;
-
le occupazioni
sovrastanti il suolo pubblico con festoni,
addobbi, luminarie e simili, le
occupazioni con
fiori, piante ornamentali, tappeti e moquettes,
purché non servono a delimitare spazi di servizio;
-
gli accessi
carrabili destinati a portatori di handicap;
-
le occupazioni
permanenti con autovetture adibite a trasporto
pubblico o privato nelle aree
pubbliche a ciò
destinate;
-
le occupazioni
temporanee per manifestazioni o iniziative a
carattere politico, purché l’area
occupata non superi
i 10 metri quadrati.
-
le occupazioni
realizzate con innesti o allacci a impianti di
erogazione di pubblici servizi
Le seguenti
agevolazioni, con eventuali riduzioni della
tariffa ordinaria, si applicano:
-
per le
occupazioni permanenti e temporanee di spazi
sovrastanti o sottostanti il suolo la
tariffa è
ridotta del 20%;
-
per i passi
carrabili di ogni tipo e uso la tariffa
ordinaria è ridotta del 50%;
-
per le
occupazioni temporanee a carattere ricorrente la
tariffa è ridotta del 50%. Questa
riduzione è
cumulabile con quelle connesse alla durata
dell’occupazione (fra 15 e 30 giorni e oltre 30
giorni).
ACCERTAMENTO
Nei casi di omessa
presentazione di denuncia e/o dei versamenti
relativi alla Tosap, il Comune emette apposito
avviso di accertamento d’ufficio.
Nel caso di
infedele, inesatta denuncia e/o versamento, il
Comune provvede all’accertamento in rettifica.
CONTENZIOSO
Contro gli avvisi
di accertamento (di ufficio o di rettifica) è
ammesso ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Isernia, da proporsi entro 60
giorni dal ricevimento dell’avviso stesso, a mezzo
consegna diretta, spedizione in plico senza busta,
con raccomandata con ricevuta di ritorno, o
notifica nei modi di legge all’ufficio che ha
emesso l’atto (in bollo).
Entro 30 giorni
dalla proposizione, il ricorrente dovrà
costituirsi in giudizio, pena l’inammissibilità,
secondo le modalità previste nell’art.22 del
Decreto Legislativo n. 546 del 1992.
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
- Decreto legislativo 15/11/93 n. 507;
- Regolamento comunale per l’applicazione della
tassa relativa alle occupazioni di spazi ed
aree pubbliche (Delibera di C.C. n. 87 del
20/12/2002);
- Delibera
di G.C. n.57 del 19/3/2004
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